Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 33/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione cautelare del provvedimento della Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, prot. n. 0697721 / P / GEN dd. 13.10.2025, notificato il 20.12.2025, di sospensione della patente di guida n. -OMISSIS- rilasciata l’11.9.2023 e di titolarità della ricorrente -OMISSIS-, nonché degli atti ad esso prodromici;

Giustizia amministrativa202600102

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. IOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento regionale di sospensione della patente di guida, unitamente agli atti presupposti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento della Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con cui è stata sospesa la sua patente di guida, nonché gli atti prodromici. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti né le ragioni sostanziali della contestazione.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per valutare la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all’esito della fase cautelare, ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Non ha tuttavia definito il merito né deciso la domanda cautelare. Ha assegnato alle parti cinque giorni dalla comunicazione via PEC per presentare eventuali osservazioni sulla possibile definizione con sentenza semplificata. Ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della domanda cautelare incidentale e della trattazione cautelare.

  • art. 60 c.p.a.

    Il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti per definire eventualmente il giudizio con sentenza in forma semplificata in esito alla fase cautelare, previa interlocuzione con le parti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati personali nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute della ricorrente.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, nel testo vigente, quale ulteriore fondamento dell’oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Massime di principio

  • Prima di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata all’esito della fase cautelare, il giudice amministrativo deve rappresentare formalmente alle parti tale possibilità e assegnare loro un termine per eventuali osservazioni, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.