Cassazione Penale, Sentenza n. 27269/2026 del 20/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di Rimini aveva assolto l'imputato, ai sensi dell'art. 131-bis c.p., dal reato di porto senza giustificato motivo di una pistola Glock 19 "soft air", a gas compresso (CO2), capace di rilasciare pallini metallici con energia cinetica inferiore a 7,5 joule, contestato come violazione dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110. L'imputato, tramite difensore, aveva proposto appello, poi trasmesso alla Corte di cassazione per ragioni di rito/procedura; successivamente il difensore, munito di procura speciale, ha rinunciato all'impugnazione. Il motivo decisivo esaminato dalla Corte non riguarda il merito della decisione assolutoria, ma la validità della rinuncia al ricorso.
La decisione
La Corte ha qualificato l'impugnazione come ricorso per cassazione e lo ha dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia validamente espressa dal difensore munito di procura speciale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi per escluderla, al versamento di euro 500 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La decisione di merito del Tribunale non è stata riformata nel presente giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
richiamato come base dell'assoluzione pronunciata dal Tribunale, senza essere oggetto di specifica interpretazione nel provvedimento di legittimità
art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110
norma incriminatrice contestata per il porto senza giustificato motivo dell'arma indicata in fatto
art. 616 cod. proc. pen.
all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, salvo elementi contrari, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende
sentenza n. 186 del 2000
richiamata in tema di condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in mancanza di elementi per escluderla
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso validamente espressa dal difensore munito di procura speciale determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi contrari, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- In sede di legittimità, la Corte non esamina il merito della decisione impugnata quando l'impugnazione sia colpita da valida rinuncia che ne determina l'inammissibilità.
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