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Sentenza

Sentenza n. 197/2026 - Firenze, Sezione 3

per l’ottemperanza: alla sentenza n. 164/2023 del Tribunale di Pisa, sezione Lavoro, pubblicata in data 29/05/2023;

Giustizia amministrativa202500441

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pisa che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici 2017/2018-2020/2021

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Pisa, sezione Lavoro, n. 164/2023, che aveva riconosciuto il suo diritto a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica del docente, per complessivi 2.000 euro, e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione tale somma, oltre alle spese di lite. Ha dedotto la persistente inerzia dell’amministrazione, chiedendo anche il pagamento degli interessi e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il ricorso è stato proposto dopo la notifica del titolo esecutivo al Ministero e il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. La sentenza ottemperanda non era stata impugnata ed era quindi divenuta definitiva.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile, rilevando che la sentenza del Tribunale di Pisa era stata notificata al Ministero il 12 gennaio 2024, che era inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e che non risultava proposta alcuna impugnazione. Nel merito, ha accolto la domanda di ottemperanza limitatamente alla sorte capitale riconosciuta dal giudicato, ordinando al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione, se anteriore. Ha respinto la richiesta di pagamento degli interessi perché non compresa nella pronuncia del giudice ordinario da eseguire. Per il caso di persistente inottemperanza, ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato, assegnare un termine all’amministrazione e nominare, anche preventivamente, un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il ricorso per l’esecuzione coattiva nei confronti della pubblica amministrazione è ammissibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    È la disposizione istitutiva del beneficio economico della Carta elettronica del docente, riconosciuto alla ricorrente dal giudicato da eseguire.

  • DPCM 23 settembre 2015

    Disciplina attuativa del beneficio della Carta elettronica del docente, richiamata nella sentenza ottemperanda.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è ammissibile nei confronti di una pubblica amministrazione quando il titolo esecutivo è stato notificato, è decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge e la decisione non è stata impugnata.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo deve assicurare l’integrale esecuzione del giudicato nei limiti oggettivi del comando contenuto nel titolo; non può riconoscere somme o accessori, come gli interessi, che non siano stati attribuiti dalla pronuncia da eseguire.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può assegnare un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento al mancato adempimento entro il termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

Testo integrale

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