Cassazione Civile, Ordinanza n. 06344/2025 del 10/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un dipendente, inquadrato come quadro e addetto a missioni commerciali, era stato licenziato per giusta causa per asserite irregolarità nella gestione delle trasferte/missions, nell'uso di carta intestata e di account email aziendali, nell'omesso invio di relazioni periodiche e in alcuni pagamenti di ordini mediante "triangolazioni" con soggetti esteri. Il lavoratore aveva impugnato il licenziamento sostenendo che in realtà celasse un motivo oggettivo, che i fatti contestati fossero insussistenti o comunque privi di rilievo disciplinare, e che il licenziamento fosse illegittimo anche per violazione della normativa sulla privacy richiamata in causa. Nei gradi di merito il Tribunale aveva accolto l'impugnazione; la Corte d'appello aveva poi riconosciuto solo in parte le doglianze della società, confermando l'illegittimità del recesso ma entro il perimetro della tutela indennitaria ex art. 18, co. 4, L. 300/1970, con rideterminazione dell'indennità e detrazione dell'aliunde perceptum. In cassazione la società ha dedotto: 1) error in procedendo e vizio di motivazione per mancata ammissione delle prove richieste senza adeguata motivazione; 2) violazione degli artt. 2086, 2094, 2103 e 2104 c.c. per avere la Corte territoriale, secondo la ricorrente, escluso che il lavoratore in trasferta fosse tenuto a rispettare i piani missione concordati; 3) violazione dell'art. 2119 c.c. per mancato riconoscimento della giusta causa e della grave insubordinazione; 4) violazione dell'art. 7 L. 300/1970 per avere la contestazione disciplinare ritenuta generica. La Cassazione ha respinto il ricorso: ha ritenuto che la Corte d'appello avesse motivato in modo sufficiente e anche implicitamente sulla superfluità delle prove richieste, che il secondo motivo travisasse la ratio della sentenza impugnata perché questa non aveva negato l'attività lavorativa in trasferta ma aveva valorizzato l'autonomia del quadro e la prassi aziendale, e che il terzo e il quarto motivo restassero assorbiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società. Ha ritenuto infondate le censure sul mancato esame delle istanze istruttorie e sulla motivazione, osservando che la Corte d'appello aveva ricostruito i fatti sulla base di documenti e circostanze pacifiche e aveva implicitamente ma chiaramente reputato superflue le prove richieste. Ha inoltre dichiarato inammissibile il secondo motivo perché fondato su un'erronea lettura della sentenza impugnata: i giudici di merito non avevano affermato che il dipendente in missione non lavori, ma solo che, essendo quadro, godeva di autonomia nella gestione delle missioni e che mancava un preciso obbligo di pedissequo rispetto dei piani. Il terzo e il quarto motivo sono stati assorbiti dal rigetto dei primi due. È stata quindi confermata la condanna della società al pagamento delle spese di legittimità e dell'ulteriore contributo unificato, con prevalenza finale del lavoratore resistente.
Norme richiamate
art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.
La violazione degli artt. 116 e 132 c.p.c. e dell'art. 111 Cost. è scrutinabile solo se la motivazione manchi o sia solo apparente; il rigetto implicito di istanze istruttorie è legittimo se la sua ragione è evincibile dalla motivazione complessiva.
art. 116 c.p.c.
La censura è ammissibile solo se il giudice abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o abbia dichiarato di valutarla secondo prudente apprezzamento in presenza di prova legale; non basta denunciare un cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
art. 132 c.p.c.
La motivazione è sufficiente se consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, anche quando il rigetto delle prove sia solo implicito.
art. 111 Cost.
È rispettato il minimo costituzionale della motivazione se la decisione rende intelligibile la ratio del diniego di ammissione delle prove e della valutazione dei fatti.
art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.
Il controllo di legittimità sul vizio motivazionale è oggi ristretto; occorre indicare un fatto storico decisivo omesso, non essendo sufficiente contestare la valutazione probatoria.
art. 2086 c.c.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'obbligo di osservanza delle direttive datoriali, ma non accolto perché il motivo è stato ritenuto frutto di travisamento della sentenza impugnata.
art. 2094 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la subordinazione e l'obbligo di osservare le direttive; la Corte ha però valorizzato l'autonomia del quadro nella gestione delle missioni.
art. 2103 c.c.
Richiamato dalla ricorrente; la Corte non ne ha fatto applicazione nel senso preteso, poiché la controversia riguardava l'autonomia organizzativa del lavoratore e non una dequalificazione.
art. 2104 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di diligenza e osservanza delle disposizioni datoriali; la Corte ha escluso che vi fosse la violazione prospettata sulla base dei fatti accertati.
art. 2119 c.c.
La giusta causa non è configurabile se i fatti contestati risultano privi di antigiuridicità o non supportati da un preciso obbligo violato, secondo l'accertamento di merito non censurato utilmente.
art. 7 L. n. 300/1970
La censura sulla genericità della contestazione disciplinare è rimasta assorbita; la Corte non ha quindi enunciato una regola nuova sul punto nel dispositivo deciso.
art. 18, co. 4, L. n. 300/1970
La tutela applicabile al caso è stata individuata nella tutela indennitaria attenuata, in quanto i fatti contestati sono stati ritenuti privi di disvalore giuridico e quindi non idonei a integrare una giusta causa di recesso.
art. 207 c.p.c.
La Corte ... ha disposto ...
Non compare nel testo fornito.
art. 2087 c.c.
Richiamato incidentalmente dalla Corte nel riferire gli argomenti della ricorrente (rischi ulteriori e responsabilità datoriale), ma non decisivo nella ratio.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura di omessa ammissione dei mezzi istruttori è infondata quando il giudice di merito abbia fondato la decisione su documenti e circostanze già pacifiche e abbia reso, anche implicitamente, comprensibile la superfluità delle prove richieste.
- Il vizio di motivazione non sussiste se la sentenza consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, anche senza un'esplicita pronuncia su ogni singola istanza istruttoria.
- La doglianza di violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo quando si alleghi l'attribuzione a una prova di un valore legale diverso da quello previsto o l'espresso ricorso al prudente apprezzamento in presenza di prova legale; non è sufficiente contestare la mera valutazione del materiale probatorio.
- Il ricorso per cassazione non può limitarsi a contrapporre una diversa lettura dei fatti a quella accolta dal giudice di merito: occorre censurare specificamente il fatto storico decisivo omesso o la violazione di una regola legale di valutazione.
- La giusta causa di licenziamento non può essere riconosciuta quando i fatti addebitati, per come accertati in fatto, non integrano una violazione di un obbligo contrattuale o risultano privi di disvalore giuridico anche alla luce della prassi aziendale consolidata.
- Quando il lavoratore è inquadrato con qualifica che comporta autonomia organizzativa, la verifica della legittimità del recesso deve partire dall'effettivo contenuto degli obblighi contrattuali e dalle prassi concretamente seguite in azienda, non da una presunzione astratta di insubordinazione.
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