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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34157/2024 del 10/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Napoli del 19/02/2024 che aveva respinto l'appello avverso l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza del 06/03/2023, con cui era stata mantenuta la misura di sicurezza della libertà vigilata disposta dalla sentenza di condanna della Corte d'Appello di Napoli del 18/06/2019. Il ricorrente deduce violazione e erronea applicazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. (riguardo agli artt. 203 e 208 c.p.) e dell'art. 679 c.p.p., nonché violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In particolare si censura la mancata e non compiuta valutazione della pericolosità attuale, il non riconoscimento del comportamento corretto tenuto durante l'esecuzione della pena (anche in misure alternative) e la mancata considerazione dell'assenza di elementi di collegamento attuale con l'organizzazione criminale. Inoltre nel fascicolo di ricorso risultano mancanti le pagine di numerazione pari, con conseguente limitazione della valutazione di talune doglianze.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze proposte miravano a una rivalutazione in fatto e a contestazioni di singoli elementi già valutati dal Tribunale di Sorveglianza, ovvero irrilevanti rispetto al giudizio complessivo sulla personalità e sulla pericolosità del condannato. La Corte ha richiamato la documentazione che attesta la gravità delle condotte (art. 74 d.P.R. 309/90 e reati connessi), il ruolo di finanziatore e di partecipante all'organizzazione transnazionale, i numerosi precedenti e il legame con il clan Nuvoletta, nonché l'assenza di segni concreti di recisione dei legami criminali. Ha inoltre osservato che la detenzione domiciliare concessa per ragioni di salute non costituisce indice di scemata pericolosità. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la mancata presenza di pagine nel ricorso non determina nullità ma limita l'esame alle parti presenti. Conseguenze: ricorso dichiarato inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende. Decisione resa il 31/05/2024.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Invocata dal ricorrente per presunta violazione ed erronea applicazione di norme; la Corte ha ritenuto che le censure vertevano su valutazioni di merito e non su errori di diritto tali da fondare cassazione

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Richiamato per censurare la motivazione come contraddittoria e manifestamente illogica; la Corte ha ritenuto la motivazione coerente e adeguata, non sussistendo i requisiti per annullamento per illogicità

  • art. 203 c.p.

    Norma sostanziale richiamata come parte delle fonti di diritto cui si riferisce la censura sull'applicazione; la Corte non ha ravvisato erronea applicazione rilevante ai fini di legittimità

  • art. 208 c.p.

    Analogamente, la presunta violazione dell'art. 208 è stata ritenuta una contestazione di merito nella valutazione complessiva della personalità e della pericolosità

  • art. 679 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla motivazione dell'ordinanza impugnata; la Corte ha ritenuto che non vi sia carenza motivazionale idonea a giustificare la cassazione

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Norma in materia di stupefacenti cui si riferiscono le condotte oggetto della condanna; la gravità dei reati ai sensi di questa disposizione è stata considerata elemento centrale per la conferma della misura di sicurezza

  • Richiamo giurisprudenziale: Sez. 1, n. 45183 dell'11/10/2023 (Rv. 28553-01)

    Principio richiamato: la mancanza di pagine nel ricorso non comporta nullità e il giudice di legittimità è esonerato dall'esame delle doglianze contenute nelle pagine mancanti; ciò ha limitato l'esame della Corte alle parti comprensibili del ricorso

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso quando esso si risolve in una mera richiesta di rivalutazione in fatto di elementi già esaminati dai giudici di merito, senza prospettare errori di diritto o vizi logico-giuridici rilevanti
  • Le argomentazioni riguardanti il comportamento tenuto durante l'esecuzione della pena (comportamento corretto in misure alternative, assenza di indagini locali) possono essere valutate come dati neutri se non accompagnate da elementi concreti che dimostrino la recisione dei legami criminali
  • Il decorso del tempo dai fatti e il tempo trascorso in detenzione non sono di per sé sufficienti a dimostrare la scemata della pericolosità quando sussistono gravità delle condotte, ruolo nell'organizzazione, precedenti e assenza di segnali di disimpegno
  • La concessione di detenzione domiciliare per ragioni di salute non equivale automaticamente a una rivalutazione favorevole della pericolosità sociale del condannato
  • La mancata produzione di parti del ricorso (pagine mancanti) limita l'esame del giudice di legittimità: le doglianze contenute nelle pagine assenti non sono soggette a ricostruzione d'ufficio e possono precludere l'accoglimento del ricorso

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