Cassazione Civile, Ordinanza n. 29929/2021 del 25/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi di accertamento emessi per IVA, IRES e IRAP nei confronti di una società, a seguito del disconoscimento di costi dedotti per sponsorizzazioni, assicurazioni e di un importo portato in deduzione tramite nota di credito collegata a una transazione commerciale. La Commissione tributaria regionale aveva accolto solo in parte l’appello dell’Agenzia: aveva confermato il recupero dei costi di assicurazione per gli anni 2008 e 2009 per violazione del principio di competenza, ma aveva respinto l’appello quanto alle spese di sponsorizzazione, ritenendole coperte dalla presunzione legale di cui all’art. 90, comma 8, L. 289/2002, e quanto alla nota di credito derivante da transazione. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre censure: 1) violazione degli artt. 109, comma 5, TUIR e 90, comma 8, L. 289/2002, sostenendo che la CTR non avesse adeguatamente verificato l’inerenza dei costi di sponsorizzazione all’attività e ai ricavi della società; 2) violazione degli artt. 101, comma 5, TUIR e 2697 c.c., deducendo che non fosse certo il collegamento tra la nota di credito del 2010 e la transazione del 2008; 3) omesso esame di un fatto decisivo, consistente nel contenuto della transazione e della sentenza del Tribunale di Lucca, che secondo l’Ufficio non consentiva di ricondurre la posta dedotta allo specifico credito indicato in nota di credito.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto corretta la decisione della CTR: la sponsorizzazione verso soggetti sportivi dilettantistici, entro il limite quantitativo previsto e con prova dell’attività promozionale effettivamente svolta, beneficia della presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria di cui all’art. 90, comma 8, L. 289/2002; in tale ipotesi le ulteriori valutazioni di inerenza e congruità sono irrilevanti. La Corte ha comunque osservato che la CTR aveva anche motivato sulla ragionevolezza e proporzionalità dei costi rispetto al fatturato. Sul secondo e terzo motivo ha dichiarato le censure inammissibili per difetto di autosufficienza, poiché la ricorrente non aveva trascritto nel ricorso il contenuto dell’atto di transazione e della sentenza del Tribunale di Lucca, impedendo il controllo di decisività e fondatezza. La soccombenza dell’Agenzia ha comportato la condanna alle spese di legittimità; è stato escluso l’ulteriore contributo unificato per la natura di amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È richiamato come parametro del motivo di violazione di legge dedotto contro la sentenza di merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È richiamato per censurare l’omesso esame di un fatto decisivo; la Corte nega l’ammissibilità della doglianza per difetto di autosufficienza.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Le censure basate su atti e documenti di merito sono inammissibili se il ricorrente non ne riproduce il contenuto e non ne indica puntualmente la collocazione processuale.
art. 380 bis c.p.c.
È menzionato per la proposta del relatore e la regolare instaurazione del contraddittorio.
art. 90, comma 8, L. 289/2002
"Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche ... costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità"
Introduce una presunzione legale assoluta della natura pubblicitaria delle spese di sponsorizzazione, in presenza delle condizioni di legge; le ulteriori verifiche di inerenza e congruità risultano irrilevanti.
art. 74, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
È richiamato come norma di rinvio per qualificare la spesa come pubblicitaria.
art. 109, comma 5, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
È invocato dall’Agenzia per contestare l’inerenza dei costi, ma la censura è respinta perché assorbita dalla disciplina speciale dell’art. 90, comma 8, L. 289/2002.
art. 101, comma 5, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
È richiamato in relazione alla deducibilità della nota di credito collegata a transazione; la doglianza viene però dichiarata inammissibile.
art. 2697 c.c.
È invocato per sostenere una erronea ripartizione dell’onere della prova sul collegamento tra nota di credito e transazione; la censura è dichiarata inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude la sua applicazione perché la parte soccombente è un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Le spese di sponsorizzazione erogate a favore di società o associazioni sportive dilettantistiche, quando ricorrano le condizioni previste dall’art. 90, comma 8, L. 289/2002, sono assistite da una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria, sicché non è consentito rimettere in discussione la loro inerenza mediante ulteriori valutazioni di congruità o di collegamento con i ricavi dell’impresa.
- La presunzione legale di cui all’art. 90, comma 8, L. 289/2002 opera solo se il soggetto sponsorizzato rientra nella categoria prevista, è rispettato il limite annuo di spesa, la sponsorizzazione è diretta a promuovere immagine o prodotti dello sponsor e sia provata l’effettiva attività promozionale del beneficiario.
- Nel ricorso per cassazione, le censure fondate su documenti o atti di causa sono inammissibili se il ricorrente si limita a richiamarli senza trascriverne il contenuto essenziale e senza indicarne con precisione la collocazione nel fascicolo, poiché ciò impedisce il controllo di decisività e fondatezza della doglianza.
- La deduzione di un vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere esaminata quando la relativa censura richieda alla Corte un accesso diretto a documenti non adeguatamente riportati e localizzati nel ricorso, per difetto del requisito di autosufficienza.
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