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Sentenza

Sentenza del 09/04/2018 n. 1554 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Cessionario - Requisiti soggetto cedente - Elementi obiettivi - Mezzi di pagamento e documenti contabili - Non sufficienti - Buona fede - Prova - Onere del contribuente - Necessità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la responsabilità del cessionario rispetto a operazioni potenzialmente fraudolente e, in particolare, l’onere di dimostrare di avere agito in buona fede. Il contribuente deve svolgere una diligenza sostanziale nella scelta del fornitore, verificando elementi obiettivi quali l’effettiva esistenza del cedente, la presenza di una sede e di locali aziendali, l’esistenza di titolari o dipendenti, la struttura operativa e la concreta capacità di fornire autonomamente i beni. La semplice produzione di fatture, documenti contabili e prove di pagamento non è sufficiente, perché tali documenti possono essere predisposti anche nell’ambito di una frode.

La decisione

È stato affermato che la buona fede del cessionario deve essere provata mediante una valutazione complessiva e concreta dei rapporti commerciali. Occorre dimostrare non solo la regolarità formale delle operazioni e la tracciabilità dei pagamenti, ma anche la reale esistenza e operatività del fornitore, nonché l’assenza di vantaggi economici anomali per l’acquirente, come prezzi ingiustificatamente inferiori o restituzioni di somme. In mancanza di tali elementi, il contribuente non assolve l’onere probatorio relativo alla propria buona fede.

Norme richiamate

  • Principi elaborati dalla Corte di Cassazione e dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea in materia di frodi IVA e buona fede del cessionario

    Il cessionario non può limitarsi a dimostrare la regolarità formale della documentazione, ma deve provare di avere adottato tutte le cautele ragionevolmente esigibili da un imprenditore mediamente accorto per escludere la propria partecipazione, anche inconsapevole, a una frode IVA.

Massime di principio

  • La regolarità di fatture e pagamenti non dimostra, da sola, la buona fede del cessionario.
  • Il contribuente deve effettuare verifiche concrete sull’identità, sull’esistenza e sulla reale operatività del fornitore.
  • L’assenza di struttura aziendale, clientela, pubblicità, dipendenti o capacità commerciale può costituire un elemento obiettivo idoneo a far sorgere dubbi sulla genuinità dell’operazione.
  • La buona fede deve essere dimostrata dal contribuente attraverso documentazione e circostanze coerenti, non può essere presunta dalla sola formalità del rapporto commerciale.
  • Sono particolarmente rilevanti l’assenza di vantaggi economici anomali, la congruità dei prezzi e l’utilizzo di pagamenti tracciabili.
  • In situazioni analoghe, è opportuno conservare prove delle verifiche svolte sul fornitore, come visure, contratti, ordini, documentazione sulla sede e sulla struttura aziendale, corrispondenza commerciale e tracciabilità dei pagamenti.

Testo integrale

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