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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05950/2025 del 13/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché privo di specifica argomentazione, dunque non conforme ai requisiti di specificità dei motivi di impugnazione. In conseguenza dell'inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che l'aveva condannata per il reato tributario di omessa dichiarazione. Con un unico motivo ha dedotto un vizio di motivazione sulla affermazione di responsabilità. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era meramente assertivo: si limitava a enunciare, in modo generico, la sussistenza di violazioni di legge e di vizi motivazionali senza indicare specificamente le ragioni di diritto né gli elementi di fatto a sostegno del petitum, in violazione dell'art. 581, lett. c) e d), cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. 74/2000

    norma incriminatrice posta a base della condanna impugnata, relativa all'omessa dichiarazione.

  • art. 581, lett. c), cod. proc. pen.

    richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la domanda o il motivo di impugnazione.

  • art. 581, lett. d), cod. proc. pen.

    la sua inosservanza, per genericità dei motivi, rende l'impugnazione inammissibile.

  • art. 591, lett. c), cod. proc. pen.

    prevede l'inammissibilità del ricorso in caso di inosservanza dell'art. 581, lett. d), cod. proc. pen., per genericità dei motivi.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    esclude che, per l'inammissibilità non colpevole, possa irrogarsi la sanzione pecuniaria; qui la Corte ha richiamato il criterio dell'assenza di colpa per escluderne la rilevanza in concreto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici e autosufficienti: non è sufficiente una mera enunciazione astratta di violazioni di legge o vizi motivazionali, occorrendo l'indicazione puntuale delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della censura.
  • La genericità del motivo di ricorso integra causa di inammissibilità ai sensi dell'art. 591, lett. c), cod. proc. pen., quale conseguenza della violazione dei requisiti di specificità imposti dall'art. 581 cod. proc. pen.
  • Quando l'inammissibilità del ricorso non dipende da assenza di colpa del ricorrente, alla condanna alle spese processuali si aggiunge la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
  • La Corte di cassazione, in presenza di un motivo meramente assertivo e non argomentato, non entra nel merito della doglianza sulla responsabilità penale ma si arresta al rilievo preliminare dell'inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOmessa dichiarazione
RamiProcesso penaleReati tributari
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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