Cassazione Civile, Ordinanza n. 29561/2021 del 22/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La controversia origina da una sentenza della Corte dei conti che aveva condannato una società cooperativa e alcuni suoi amministratori al pagamento di ingenti somme per danno erariale, in favore di amministrazioni pubbliche. Nella pendenza dell'appello contro tale condanna, il pubblico ministero contabile ha promosso azione revocatoria ex art. 2901 c.c. per ottenere l'inefficacia, nei confronti dei creditori erariali, di una donazione di un lotto di terreno compiuta da una degli amministratori condannati in favore della figlia. La destinataria della revocatoria ha impugnato la decisione contabile che aveva accolto l'azione, sostenendo che la Corte dei conti difettasse di giurisdizione: secondo la ricorrente, l'azione revocatoria non rientrerebbe nella contabilità pubblica, inciderebbe su rapporti di terzi estranei al servizio con la PA e, prima della disciplina interpretativa del 2005, era devoluta al giudice ordinario. Ha inoltre dedotto la violazione degli artt. 3, 24, 25, 103, comma 2, e 111 Cost., perché l'espansione della giurisdizione contabile derivante dalla sola accessorietà dell'azione revocatoria comporterebbe una disciplina processuale differenziata e la sottrazione al giudice naturale precostituito per legge. Ha chiesto quindi la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata e la declaratoria di difetto di giurisdizione della Corte dei conti, con eventuale rinvio alla Corte costituzionale per la questione di legittimità dell'art. 73 del codice di giustizia contabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che l'azione revocatoria promossa dal Procuratore regionale della Corte dei conti al fine di tutelare crediti erariali rientra nella giurisdizione contabile, in quanto l'art. 73 del codice di giustizia contabile attribuisce al pubblico ministero contabile il potere di esercitare tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore, compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, e tale previsione è coerente con l'art. 103 Cost. La Corte ha ribadito che l'azione revocatoria, quando è strumentale e accessoria rispetto all'azione di responsabilità amministrativa per danno erariale, non è estranea alla materia della contabilità pubblica. Ha quindi escluso la denunciata incostituzionalità e ha rigettato il ricorso, senza statuire sulle spese per la posizione solo formale del Procuratore generale della Corte dei conti; ha inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
L'azione revocatoria ordinaria è considerata un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale che il pubblico ministero contabile può esercitare, quando strumentale alla tutela di crediti erariali.
art. 73 d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (codice di giustizia contabile)
Attribuisce al pubblico ministero contabile, al fine di realizzare la tutela dei crediti erariali, il potere di esercitare tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dal codice civile e di procedura civile, inclusi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale.
art. 1, comma 174, L. 23 dicembre 2005, n. 266
È richiamato come norma interpretativa che ha chiarito che il procuratore regionale della Corte dei conti dispone di tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore, compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale.
art. 103, comma 2, Cost.
La Corte afferma che la giurisdizione contabile nelle materie di contabilità pubblica può comprendere, per espansione interpretativa e per previsione legislativa, anche azioni accessorie e strumentali alla tutela del credito erariale.
art. 3 Cost.
Esclusa la violazione del principio di uguaglianza e ragionevolezza, poiché la responsabilità amministrativa per danno erariale presenta peculiarità che giustificano una disciplina processuale propria.
art. 24 Cost.
Non è leso il diritto di difesa, perché la giurisdizione contabile assicura tutela piena ed effettiva.
art. 25 Cost.
La Corte esclude la violazione del giudice naturale precostituito per legge, ritenendo la giurisdizione della Corte dei conti prevista dalla Costituzione e dalla legge.
art. 111 Cost.
Non sussiste violazione del giusto processo, poiché il rito contabile garantisce tutela piena ed effettiva secondo Costituzione e diritto europeo.
art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.
È indicato come base del motivo di ricorso per difetto di giurisdizione.
art. 362, comma 1, c.p.c.
È indicato come norma processuale che consente il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussiste l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'azione revocatoria promossa dal pubblico ministero contabile per rendere inefficace un atto dispositivo pregiudizievole per il recupero di un credito erariale appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti quando sia strumentale all'azione di responsabilità amministrativa per danno erariale.
- I mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale possono rientrare nella nozione di materia di contabilità pubblica se sono funzionalmente collegati alla tutela del credito erariale e alla riparazione del danno pubblico.
- La presenza di diritti soggettivi di terzi estranei al rapporto di servizio non esclude, di per sé, la giurisdizione contabile, se la controversia è accessoria e strumentale all'azione di responsabilità amministrativa.
- La discrezionalità del legislatore nell'individuare l'estensione della giurisdizione contabile è sindacabile solo nei limiti della ragionevolezza e del rispetto degli equilibri costituzionali; in questa materia, l'attribuzione al giudice contabile dell'azione revocatoria è considerata ragionevole.
- Non vi è violazione dei principi di uguaglianza, difesa, giudice naturale e giusto processo quando la scelta legislativa di concentrare presso la Corte dei conti azioni accessorie alla responsabilità erariale risponde a esigenze di effettività della tutela del credito pubblico.
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