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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27269/2026 del 20/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale di Rimini aveva assolto l'imputato, ai sensi dell'art. 131-bis c.p., dal reato di porto senza giustificato motivo di una pistola Glock 19 "soft air", a gas compresso (CO2), capace di rilasciare pallini metallici con energia cinetica inferiore a 7,5 joule, contestato come violazione dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110. L'imputato, tramite difensore, aveva proposto appello, poi trasmesso alla Corte di cassazione per ragioni di rito/procedura; successivamente il difensore, munito di procura speciale, ha rinunciato all'impugnazione. Il motivo decisivo esaminato dalla Corte non riguarda il merito della decisione assolutoria, ma la validità della rinuncia al ricorso.

La decisione

La Corte ha qualificato l'impugnazione come ricorso per cassazione e lo ha dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia validamente espressa dal difensore munito di procura speciale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi per escluderla, al versamento di euro 500 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La decisione di merito del Tribunale non è stata riformata nel presente giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    richiamato come base dell'assoluzione pronunciata dal Tribunale, senza essere oggetto di specifica interpretazione nel provvedimento di legittimità

  • art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110

    norma incriminatrice contestata per il porto senza giustificato motivo dell'arma indicata in fatto

  • art. 616 cod. proc. pen.

    all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, salvo elementi contrari, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende

  • sentenza n. 186 del 2000

    richiamata in tema di condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in mancanza di elementi per escluderla

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso validamente espressa dal difensore munito di procura speciale determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi contrari, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
  • In sede di legittimità, la Corte non esamina il merito della decisione impugnata quando l'impugnazione sia colpita da valida rinuncia che ne determina l'inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieUso di atto falsoImpugnazioniCause di non punibilità
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penaleParte generale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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