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Sentenza

Sentenza n. 94/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 181/2024 in data 27 febbraio 2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202500532

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro n. 181/2024, relativa al riconoscimento della carta docente per gli anni scolastici 2015/2016-2020/2021

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. deducendo l’inesecuzione, da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, della sentenza n. 181/2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, passata in giudicato. La sentenza del giudice ordinario aveva accertato il diritto della docente a ottenere la carta docente per sei anni scolastici, nella misura di euro 500,00 per ciascun anno, e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta docente o altro strumento equipollente. La ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Ha documentato il passaggio in giudicato mediante certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma. Il Ministero, benché destinatario della notificazione della sentenza in data 15 febbraio 2025, non si è costituito e non ha contestato l’omesso adempimento. Il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali risultava decorso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti dell’azione prevista dagli artt. 112 e seguenti c.p.a. in ragione del passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, della sua regolare notificazione, del decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e dell’inadempimento dell’Amministrazione. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato e di compiere gli adempimenti imposti dalla sentenza entro 90 giorni dalla notificazione della pronuncia. Ha nominato sin d’ora, per l’eventuale ulteriore inottemperanza, il Direttore generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, quale commissario ad acta, da attivarsi su richiesta della ricorrente dopo la scadenza del termine, con ulteriori 60 giorni per l’esecuzione. Non è stato riconosciuto alcun compenso per l’attività commissariale, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente dell’Amministrazione debitrice. È stata accolta anche la domanda di penalità di mora: il Ministero dovrà corrispondere una somma pari agli interessi legali sull’importo complessivamente risultante dal giudicato, calcolata dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento spontaneo tardivo oppure, in mancanza, fino all’esecuzione sostitutiva del commissario ad acta. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 112-114 c.p.a.

    Consentono di ottenere l’esecuzione del giudicato amministrativo o del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario quando l’amministrazione rimane inadempiente; il giudice può ordinare l’adempimento, nominare un commissario ad acta e adottare misure coercitive.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente di imporre una penalità di mora per ogni successiva violazione o inosservanza o per il ritardo nell’esecuzione; nel caso concreto la somma è stata parametrata agli interessi legali sull’importo dovuto, dal giorno della notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento o all’esecuzione commissariale.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prevede un termine di 120 giorni per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici; il suo decorso ha contribuito a rendere esperibile il rimedio dell’ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per ottenere l’esecuzione di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario quando l’obbligata è una pubblica amministrazione e l’obbligo accertato è sufficientemente determinato.
  • La notificazione della sentenza all’amministrazione e il decorso del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione da parte delle amministrazioni statali consentono, in presenza di perdurante inadempimento, di attivare il rimedio dell’ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l’adempimento, nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e disciplinarne modalità e tempi di intervento.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sull’importo risultante dal giudicato, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento spontaneo o all’esecuzione sostitutiva.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente o funzionario già appartenente all’amministrazione debitrice, per l’attività commissariale non è dovuto uno specifico compenso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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