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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04959/2026 del 06/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non consentito in sede di legittimità, perché fondato su mere censure in fatto e su una richiesta di rivalutazione delle prove, attività estranea al giudizio di cassazione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce del 29/11/2024, contestando un unico motivo: la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di ricettazione. La doglianza mirava, in sostanza, a rimettere in discussione la valutazione del compendio probatorio e a prospettare una lettura alternativa delle emergenze processuali, censurando il merito della decisione più che un vizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    È la norma incriminatrice richiamata come reato oggetto della declaratoria di responsabilità; la sentenza non ne approfondisce il contenuto, limitandosi a registrare che il ricorso investe la motivazione sulla responsabilità per ricettazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito proporre censure che si risolvano nella mera rilettura del materiale probatorio o nella richiesta di una diversa valutazione delle emergenze processuali.
  • La motivazione della sentenza impugnata può essere contestata in cassazione solo attraverso deduzioni che evidenzino un vizio di legittimità effettivo; non sono ammissibili doglianze che attengano esclusivamente al merito della ricostruzione fattuale.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicettazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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