Cassazione Penale, Sentenza n. 17811/2026 del 18/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione era diretto contro l'ordinanza del Tribunale del riesame di Brescia che, accogliendo l'appello del pubblico ministero, aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Federico Peri per i reati di associazione a delinquere e di riciclaggio. Il ricorrente contestava: (a) l'ammissibilità dell'appello del PM sostenendo che questo non si sarebbe confrontato con le argomentazioni del giudice di primo grado; (b) la mancanza di gravi indizi per associazione e riciclaggio, rilevando che le società sarebbero potute essere operative e che il Peri poteva avere un rapporto di consulenza formale; criticava inoltre l'identificazione del Peri con il soprannome "svizzero" e l'interpretazione di espressioni colloquiali come indizio di rapporto gerarchico; (c) la non sussistenza del pericolo di reiterazione o di fuga e la motivazione stereotipata del Tribunale; (d) l'inidoneità della custodia carceraria e la mancata considerazione di misure meno afflittive.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sull'ammissibilità dell'appello del pubblico ministero, confermando che l'appello aveva specificamente contestato le valutazioni del giudice di primo grado. Sulla questione dei gravi indizi la Corte ha dichiarato inammissibile la rivalutazione di merito: ha confermato la correttezza logico-probatoria del Tribunale nel ritenere che dalle intercettazioni, dalle chat, dai messaggi vocali e da attività di osservazione emergesse un ruolo di direzione e di gestione da parte del Peri delle società "schermo" (es. P Trading AG) e delle operazioni di movimentazione dei bonifici verso conti asiatici, sicché sussistevano gravi indizi per i reati contestati. La Corte ha inoltre condiviso la valutazione del Tribunale circa il pericolo cautelare: i precedenti penali, la persistenza dell'attività illecita nonostante perquisizioni, e i tratti personologici del Peri giustificavano la custodia in carcere come unica misura idonea a prevenire la reiterazione. Infine la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e dispone gli adempimenti di cancelleria.
Norme richiamate
art. 273 cod. proc. pen.
La Corte ricorda il principio secondo cui l'appello è inammissibile per difetto di specificità se non contesta in modo argomentato le ragioni della decisione impugnata; nel caso di specie però l'appello del PM è stato ritenuto sufficientemente specifico.
art. 416 cod. pen.
Norma sull'associazione a delinquere: la Corte ha ritenuto che la valutazione dei gravi indizi fatta dal Tribunale, fondata su intercettazioni, chat, messaggi vocali e osservazioni, fosse logicamente congrua per sostenere la sussistenza degli indizi del reato associativo.
art. 648-bis cod. pen.
Norma sul reato di riciclaggio: la Corte ha condiviso che gli spostamenti di fondi dai conti svizzeri a conti asiatici, coordinati nell'ambito dell'attività contestata, costituivano elementi indiziari rilevanti per il riciclaggio.
art. 274 cod. proc. pen.
Norma relativa al pericolo di fuga o di reiterazione: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale sulla sussistenza del pericolo cautelare given i precedenti e la centrale posizione dell'indagato nell'organizzazione.
art. 275 cod. proc. pen.
Norma sull'idoneità e adeguatezza della misura cautelare: la Corte ha ritenuto adeguata la custodia cautelare in carcere come unica misura idonea a prevenire il pericolo rilevato, considerati i profili personali e la persistente attività illecita.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna alle spese processuali per la parte privata che propone ricorso rigettato: la Corte l'ha applicata condannando il ricorrente al pagamento delle spese.
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Riferimento agli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione di rigetto del ricorso; la Corte ne ha disposto l'esecuzione.
Massime di principio
- L'ammissibilità dell'appello (anche cautelare) richiede che l'impugnante contesti in modo specifico e argomentato le ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata; una generica ripetizione della richiesta originaria può rendere l'impugnazione inammissibile.
- La Corte di Cassazione non procede a una valutazione di merito della capacità dimostrativa delle prove: può censurare la valutazione probatoria del giudice solo in presenza di travisamento della prova o di manifesta illogicità decisiva della motivazione.
- Le intercettazioni, le chat, i messaggi vocali e gli elementi di osservazione possono costituire elementi decisivi di indizio se interpretati coerentemente e se corroborati da altri riscontri; la mera presenza di un rapporto contrattuale formale di consulenza non esclude che il soggetto abbia svolto in realtà funzioni di direzione di società "schermo".
- L'identificazione di un soggetto tramite soprannomi nei dialoghi investigativi può essere considerata attendibile se sostenuta da riscontri ulteriori (coincidenza di voce, chat, dati telefonici, presenze in luogo/tempo pertinenti).
- La sussistenza del pericolo di reiterazione si valuta considerando anche i precedenti penali, la persistence dell'attività illecita dopo attività investigative e le caratteristiche personali; tali elementi possono giustificare la custodia cautelare quando le misure meno afflittive risultino insufficienti a prevenire il rischio.
- Nelle impugnazioni cautelari è essenziale motivare in modo non stereotipato la scelta della misura e l'eventuale carenza di alternative idonee: la Corte controllerà la congruenza logica di tali argomentazioni senza sostituirsi al giudice di merito sul piano probatorio.
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