Ordinanza n. 78/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del giudizio di non idoneità attribuito alla prova scritta di Diritto del Lavoro e Legislazione Sociale sostenuta dal ricorrente in data 28 ottobre 2025, nell’ambito della sessione di esami di Stato per l’abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro per l’anno 2025, e del conseguente provvedimento di non ammissione alla prova orale, comunicato dall’Ispettorato d’Area Metropolitana di Bologna con nota prot. IAM-BO. REGISTRO UFFICIALE.2026.0004205 del 29 gennaio 2026; di tutti i verbali della Commissione esaminatrice e della graduatoria degli ammessi alle prove orali non noti al ricorrente; dell’elenco dei soggetti dichiarati abilitati del 12 marzo 2026; del Decreto Direttoriale n. 1/2025 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicato sulla G.U. n. 7 del 24 gennaio 2025, con cui è stata indetta la sessione di esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Consulente del Lavoro per l’anno 2025; del Decreto direttoriale n. 19/2025, di modifica del Decreto direttoriale n. 1/2025 (pubblicato in G.U. n. 7 del 24 gennaio 2025) di indizione della sessione annuale degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro - anno 2025; del Decreto Direttoriale n. 40/2025, di modifica del Decreto Direttoriale n. 1/2025 (pubblicato in G.U. n. 7 del 24 gennaio 2025) di indizione della sessione annuale degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Consulente del Lavoro - anno 2025, così come modificato dal Decreto Direttoriale n. 19/2025 (pubblicato in G.U. n. 28 dell’8 aprile 2025); - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi, per quanto di interesse del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità nella prova scritta di Diritto del Lavoro e Legislazione Sociale e conseguente non ammissione alla prova orale dell'esame di Stato per Consulente del Lavoro
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità attribuito alla prova scritta sostenuta il 28 ottobre 2025 e il conseguente provvedimento di non ammissione alla prova orale, nonché gli atti della Commissione esaminatrice, l'elenco degli abilitati e i decreti direttoriali di indizione e modifica della sessione d'esame. Dal testo dell'ordinanza emerge che le censure riguardavano, in particolare, la sufficienza della predeterminazione dei sub-criteri di valutazione e la motivazione del giudizio espresso dalla Commissione. Il ricorrente aveva inoltre formulato una domanda di accesso agli atti e chiesto l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris, riservando ogni diversa valutazione alla fase di merito. Ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, poiché nell'esame di Stato non vi sono controinteressati in senso formale e sostanziale, diversamente da un concorso pubblico con graduatoria limitata a un numero determinato di vincitori. Quanto alle censure sulla valutazione, ha rilevato che la Commissione, nella prima seduta, aveva sufficientemente predeterminato i criteri, sebbene in forma sintetica, indicando la capacità di applicare le conoscenze tecnico-giuridiche, coordinare e sintetizzare gli aspetti del problema e utilizzare un linguaggio tecnicamente corretto. Ha inoltre considerato specifica la motivazione aggiuntiva al voto numerico, con la quale la Commissione aveva contestato la limitazione della trattazione alle nozioni normative, il linguaggio atecnico, le imprecisioni e la mancata trattazione dei riflessi delle diverse fattispecie di dimissioni sulla NASPI. La domanda di accesso è stata ritenuta sostanzialmente soddisfatta dal deposito documentale dell'Amministrazione; la relativa cessazione della materia del contendere sarà dichiarata formalmente nella sentenza definitiva ai sensi dell'art. 116 c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda cautelare è stata respinta per l'assenza di verosimiglianza delle censure.
art. 116 c.p.a.
Richiamato in relazione alla domanda di accesso, rispetto alla quale il ricorrente è stato soddisfatto mediante il deposito della documentazione; la cessazione della materia del contendere sarà formalizzata nella sentenza definitiva.
Massime di principio
- Nell'esame di Stato finalizzato all'abilitazione individuale, i partecipanti non sono controinteressati in senso formale e sostanziale rispetto all'impugnazione degli atti procedurali, quando non esista una graduatoria destinata a selezionare un numero limitato di vincitori; non ricorrono pertanto i presupposti per l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami nei loro confronti.
- Ai fini della valutazione di prove scritte d'esame, la predeterminazione di criteri anche sintetici può ritenersi sufficiente quando individui in modo comprensibile le capacità tecnico-giuridiche, di coordinamento e sintesi e di esposizione linguistica oggetto della valutazione.
- Il voto numerico può essere adeguatamente motivato da una motivazione aggiuntiva che individui le carenze specifiche dell'elaborato, quali la mera riproduzione del dato normativo, l'uso di linguaggio atecnico, le imprecisioni e l'omessa trattazione di un tema centrale della traccia.
- Quando l'Amministrazione deposita in giudizio la documentazione richiesta con domanda di accesso e il ricorrente dichiara di essere stato soddisfatto, la relativa controversia può essere definita mediante declaratoria di cessazione della materia del contendere, da formalizzare nella sentenza definitiva ai sensi dell'art. 116 c.p.a.
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