Ordinanza n. 350/2026 - Torino, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale di rimozione di una copertura in cemento amianto posta su fabbricati
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza sindacale che gli imponeva la rimozione di una copertura in cemento amianto, chiedendone cautelarmente la sospensione. Dal testo emerge che il ricorso contestava, almeno in sede cautelare, il rispetto delle garanzie partecipative, la sussistenza dei presupposti sostanziali dell'intervento e la proporzionalità della rimozione rispetto all'indice di esposizione, quantificato come medio. È stato inoltre allegato un pregiudizio economico derivante dai costi di esecuzione dell'ordinanza.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Quanto al fumus, ha ritenuto, a un primo sommario esame, che l'ordinanza fosse stata adottata all'esito di un procedimento rispettoso dei diritti di partecipazione, con tempestiva comunicazione dell'avvio al ricorrente. Ha inoltre valorizzato il pessimo stato di conservazione del materiale, accertato dai competenti uffici dell'Azienda Sanitaria Locale, ritenendo irrilevante l'indice di esposizione medio: in coerenza con la DGR Piemonte 18 dicembre 2012, n. 40-5094, in tale situazione il rimedio prescritto sarebbe comunque la rimozione della copertura. Quanto al periculum in mora, l'aggravio economico dedotto è stato ritenuto un pregiudizio patrimoniale astrattamente ristorabile in caso di esito favorevole del giudizio. Il ricorrente è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata respinta per carenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
DGR Piemonte 18.12.2012, n. 40-5094
Secondo la valutazione cautelare del TAR, il pessimo stato di conservazione della copertura in cemento amianto rende irrilevante un indice di esposizione medio e comporta comunque l'individuazione della rimozione quale rimedio prescritto.
Massime di principio
- In sede cautelare, il pessimo stato di conservazione di una copertura in cemento amianto può rendere irrilevante un indice di esposizione soltanto medio quando la disciplina tecnica regionale applicabile individui comunque nella rimozione il rimedio necessario.
- L'ordinanza amministrativa adottata dopo la tempestiva comunicazione di avvio del procedimento non presenta, a un primo esame cautelare, un vizio derivante dalla violazione delle garanzie partecipative.
- Il pregiudizio costituito dai costi economici di esecuzione di un provvedimento amministrativo non integra, di regola, un periculum in mora quando si tratti di danno patrimoniale astrattamente risarcibile o ristorabile all'esito del giudizio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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