Sentenza del 24/11/2016 n. 24005 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha contestato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, che aveva qualificato come contratto di capitalizzazione la prestazione erogata dall'Enel nell'ambito della pensione integrativa aziendale e aveva ritenuto applicabile l'imposta sostitutiva del 12,5% prevista per i redditi di capitale. Secondo l'Agenzia, la somma costituiva invece una prestazione pensionistica integrativa aziendale, soggetta al regime della tassazione separata previsto dagli artt. 16 e 17 del TUIR. È stato inoltre denunciato il difetto di motivazione della sentenza regionale sulla natura della prestazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate nei termini indicati in motivazione, ha cassato la sentenza della CTR del Piemonte e ha rinviato la causa alla medesima Commissione, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese. La Corte ha applicato il principio delle Sezioni Unite secondo cui, per gli iscritti prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 124/1993 a un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione e con prevalente finalità previdenziale, gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 sono soggetti a tassazione separata quanto alla sorte capitale, mentre il rendimento è soggetto alla ritenuta del 12,5%; per gli importi maturati dal 1° gennaio 2001 si applica integralmente la tassazione separata.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13, comma 9
Richiamato nel contesto della disciplina della previdenza complementare e del trattamento fiscale delle prestazioni dei fondi previdenziali integrativi.
D.L. n. 669 del 1996, art. 1, comma 5, convertito nella L. n. 30 del 1997
Indicato tra le norme rilevanti per la disciplina fiscale delle prestazioni previdenziali integrative.
L. n. 482 del 1985, art. 6
Aliquota del 12,5% sulla differenza tra l'ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo.
La ritenuta del 12,5% si applica soltanto alla componente di rendimento delle somme maturate fino al 31 dicembre 2000, non all'intera prestazione previdenziale.
D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 16 e 17
Prevedono il regime della tassazione separata, applicabile alla sorte capitale delle prestazioni previdenziali integrative maturate fino al 31 dicembre 2000 e, integralmente, agli importi maturati dal 1° gennaio 2001.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 41, comma 1
Era stato applicato dalla CTR per qualificare la prestazione come reddito di capitale, ma tale impostazione è stata ritenuta non corretta dalla Cassazione alla luce della natura previdenziale prevalente del fondo.
Codice civile, artt. 1866 e 1869
La CTR aveva ricondotto il rapporto alla disciplina del contratto di capitalizzazione; la Cassazione ha invece ritenuto necessario applicare i principi elaborati dalle Sezioni Unite sui fondi di previdenza complementare aziendale.
Accordo Enel/FNDAI del 16 aprile 1986 e art. 12 CCNL del 16 maggio 1985
Costituiscono il quadro contrattuale della pensione integrativa aziendale e del precedente contratto assicurativo, elementi rilevanti per qualificare la natura della prestazione.
Massime di principio
- Quando una prestazione deriva da un fondo aziendale con finalità prevalentemente previdenziale, non è sufficiente qualificarla come contratto assicurativo o di capitalizzazione: occorre verificare la concreta natura previdenziale del fondo e la data di iscrizione del contribuente.
- Per gli iscritti a fondi di previdenza complementare aziendale prima del D.Lgs. n. 124/1993, la prestazione in capitale deve essere scomposta tra sorte capitale e rendimento per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000.
- La sorte capitale maturata fino al 31 dicembre 2000 è soggetta a tassazione separata, mentre il solo rendimento maturato nello stesso periodo può beneficiare della ritenuta del 12,5% prevista dalla L. n. 482/1985.
- Per gli importi maturati dal 1° gennaio 2001 si applica integralmente il regime della tassazione separata, senza applicare la ritenuta del 12,5% all'intera prestazione.
- In controversie analoghe è essenziale accertare la data di iscrizione al fondo, il periodo di maturazione degli importi e la distinzione contabile tra capitale versato e rendimento prodotto.
- La cassazione con rinvio non determina necessariamente la definitiva vittoria dell'Amministrazione sul calcolo dell'imposta: impone al giudice regionale un nuovo esame conforme ai principi di diritto stabiliti dalla Cassazione.
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