Sentenza n. 1239/2026 - Napoli, Sezione 4
per l’annullamento del silenzio formatosi sulla diffida a provvedere presentata il 31 ottobre 2024 volta ad ottenere il riconoscimento di tutti gli effetti, diversi da quelli economici, per il servizio prestato nell’anno 2013, e, in particolare, quanto possa riflettersi sull’anzianità di servizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio formatosi sulla diffida a provvedere relativa al riconoscimento, ai fini dell’anzianità di servizio, del servizio prestato nell’anno 2013
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, docente di scuola primaria, ha impugnato il silenzio formatosi sulla diffida presentata il 31 ottobre 2024, chiedendo il riconoscimento, esclusi i riflessi economici, degli effetti giuridici derivanti dal servizio prestato nell’anno 2013, in particolare ai fini dell’anzianità di servizio. La domanda era riferita agli effetti della sentenza della Corte di cassazione, Sezione lavoro, n. 16133 del 2024. Nel corso del giudizio la ricorrente ha rappresentato che l’Amministrazione stava riesaminando la situazione riguardante l’intero corpo docente e che erano in corso trattative tra sindacati e Governo per una soluzione complessiva mediante contrattazione collettiva. Con memoria del 2 febbraio 2026 ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha preso atto della dichiarazione della ricorrente e ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La pronuncia non esamina nel merito la legittimità del silenzio né la spettanza del riconoscimento dell’anzianità di servizio. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in considerazione del carattere meramente processuale della decisione; il contributo unificato è stato dichiarato irripetibile.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La disposizione è stata applicata per dichiarare l’improcedibilità del ricorso in ragione della sopravvenuta carenza di interesse, conseguente alla dichiarazione della ricorrente di non voler più proseguire il giudizio.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, quando determina il venir meno dell’interesse concreto e attuale alla pronuncia sulla domanda, comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- Quando il giudizio avverso il silenzio viene definito per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non deve pronunciarsi sulla legittimità del silenzio né sulla fondatezza della pretesa sostanziale sottostante.
Come è indicizzato
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