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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08195/2023 del 22/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dipendente, direttore di un ufficio postale, era stato prima destinatario di una contestazione disciplinare relativa a irregolarità contabili e ad ammanchi di cassa e di carte valori, conclusa con sanzione conservativa. Successivamente, dopo l'esito di un procedimento penale, la stessa società gli contestava ulteriormente la condotta di appropriazione delle somme mancanti e gli intimava il licenziamento disciplinare senza preavviso. Il tribunale aveva ritenuto illegittimo il licenziamento, ma la corte d'appello aveva riformato la decisione, ritenendo che le due contestazioni riguardassero fatti diversi e che non vi fosse consumazione del potere disciplinare. Nel ricorso per cassazione il lavoratore deduceva: violazione dell'art. 7 L. 300/1970 e del principio del ne bis in idem, sostenendo che la seconda contestazione riguardava sostanzialmente gli stessi fatti già sanzionati; violazione dell'art. 56 CCNL, assumendo che il datore avrebbe dovuto attendere l'esito penale prima di irrogare la sanzione; violazione del principio di tempestività della contestazione sia rispetto al tempo trascorso dalla sentenza penale sia rispetto ai fatti addebitati.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il giudice di merito aveva compiuto un apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, accertando che la prima contestazione riguardava solo irregolarità contabili e non l'appropriazione delle somme, mentre la seconda contestazione si fondava proprio sull'appropriazione accertata in sede penale; quindi non vi era identità dei fatti né consumazione del potere disciplinare. Gli ulteriori due motivi sono stati dichiarati inammissibili perché introducevano questioni nuove, non trattate in appello, e comunque prive della specificità richiesta, non essendo neppure dedotta un'omessa pronuncia. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 7 L. 300/1970

    Rileva come norma di garanzia del procedimento disciplinare; il datore non può sanzionare due volte gli stessi fatti, ma la preclusione opera solo se vi è effettiva identità dei fatti contestati.

  • art. 56 CCNL

    Invocato dal ricorrente come base per sostenere la possibilità di differire la contestazione in attesa degli esiti penali; la Corte non esamina nel merito la censura perché nuova in cassazione.

  • art. 53, capo V del CCNL

    Richiamato dal ricorrente sul tema della tempestività e della riacquistata fiducia; la Corte non affronta il merito della doglianza per novità della questione.

  • art. 360 c.p.c.

    Utilizzato come base formale dei motivi di ricorso; la Corte rileva che i motivi ulteriori non superano il vaglio di ammissibilità perché introducono questioni nuove o non specificamente argomentate.

  • art. 366, comma primo, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per affermare che i motivi devono essere specifici e confrontarsi con la decisione impugnata; i motivi secondo e terzo ne difettano.

  • art. 112 c.p.c.

    Evocato solo per osservare che, se si fosse voluta censurare la mancata pronuncia sulle questioni di cui ai motivi secondo e terzo, sarebbe stato necessario dedurre un vizio di omessa pronuncia, cosa non fatta.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Usato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nel procedimento disciplinare privatistico il datore di lavoro non può esercitare due volte il potere sanzionatorio sui medesimi fatti, nemmeno se ne muti la qualificazione giuridica; il divieto opera solo quando i fatti storici contestati siano effettivamente identici.
  • La verifica circa l'identità o diversità dei fatti contestati è un accertamento di merito, fondato sull'interpretazione degli atti disciplinari e sulla ricostruzione delle condotte addebitate, e non è normalmente riesaminabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale dedotto correttamente.
  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che introducano questioni nuove, non trattate nel giudizio di appello, salvo quelle rilevabili d'ufficio; i motivi devono inoltre essere specifici e confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Se il ricorrente intende dolersi del mancato esame di una domanda o eccezione ritualmente proposta nel merito, la censura deve essere articolata come vizio di omessa pronuncia, non potendo essere veicolata in modo generico sotto altre rubriche di violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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