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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03199/2026 del 26/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Barbaro impugnava l'ordinanza che aveva confermato il diniego di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere con i domiciliari (con controllo elettronico) contestando la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla perdurante sussistenza delle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura carceraria. La difesa sosteneva il volontario abbandono del proposito criminoso (l'ultima condotta contestata risaliva al 3 ottobre 2023), richiamava il "tempo silente" e l'incensuratezza/recente assoluzione dell'imputato dal reato di associazione mafiosa nonché l'assenza di condanne per i familiari, come elementi idonei a escludere la attualità e concretezza del pericolo di reiterazione e a giustificare la concessione dei domiciliari.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha ricordato che, nei reati per i quali opera la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p., la custodia cautelare in carcere è considerata, salvo prova contraria, adeguata e che l'onere motivazionale del giudice si esaurisce nell'indicare l'assenza di elementi nuovi che attenuino le esigenze di prevenzione. La Corte ha ritenuto non manifestamente illogica la motivazione del Tribunale del riesame: l'abbandono del proposito criminoso non era elemento nuovo (già esaminato nel precedente riesame), le condotte intimidatorie erano state massicce e protratte fino al 3 ottobre 2023, il messaggio prodotto non dimostrava in modo certo la chiusura della vicenda e proveniva da soggetto diverso dal Barbaro; l'assoluzione precedente e l'incensuratezza non erano, di per sé, idonee a superare la presunzione ex art. 275 comma 3. Quanto al "tempo silente", la Corte ha ritenuto che il periodo trascorso (circa un anno e mezzo) non fosse sufficientemente lungo da far ritenere venuto meno il rischio di contiguità con contesti criminali. Di conseguenza il rigetto è stato confermato, il ricorrente condannato alle spese del giudizio e disposte le comunicazioni previste agli istituti penitenziari.

Norme richiamate

  • art. 611 c.p.p.

    regola la richiesta e la trattazione orale in presenza nel procedimento; nel caso è stata ricevuta la richiesta di trattazione orale

  • art. 310 c.p.p.

    norma sul procedimento di appello contro provvedimenti cautelari; richiamata in relazione all'appello in sede di riesame

  • art. 299 c.p.p.

    norma relativa alle forme di istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare; la richiesta di domiciliazione era stata proposta ex art. 299

  • art. 416-bis c.p.

    aggravante "metodo mafioso" o fattispecie collegata alla criminalità di tipo mafioso; l'estorsione è stata contestata con l'aggravante di cui all'art. 416-bis

  • art. 275 c.p.p.

    introduce una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per reati di particolare gravità (es. con "metodo mafioso"); la Corte ha ritenuto prevalente tale presunzione e richiamato l'onere difensivo di fornire elementi nuovi per contrastarla

  • art. 274 c.p.p.

    principio generale sulle misure cautelari; richiamato per confronto con la speciale presunzione dell'art. 275 comma 3

  • art. 616 c.p.p.

    norma che disciplina la condanna alle spese processuali nel grado di giudizio; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese

  • art. 94 disp. att. c.p.p.

    prevede l'obbligo di trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non determina la rimessione in libertà; la Corte ha disposto l'invio della copia al direttore per gli adempimenti previsti

Massime di principio

  • Nei reati con "metodo mafioso" o aggravanti di analoga gravità opera una presunzione relativa (art. 275, comma 3 c.p.p.) che rende la custodia cautelare in carcere più difficilmente superabile: per ottenere la modifica della misura è necessario fornire elementi nuovi e positivi che attenuino le esigenze di prevenzione
  • La mera esistenza di un "tempo silente" (periodo di inattività) non determina automaticamente la cessazione del pericolo di reiterazione: va valutata la durata del periodo, il contesto complessivo delle indagini e la gravità/metodologia della condotta contestata
  • L'incensuratezza o una recente assoluzione in altro procedimento non sono, di per sé, sufficienti a escludere le esigenze cautelari quando la misura è motivata su modalità esecutive allarmanti e su dinamiche di intimidazione riconducibili a metodo mafioso
  • Questioni nuove non prospettate in sede di appello o già vagliate nei precedenti provvedimenti cautelari sono difficilmente ammissibili in cassazione: il ricorso di legittimità richiede la censura di violazioni di legge o la dimostrazione di manifesta illogicità della motivazione, non una rivalutazione dei fatti
  • Per ottenere i domiciliari con controllo elettronico rispetto a una custodia cautelare in carcere, la difesa deve indicare elementi specifici, nuovi e convincente che attestino la riduzione del rischio di reiterazione; argomentazioni generiche o ricostruzioni alternative dei fatti sono normalmente insufficienti

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