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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2218/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Firenze che aveva riformato parzialmente l'assoluzione del Tribunale di Arezzo: riconosciuta l'estinzione per prescrizione del reato di diffamazione a mezzo stampa, ma condannato Casalini al risarcimento di euro 10.000 a favore di ciascuna parte civile. L'articolo oggetto di accusa, pubblicato su "InformArezzo", riportava quasi integralmente uno scritto anonimo che attribuiva ai commissari straordinari (Saitta e Pace) la volontà di svendere il patrimonio di Eutelia per favorire un compratore, con insinuazioni su rapporti amicali col perito Musaio e il rischio per migliaia di posti di lavoro. Casalini deduceva violazione del diritto di cronaca e di critica (art. 21 Cost./art. 51 cod. pen.), sostenendo che l'anonimo era solo spunto, che aveva preso le distanze nel preambolo, che la notizia era già stata pubblicata altrove e che il sito aveva diffusione limitata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio consolidato secondo cui non opera la scriminante del diritto di cronaca quando la notizia proviene da uno scritto anonimo, in quanto la fonte anonima è intrinsecamente non verificabile e quindi non meritevole di interesse pubblico ai fini della scriminante. Ha ritenuto che l'articolo riproducesse per larga parte l'anonimo senza effettuare verifiche sull'attendibilità delle notizie (esimente putativa non dimostrata). Ha inoltre escluso rilievo all'argomento della limitata capacità di diffusione del sito: la pubblicazione su un sito informativo è idonea a integrare comunicazione a più persone. Ha respinto le censure relative a verità, continenza e interesse pubblico, confermando la motivazione della Corte d'Appello. Conseguentemente il ricorso è stato respinto; Casalini è stato condannato alle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili (euro 4.000,00 per Eutelia Spa e Francesca Pace; euro 3.000,00 per Daniela Saitta, oltre accessori di legge).

Norme richiamate

  • art. 595 cod. pen. (diffamazione)

    Norma incriminatrice applicata alla condotta di pubblicazione su sito internet che offende la reputazione di terzi; la Corte ne ricava che la pubblicazione online è idonea a comunicare con più persone e integra il reato se manca la scriminante del diritto di cronaca.

  • art. 51 cod. pen. (scriminante del diritto di cronaca/legittima difesa nei limiti applicabili)

    Richiamata come fondamento del diritto di cronaca/critica: la Corte sottolinea che l'esimente opera solo se la notizia è vera o se il cronista prova di aver diligentemente verificato le fonti (esimente putativa richiede prova della cura investigativa).

  • art. 21 Cost. (libera manifestazione del pensiero)

    Richiamato nel bilanciamento tra libertà di informazione e tutela della reputazione: l'esercizio del diritto di cronaca deve rispettare verità, continenza e pertinenza, bilanciando interessi costituzionali concorrenti.

  • art. 25, comma 2 Cost.; artt. 125, 533, 546 cod. proc. pen. (rimessi in motivazione dal ricorrente)

    Norme costituzionali e processuali richiamate dal ricorrente per denunciare vizi di motivazione e violazioni procedurali: la Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e le censure non adeguatamente documentate.

  • Giurisprudenza consolidata (Sez. 5: Bandinu, Izzo, Parlato, ecc.)

    La Corte richiama orientamenti della Cassazione secondo i quali la fonte anonima è intrinsecamente non verificabile e quindi non giustifica la scriminante del diritto di cronaca; viene inoltre richiamato il principio che l'uso di precedenti pubblicazioni da parte di altri non esonera dall'obbligo di verifica.

Massime di principio

  • La pubblicazione su un sito internet informativo si presume comunicazione con più persone ai fini del reato di diffamazione: la portata della diffusione del mezzo non assolve automaticamente dall'integrazione dell'elemento materiale del reato.
  • La pubblicazione di contenuti tratti da uno scritto anonimo non è coperta dalla scriminante del diritto di cronaca, perché la fonte anonima è intrinsecamente non verificabile e non meritevole di interesse pubblico a fini scriminanti.
  • L'esimente putativa del diritto di cronaca è invocabile solo se il giornalista dimostra di aver svolto verifiche diligenti e documentabili sulla attendibilità delle fonti; la semplice presentazione di un preambolo di presa di distanza non è sufficiente.
  • La riproduzione sostanziale di un anonimo, anche se preceduta da riserve o giudizi interrogativi, può essere comunque idonea a ledere la reputazione se le espressioni sono insinuanti o suggestive e non corrispondono al vero.
  • La circostanza che una notizia sia stata pubblicata da altri organi di informazione non esonera il nuovo autore dall'obbligo di verifica: non è ammesso un affidamento automatistico sulle verifiche altrui (talvolta definito "circuito autoreferenziale").
  • Nel bilanciamento tra libertà di informazione e tutela della reputazione devono essere rispettati i requisiti della verità o della verificabilità, della pertinenza (interesse pubblico della notizia) e della continenza nel linguaggio usato.

Testo integrale

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