Ordinanza n. 33/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione cautelare del provvedimento della Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, prot. n. 0697721 / P / GEN dd. 13.10.2025, notificato il 20.12.2025, di sospensione della patente di guida n. -OMISSIS- rilasciata l’11.9.2023 e di titolarità della ricorrente -OMISSIS-, nonché degli atti ad esso prodromici;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento regionale di sospensione della patente di guida, unitamente agli atti presupposti
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento della Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con cui è stata sospesa la sua patente di guida, nonché gli atti prodromici. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti né le ragioni sostanziali della contestazione.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per valutare la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all’esito della fase cautelare, ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Non ha tuttavia definito il merito né deciso la domanda cautelare. Ha assegnato alle parti cinque giorni dalla comunicazione via PEC per presentare eventuali osservazioni sulla possibile definizione con sentenza semplificata. Ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute della ricorrente.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della domanda cautelare incidentale e della trattazione cautelare.
art. 60 c.p.a.
Il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti per definire eventualmente il giudizio con sentenza in forma semplificata in esito alla fase cautelare, previa interlocuzione con le parti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute della ricorrente.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, nel testo vigente, quale ulteriore fondamento dell’oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Massime di principio
- Prima di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata all’esito della fase cautelare, il giudice amministrativo deve rappresentare formalmente alle parti tale possibilità e assegnare loro un termine per eventuali osservazioni, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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