Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2120/2026 - Catania, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia, - dei seguenti provvedimenti di rigetto della CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA COMUNICATI A MEZZO PEC IL 2.1.2026 DALL’INPS SEDE DI CATANIA: - N. 210090166064 DEL 30.12.2025 - PROTOCOLLO INPS.2100.29/08/2025.0681460 DEL 29/08/2025 NUM. PRAT. 21056267452100000210000042 - PERIODO DAL 18.8.2025 AL 14.9.2025; - N. 210090166065 DEL 30.12.2025 - PROTOCOLLO INPS.2100.25/09/2025.0758880 DEL 25/09/2025 NUM. PRAT. 21056267452100000210000043 - PERIODO DAL 15.9.2025 AL 14.12.2025; - N. 210090166066 DEL 30.12.2025 - PROTOCOLLO INPS.2100.25/09/2025.0758880 DEL 23/12/2025 NUM. PRAT. 21056267452100000210000044 - PERIODO DAL 15.12.2025 AL 15.3.2026;

Giustizia amministrativa202600627

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Tre provvedimenti INPS di rigetto delle domande di accesso alla Cassa integrazione guadagni ordinaria per periodi compresi tra il 18 agosto 2025 e il 15 marzo 2026

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato i dinieghi di CIGO deducendo: violazione dell’art. 2 l. n. 241/1990 per inosservanza dei termini di conclusione del procedimento; violazione ed erronea applicazione degli artt. 11 e 14 d.lgs. n. 148/2015, nonché erronea valutazione dei presupposti, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, sostenendo che la contrazione delle commesse fosse transitoria e non strutturale; contraddittorietà, illogicità, sviamento e travisamento, poiché l’INPS avrebbe richiamato la propria circolare n. 139/2016 sull’irrilevanza della monocommittenza per poi fondare il diniego proprio sulla dipendenza da un unico committente; violazione del legittimo affidamento e sviamento, perché l’INPS avrebbe desunto la strutturalità della crisi dalla reiterazione delle domande e proroghe di CIGO, senza adeguata analisi economica. L’impresa ha evidenziato la crisi del principale committente, la cancellazione di ordini e l’alternanza tra periodi di sospensione e ripresa dell’attività, nonché le iniziative intraprese per acquisire nuovi clienti e riconvertire alcune linee produttive. L’INPS ha sostenuto che il ricorso sistematico alla CIGO, la perdurante monocommittenza, l’assenza di una concreta ripresa produttiva e il mancato esito delle iniziative di diversificazione evidenziassero una crisi cronica, strutturale, ciclica e prevedibile.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. La censura relativa ai termini procedimentali è stata respinta perché, secondo giurisprudenza univoca, i termini del procedimento amministrativo sono ordinatori salvo espressa previsione legislativa di perentorietà. Le ulteriori censure sono state esaminate unitariamente, in ragione dell’unicità della causale delle domande di CIGO. Il giudice ha riconosciuto all’INPS un ampio margine di discrezionalità tecnica nella valutazione dei presupposti della CIGO, sindacabile soltanto in presenza di evidente illogicità, manifesta incongruenza o inattendibilità, ovvero di palese travisamento dei fatti. Nel caso concreto, la valutazione dell’INPS è stata ritenuta non manifestamente illogica: i tentativi di acquisire nuovi clienti non avevano prodotto risultati, il rapporto di monocommittenza con un’impresa a sua volta esposta alla crisi del mercato nordamericano rendeva ragionevole ravvisare una situazione strutturale o ciclica e prevedibile, e il mero preventivo per nuovi macchinari non dimostrava l’effettivo avvio della riconversione. La monocommittenza non è stata considerata ostativa di per sé, ma valorizzata come elemento concreto della prevedibilità delle sospensioni e della crisi del committente principale. È stata inoltre esclusa la carenza istruttoria, poiché l’INPS aveva richiesto integrazioni documentali sugli esiti delle trattative e sulle iniziative di diversificazione; l’onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti eccezionali per la CIGO gravava sull’impresa richiedente. Esclusi anche lo sviamento e la violazione del legittimo affidamento. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.604,50 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 241/1990

    Il termine di conclusione del procedimento è ordinatorio, salvo che la legge lo qualifichi espressamente come perentorio; la sua inosservanza non determina, di per sé, l’illegittimità del provvedimento.

  • artt. 11 e 14 d.lgs. 148/2015

    La CIGO è subordinata alla ricorrenza dei presupposti normativi e non può essere utilizzata per socializzare il rischio ordinario e strutturale dell’attività d’impresa.

  • art. 1 d.m. 95442/2016

    La CIGO è concessa per "situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti" e per "situazioni temporanee di mercato".

    La transitorietà della situazione aziendale e la temporaneità della situazione di mercato presuppongono la prevedibile ripresa della normale attività lavorativa; la valutazione può fondarsi sugli elementi concreti disponibili e sulla documentazione prodotta dall’impresa.

  • art. 11 d.m. 95442/2016

    Consente all’INPS di richiedere integrazioni documentali per verificare gli esiti delle iniziative aziendali e la concreta prospettiva di ripresa o diversificazione.

  • circolare INPS n. 139/2016

    La mono-committenza non può costituire elemento di valutazione ai fini della concessione o meno della CIGO.

    La monocommittenza non è automaticamente ostativa, ma può essere considerata, insieme ad altri elementi concreti, quale indice della prevedibilità e strutturalità della situazione di crisi.

Massime di principio

  • Il diniego di ammissione alla Cassa integrazione guadagni ordinaria è espressione di discrezionalità tecnica dell’ente previdenziale e può essere sindacato dal giudice amministrativo soltanto quando la valutazione sia evidentemente illogica, manifestamente incongruente o inattendibile, oppure viziata da palese travisamento dei fatti.
  • La CIGO non è destinata a trasferire sulla collettività il rischio ordinario o strutturale dell’attività d’impresa; la causale della mancanza di ordini o commesse richiede una situazione transitoria o temporanea e una ragionevole prospettiva di ripresa dell’attività.
  • La reiterazione ravvicinata delle richieste di CIGO, considerata insieme alla mancata acquisizione di nuovi clienti, alla persistente dipendenza da un unico committente e all’assenza di una concreta riconversione produttiva, può legittimamente concorrere a dimostrare il carattere ciclico, prevedibile o strutturale della crisi.
  • La monocommittenza non costituisce, di per sé, causa ostativa alla concessione della CIGO, ma può essere valorizzata dall’INPS quale elemento sintomatico della prevedibilità delle sospensioni quando sia collegata alla crisi persistente del committente principale.
  • Nella procedura di concessione della CIGO grava sull’impresa richiedente l’onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti eccezionali del trattamento; l’INPS non è tenuto a provare in positivo l’insussistenza della fattispecie, ma deve valutare gli elementi forniti e può richiedere integrazioni documentali.
  • I termini ordinatori del procedimento amministrativo, in assenza di una previsione legislativa che li qualifichi espressamente come perentori, non determinano l’illegittimità del provvedimento adottato oltre il termine.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieTermini del procedimento e silenzio
RamiSanitàProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaEccesso di potereTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.