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Sentenza

Sentenza n. 15664/2026 - Roma, Sezione 2T

Giustizia amministrativa202500103

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza commissariale di delocalizzazione temporanea delle postazioni di commercio su area pubblica nelle aree giubilari dal 24 dicembre 2024 al 6 gennaio 2026 e atti attuativi di Roma Capitale, compresa la determinazione conclusiva del 2 maggio 2025

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza del Commissario straordinario n. 55 del 19 dicembre 2024, gli atti municipali attuativi e, con motivi aggiunti, la determinazione del 2 maggio 2025 e gli atti delle conferenze di servizi, contestando la delocalizzazione delle loro postazioni commerciali nelle aree di Piazza Pia/Largo Giovanni XXIII, Piazza del Risorgimento, Viale Giulio Cesare e Via Ottaviano per il periodo dal 24 dicembre 2024 al 6 gennaio 2026. Hanno dedotto l’incompetenza del Commissario e l’estraneità della misura ai compiti commissariali; l’insussistenza dei presupposti di urgenza e di particolare criticità per il ricorso ai poteri derogatori; la violazione delle garanzie partecipative, anche perché gli atti attuativi sarebbero stati predisposti in anticipo; carenze istruttorie per mancanza di studi sull’impatto del traffico; irragionevolezza e sproporzione della durata della delocalizzazione; disparità di trattamento rispetto agli urtisti, esclusi dalla misura; inidoneità commerciale e mancata conformità dei posteggi alternativi ai criteri applicabili. Con i motivi aggiunti hanno inoltre denunciato invalidità derivata, carenza di motivazione e istruttoria, illogicità e contraddittorietà della determinazione conclusiva e ingiustificato rifiuto delle sedi alternative proposte. Dopo la cessazione degli effetti degli atti, hanno dichiarato di conservare interesse all’accertamento della loro illegittimità ai fini risarcitori ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, poiché gli atti avevano cessato di produrre effetti il 6 gennaio 2026, conclusione dell’evento giubilare. Ha comunque esaminato le censure, in ragione della dichiarazione di interesse risarcitorio, e ha respinto la domanda di accertamento dell’illegittimità. Ha ritenuto che la delocalizzazione fosse funzionale alle celebrazioni giubilari e rientrasse nei compiti del Commissario, e che l’afflusso eccezionale atteso e le esigenze di gestione della sicurezza, dei flussi e delle emergenze giustificassero urgenza e criticità. La durata riferita all’intero periodo giubilare non è stata giudicata irragionevole: la fitta calendarizzazione degli eventi e il rischio di inefficacia di una misura intermittente rientravano nella valutazione discrezionale amministrativa. Le garanzie partecipative non sono state ritenute violate, sia per l’urgenza dell’intervento iniziale sia perché successivamente si è svolta l’interlocuzione con gli interessati. Il TAR ha giudicato adeguata l’istruttoria svolta tramite conferenza di servizi e non censurabile il rigetto delle sedi alternative, motivato con esigenze di sicurezza urbana e decoro; i posteggi assegnati erano dettagliati e sufficientemente vicini a quelli originari, risultando da un ragionevole bilanciamento degli interessi. Ha escluso la disparità di trattamento perché gli urtisti costituiscono una categoria storica assoggettata a disciplina specifica e non comparabile con gli altri operatori. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti per euro 2.500,00, oltre oneri accessori, in favore delle amministrazioni resistenti in solido.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    Devono, comunque, scrutinarsi i motivi di impugnazione presentati dalla parte ricorrente ai fini dell’accertamento dell’illegittimità degli atti, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., essendo a tal fine sufficiente la dichiarazione della parte, ritualmente depositata nel presente giudizio, di avervi interesse a fini risarcitori (Cons. Stato, Ad. Pl. n. 8 del 2022).

    Quando gli effetti dell’atto impugnato cessano durante il giudizio, la dichiarazione ritualmente depositata dal ricorrente di interesse all’accertamento ai fini risarcitori è sufficiente a imporre l’esame delle censure di illegittimità.

  • art. 1, comma 421, legge 234/2021

    Infatti, nel concetto di «interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo» deve essere ascritto anche quello in esame, con il quale si è provveduto, nell’imminenza dell’avvio delle celebrazioni, a delocalizzare le postazioni di commercio insistenti sull’area del Vaticano, ove del tutto ragionevolmente si attendeva la maggiore affluenza di pellegrini.

    Il compito commissariale di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni giubilari comprende la delocalizzazione delle postazioni commerciali nelle aree in cui è ragionevolmente previsto il maggiore afflusso di pellegrini.

  • art. 1, comma 425, legge 234/2021

    In tale contesto, l’ordinanza impugnata motiva adeguatamente sulle ragioni di urgenza e sulle criticità riscontrate nella gestione dell’affluenza e dei pellegrini nelle aree limitrofe al Vaticano, tali da rendere necessarie le misure volte «a consentirne il regolare deflusso ovvero di garantire una tempestiva risposta ad eventuali emergenze-urgenze di carattere sanitario nonché di ordine pubblico e sicurezza urbana».

    Il potere commissariale di adottare ordinanze in deroga per interventi urgenti di particolare criticità è legittimamente esercitabile quando l’atto esplicita esigenze concrete di gestione dei flussi e di prevenzione o risposta a emergenze sanitarie e di ordine pubblico.

Massime di principio

  • Ai fini dell’art. 34, comma 3, c.p.a., la dichiarazione ritualmente depositata dal ricorrente di conservare interesse all’accertamento dell’illegittimità dell’atto a fini risarcitori è sufficiente perché il giudice esamini le censure, anche quando l’atto abbia cessato di produrre effetti.
  • Il potere del Commissario straordinario per il Giubileo di adottare ordinanze in deroga può comprendere misure di delocalizzazione delle attività commerciali nelle aree interessate dalle celebrazioni, se funzionali alla gestione dell’afflusso eccezionale e adeguatamente motivate in relazione alle esigenze di sicurezza e di gestione delle emergenze.
  • La scelta di applicare una misura di delocalizzazione per l’intero periodo di un evento straordinario non è irragionevole per il solo fatto che non sia limitata alle giornate di maggiore affluenza, quando la frequenza degli eventi e l’esigenza di evitare l’inefficacia di un’applicazione intermittente giustificano la durata prescelta.
  • L’urgenza può giustificare l’immediata adozione di misure senza previa interlocuzione procedimentale, purché l’amministrazione assicuri successivamente un confronto effettivo con gli interessati sulle modalità attuative e sulle proposte alternative.
  • Il trattamento differenziato di categorie di operatori non integra disparità di trattamento se le categorie non si trovano in situazioni sostanziali identiche e una di esse è soggetta a una disciplina specifica.

Come è indicizzato

MaterieCommercio e grandi strutture di venditaPartecipazione al procedimento
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiIncompetenzaProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentaleSopravvenuta carenza di interesse

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