Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 7713/2026 - Roma, Sezione 2B

per l'annullamento previa sospensione per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determina dirigenziale n. 26 dell'8.1.2024 del Direttore dell'Ufficio disciplina edilizia e contrasto abusivismo: attività edilizia privata -Municipio Roma IV Direzione Tecnica - avente ad oggetto “Ingiunzione a rimuovere o demolire l'opera abusiva realizzata in Roma in Via di Marco Simone n. 251 su area ed immobili distinti al N.C.T. foglio 292 p.lla 344 ed al N.C.E.U. foglio 292 p.lle 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355 e 356 (art. 31 co. 3 DPR 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. - art. 15 co. 1 L.r. n. 15/2008)”, notificata in data 9 febbraio 2024; - della determina dirigenziale CE/1550/2023 del 28/7/2023 avente ad oggetto “Immediata sospensione da ogni ulteriore attività edilizia degli interventi eseguiti in Roma in Via Marco Simone, n. 251 su area ed immobili al N.C.T. foglio 292 p.lla 344 ed al N.C.E.U. foglio 292 p.lle 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355 e 356 (art. 14 co. 1 L.r. n. 15/2008 e s.m.i. ed art. 27 co. 3 D.P.R. 80/2001 e s.m.i.)” e ove occorrer possa - della nota della Polizia Locale di Roma Capitale U.O. IV Gruppo "Tiburtino" prot. RHEEA/31376 del 18/05/2023, assunta al protocollo del Municipio IV con CE/63335 del 18/05/2023; - nota/verbale di esito dell’accertamento tecnico CE/70213 del 31/5/2013; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/ conseguenziale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 3.3.2025: per l’ulteriore annullamento previo accoglimento dell’istanza cautelare - della determinazione rep. n. 2280 del 21.11.2024 del Direttore del Municipio Roma IV - Direzione Tecnica - EQ urbanistica e edilizia privata: Ispettorato edilizio, disciplina edilizia, contrasto abusivismo edilizio, pareri autorizzazione commerciali - Servizio urbanistica ed edilizia privata - Ufficio supporto amministrativo ad oggetto: “Ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa conseguente all’inottemperanza dell’ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi in Roma, in Via di Marco Simone n. 251 su area ed immobili distinti al NCT fg. 292, p.lla 344, ed al NCEU fg. 292, p.lle 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355 e 356 (art. 31, comma 4 bis, del DPR 380/2001 e smi ed art. 15, comma 3, della Lr 15/2008 e smi)”; - della determinazione rep. n. 2399 del 3.12.2024 del Direttore del Municipio Roma IV - Direzione Tecnica - EQ urbanistica e edilizia privata: Ispettorato edilizio, disciplina edilizia, contrasto abusivismo edilizio, pareri autorizzazione commerciali - Servizio urbanistica ed edilizia privata - Ufficio supporto amministrativo ad oggetto: “Rettifica parziale per mero errore materiale della determinazione dirigenziale rep. n. 2280/2024 prot. CE/145811/2024 del 21.11.2024 di ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa conseguente all’inottemperanza dell’ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi in Roma, in Via di Marco Simone n. 251 su area ed immobili distinti al NCT fg. 292, p.lla 344, ed al NCEU fg. 292, p.lle 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355 e 356 (art. 31, comma 4 bis, del DPR 380/2001 e smi ed art. 15, comma 3, della Lr 15/2008 e smi)”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale e, in particolare, ove occorra: - del “verbale -del 18.10.2024- constatazione inottemperanza alla determinazione dirigenziale rep n. 26/2024 dell’8.1.2024 di ingiunzione a rimuovere o demolire l’opera abusiva realizzata in Roma, Via di Marco Simone n. 251”.

Giustizia amministrativa202404895

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordine di rimuovere o demolire opere edilizie abusive, con successiva sanzione pecuniaria di 20.000 euro per l'inottemperanza e relativa rettifica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, successivamente sostituita dagli eredi, impugnava l'ingiunzione di demolizione relativa a numerose opere realizzate su dodici particelle, nonché gli atti presupposti e, con motivi aggiunti, il verbale di constatazione dell'inottemperanza e le determinazioni di irrogazione e rettifica della sanzione pecuniaria. Deduceva, in primo luogo, eccesso di potere per errore nei presupposti, illogicità, irragionevolezza e sviamento, sostenendo che la pendenza di quattro istanze di condono avrebbe imposto al Comune di sospendere l'attività repressiva fino alla loro definizione. Contestava inoltre il difetto di istruttoria e la mancata partecipazione procedimentale, lamentando che l'amministrazione non avesse considerato il contributo degli interessati e il loro affidamento nella definizione positiva dei condoni. Deduceva, altresì, la violazione dell'art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, per omessa verifica preventiva dell'eventuale pregiudizio derivante dalla demolizione delle parti legittimamente realizzate. Con i motivi aggiunti denunciava la violazione dell'art. 15, comma 3, l.r. n. 15/2008 e degli artt. 38 e 44 l. n. 47/1985, ribadendo l'effetto sospensivo delle istanze di condono; contestava poi l'insufficienza del verbale della Polizia Locale ai fini dell'accertamento dell'inottemperanza, ritenendo necessario un autonomo e formale atto di accertamento, e riproponeva le censure originarie in via derivata.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Ha ritenuto che la pendenza di un'istanza di condono, pur impedendo ordinariamente l'adozione di iniziative repressive suscettibili di vanificare la sanatoria, non sospenda l'attività sanzionatoria quando siano stati realizzati ampliamenti o modifiche sostanziali incompatibili con la mera conservazione e manutenzione dell'esistente. Nel caso concreto, le opere riguardavano una vasta trasformazione edilizia protrattasi per decenni e interessavano dodici particelle; le quattro istanze di condono potevano eventualmente riferirsi soltanto ai manufatti specificamente oggetto delle domande e non all'intera attività edilizia. Inoltre, le opere condonate risultavano profondamente trasformate: esemplificativamente, il capannone originariamente oggetto di condono per 250 mq era stato portato a oltre 600 mq. Il Tribunale ha escluso anche la rilevanza della dedotta anteriorità al 1967, non comprovata e comunque non sufficiente, poiché il regolamento edilizio comunale richiedeva sin dal 1934 un'apposita autorizzazione per la realizzazione di nuovi manufatti sull'intero territorio comunale, anche fuori dal centro abitato. Il carattere agricolo o agrituristico dei manufatti non valeva a escludere la necessità della conformità edilizio-urbanistica. La censura sulla mancata partecipazione è stata respinta perché la determina di sospensione dei lavori e di comunicazione di avvio del procedimento era stata regolarmente notificata e gli interessati non avevano presentato memorie. È stata respinta anche la doglianza fondata sull'art. 34 d.P.R. n. 380/2001, poiché la disposizione riguarda le parziali difformità dal titolo edilizio, mentre nella fattispecie erano state contestate opere realizzate in totale assenza di permesso di costruire ai sensi dell'art. 31; inoltre, la verifica dell'eventuale pregiudizio per le parti legittime attiene alla fase esecutiva e non incide sulla legittimità dell'ingiunzione demolitoria. Quanto alla sanzione pecuniaria, il verbale di accertamento dell'inottemperanza ha natura endoprocedimentale e non autonoma lesività: è preparatorio rispetto all'eventuale acquisizione al patrimonio comunale, ma non costituisce presupposto indispensabile per l'irrogazione della sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001. Tale sanzione è un illecito amministrativo omissivo istantaneo con effetti permanenti, consumato allo spirare del termine di novanta giorni assegnato per ottemperare. Le spese, pari a 6.000 euro oltre accessori, sono state poste solidalmente a carico dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. n. 380/2001

    Legittima l'ingiunzione di rimozione o demolizione delle opere realizzate in assenza del permesso di costruire; nella fattispecie è stata contestata la totale assenza del titolo.

  • art. 31 d.P.R. n. 380/2001

    Il verbale di accertamento dell'inottemperanza ha funzione preparatoria rispetto all'eventuale acquisizione gratuita delle opere abusive e dell'area di sedime al patrimonio comunale.

  • art. 31 d.P.R. n. 380/2001

    La sanzione pecuniaria per l'inottemperanza all'ordine di demolizione integra un illecito amministrativo omissivo istantaneo con effetti permanenti, consumato allo spirare del termine di novanta giorni.

  • art. 34 d.P.R. n. 380/2001

    L'alternativa tra sanzione pecuniaria e demolizione opera per le parziali difformità dal titolo edilizio; non si applica alle opere realizzate in totale assenza di permesso di costruire. La verifica del pregiudizio alle parti legittime appartiene comunque alla fase esecutiva.

  • art. 38 l. n. 47/1985

    La pendenza della domanda di condono può determinare la sospensione dei procedimenti sanzionatori, ma tale effetto non opera per ampliamenti e modifiche sostanziali incompatibili con la conservazione dell'esistente.

  • art. 44 l. n. 47/1985

    La pendenza dell'istanza di condono non impedisce l'attività repressiva quando le opere siano state sostanzialmente trasformate o non siano comprese nell'oggetto della domanda di sanatoria.

  • art. 15 l.r. Lazio n. 15/2008

    Disciplina, rispettivamente, la sospensione dell'attività edilizia e la sanzione pecuniaria conseguente all'inottemperanza all'ordine di demolizione; la pendenza dei condoni non esclude la sanzionabilità di opere sostanzialmente trasformate o non comprese nelle domande.

  • art. 1 Regolamento Edilizio del Comune di Roma

    Imponeva sin dal 1934 il rilascio di un'apposita autorizzazione per la realizzazione di nuovi manufatti su tutto il territorio comunale, anche al di fuori del centro abitato.

  • art. 55, comma 5, c.p.a.

    Richiamato per i termini di deposito degli atti relativi all'incidente cautelare.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato per i termini di deposito delle memorie conclusionali e dei documenti.

Massime di principio

  • La pendenza di una domanda di condono edilizio sospende ordinariamente l'adozione di provvedimenti repressivi solo in relazione al manufatto e all'assetto edilizio effettivamente oggetto della domanda; non produce un effetto sospensivo generalizzato sull'intero compendio immobiliare né sulle opere ulteriori non comprese nell'istanza.
  • Durante la pendenza di un'istanza di condono sono consentiti soltanto interventi di conservazione e recupero dell'esistente, riconducibili alla manutenzione straordinaria; ampliamenti e modifiche sostanziali del manufatto escludono l'applicazione della regola di sospensione dei procedimenti sanzionatori.
  • Quando l'abuso consiste nella realizzazione di opere in totale assenza di permesso di costruire, non trova applicazione la disciplina dell'art. 34 d.P.R. n. 380/2001 sulle parziali difformità; la verifica dell'eventuale pregiudizio per le parti legittime non condiziona la legittimità dell'ingiunzione demolitoria e può rilevare nella fase esecutiva.
  • Il verbale di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione ha natura endoprocedimentale e non autonoma lesività; è funzionale all'eventuale acquisizione al patrimonio comunale, ma la sua mancanza non impedisce l'irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001.
  • La sanzione pecuniaria per l'inottemperanza all'ordine di demolizione costituisce un illecito amministrativo omissivo istantaneo con effetti permanenti, che si perfeziona allo spirare del termine assegnato per la demolizione.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.