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Ordinanza

Ordinanza n. 1194/2026 - Milano, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 498/2025 pubblicata in data 03.02.2025

Giustizia amministrativa202502993

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del Tribunale di Milano n. 498/2025, della quale è stata chiesta l'ottemperanza

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La parte ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 498/2025. Il TAR ha rilevato d'ufficio che il ricorso non contiene l'allegazione dell'avvenuta notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione e che non è stata depositata la relativa relata di notifica. Tale documentazione è necessaria per verificare la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, prima del cui decorso l'azione di ottemperanza è inammissibile. La questione è stata sottoposta al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso definitivamente sull'ammissibilità del ricorso per ottemperanza. Ha rilevato d'ufficio la possibile inammissibilità dell'azione per omessa prova della notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione e della conseguente decorrenza del termine di 120 giorni. Ha assegnato a entrambe le parti 15 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie sulla questione, nel rispetto del contraddittorio processuale.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    La notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione e la prova della relativa relata sono funzionali alla decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni; prima del decorso di tale termine l'azione di ottemperanza è inammissibile.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    La questione rilevata d'ufficio dal giudice deve essere sottoposta al contraddittorio delle parti, alle quali va assegnato un termine per il deposito di memorie.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso nei confronti di una pubblica amministrazione, la parte istante deve allegare l'avvenuta notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione e depositare la relativa relata, così da consentire la verifica della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • Prima del decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione, l'azione di ottemperanza è inammissibile.
  • La questione di possibile inammissibilità rilevata d'ufficio deve essere previamente sottoposta al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., con assegnazione di un termine per il deposito di memorie.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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