Cassazione Penale, Sentenza n. 10104/2024 del 08/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato l'appello avverso la sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere per reati connessi agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 390/1990. Il ricorso per cassazione articola tre motivi: (1) errore di diritto nell'individuare e applicare l'art. 276 cod. proc. pen., ritenendo che la violazione fosse da inquadrare nel comma 1 (trasgressione alle prescrizioni della misura) e non nel comma 1-ter (allontanamento dall'abitazione), con conseguente omissione della valutazione dell'entità, dei motivi e delle circostanze della violazione; (2) mancata considerazione della lieve entità della trasgressione prevista dall'art. 276, comma 1; (3) violazione del diritto di difesa e dell'art. 6 CEDU per mancato confronto con le prove e le circostanze offerte dalla difesa (in particolare l'autorizzazione a recarsi al lavoro e la versione del teste Caputo), nonché travisamento delle dichiarazioni del teste.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Pur rilevando un errore materiale nell'evocazione del comma 1-ter dell'art. 276 (quando la violazione ricadeva nel comma 1), ha ritenuto che, nella sostanza, il Tribunale abbia correttamente accertato i presupposti per l'aggravamento della misura cautelare. Il giudice di merito ha valutato che l'indagato, autorizzato a lavorare in un luogo diverso (Ugento/Taviano), è stato sorpreso a Taurisano con un soggetto con precedenti (Alessandro Caputo) e in possesso di un contratto ritenuto falso; le dichiarazioni rese dai due erano incongruenti e alcune sottoscrizioni apparivano non autentiche. Tali elementi, valutati nel loro insieme, hanno fatto emergere dolo e un'elevata gravità della condotta (uso di documentazione mendace per giustificare gli allontanamenti), giustificando la sostituzione della misura con la custodia in carcere. La decisione di merito è stata ritenuta sorretta da adeguata motivazione e insindacabile in cassazione; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 276 cod. proc. pen.
Prevede la sostituzione o il cumulo della misura cautelare già disposta con altra più grave in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte; il giudice valuta gravità, motivi e circostanze della violazione per verificare l'inadeguatezza della misura in atto. Il Collegio ha rilevato che, anche se è stato richiamato erroneamente il comma 1-ter, la valutazione sostanziale è ricaduta correttamente nel criterio del comma 1.
art. 73 d.P.R. n. 390/1990
Norma sostanziale in tema di detenzione e possesso di sostanze stupefacenti o psicotrope: indica il delitto che ha giustificato l'applicazione della misura cautelare originaria.
art. 74 d.P.R. n. 390/1990
Norma sostanziale connessa all'art.73, richiamata quale titolo del procedimento per il quale erano applicate le misure cautelari.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Indica i motivi tassativi di ricorso per cassazione (violazione di norme di diritto, insufficiente o contraddittoria motivazione sui fatti rilevanti). I motivi invocati dal difensore sono stati esaminati e rigettati perché attengono a valutazioni di merito e non a vizi di motivazione tali da inficiare la decisione.
art. 125 cod. proc. pen., comma 3
Riferimento normativo richiamato nei motivi di cassazione in relazione alla revisione delle misure; la Corte non ha ritenuto sussistere un vizio applicativo tale da mutare l'esito.
art. 292 cod. proc. pen., comma 1, lett. c-bis)
Richiamato dai motivi di ricorso in connessione alla disciplina delle misure e delle prescrizioni; la Corte non ha ravvisato violazioni interpretative che giustificassero la cassazione.
art. 6 CEDU
Richiamato dal difensore per prospettare violazione del diritto a un processo equo (mancato confronto con le prove difensive). La Corte ha ritenuto che il Tribunale si sia confrontato con le censure e che la motivazione fosse adeguata, escludendo la violazione.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 58435/2018; Sez. 5, n. 3175/2018; Sez. 5, n. 36060/2020)
Principi richiamati: il giudice del merito ha discrezionalità nell'aggravamento delle misure cautelari; tale discrezionalità va esercitata valutando gravità e circostanze della violazione; il giudizio di merito è sindacabile in cassazione solo se privo di adeguata, corretta e logica motivazione.
Massime di principio
- L'aggravamento della misura cautelare per violazioni delle prescrizioni è rimesso a valutazione discrezionale del giudice: ciò che conta è la gravità, i motivi e le circostanze della trasgressione più che la mera etichettatura della norma applicata.
- Un vizio formale nell'indicazione della norma (es. richiamo al comma 1-ter invece che al comma 1 dell'art. 276) non è di per sé idoneo a far annullare la decisione se la valutazione sostanziale dei fatti e la motivazione risultano corrette e logiche.
- Le censure che impugnano valutazioni di fatto (credibilità dei testimoni, autenticità di documenti, congruenza delle versioni) sono in linea generale inidonee al successo in cassazione quando la decisione di merito presenta motivazione adeguata: tali questioni attengono al sindacato di merito.
- L'uso di documentazione mendace o di versioni contraddittorie per giustificare allontanamenti autorizzati può costituire elemento di particolare disvalore (dolo) capace di rendere inadeguata la misura meno afflittiva e legittimare la custodia cautelare in carcere.
- Per resistere efficacemente a una richiesta di aggravamento occorre dimostrare che la valutazione del giudice è illogica, contraddittoria o priva di elementi probatori; fornire elementi probatori chiari e coerenti che smentiscano la ricostruzione di merito è cruciale.
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