Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13084/2022 del 06/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Vanzetto Giuliano ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Venezia che confermava la condanna del Tribunale di Treviso per il reato previsto dall'art.186 C.d.S. (guida in stato di ebbrezza). I motivi di ricorso erano: 1) violazione di legge e vizio di motivazione riguardo all'inutilizzabilità degli esiti dell'alcoltest; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al lasso di tempo intercorso tra l'assunzione di alcool e l'esecuzione del test; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla contestata circostanza aggravante di cui all'art.186, comma 2-bis C.d.S.

La decisione

La Corte di Cassazione ha escluso l'inammissibilità dei motivi ma ha rilevato l'intervenuta prescrizione del reato (fatto commesso il 9 luglio 2016), applicando la disciplina dettata dalla legge 5 dicembre 2005, n.251 e il combinato disposto degli artt.157, 160 comma 3 e 161 comma 2 c.p., secondo cui il termine massimo di prescrizione per la contravvenzione in questione è di cinque anni. Poiché il termine prescrizionale si è perfezionato dopo la sentenza d'appello, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione e ha disposto l'eliminazione della sanzione amministrativa accessoria applicata. Ha inoltre ordinato la trasmissione di copia della sentenza al Prefetto di Treviso ai sensi dell'art.224, comma 3 C.d.S. La Corte ha precisato che non sussistono dagli atti elementi "ictu oculi" idonei a pronunciare assoluzione ai sensi dell'art.129, comma 2 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 (Codice della Strada)

    art.186, comma 2, lett. c) e comma 2-bis

    Norma che disciplina la guida in stato di ebbrezza e le circostanze aggravanti; la Cassazione si è limitata a richiamarne l'applicazione al caso concreto senza rimettere la valutazione sui profili probatori.

  • Legge 5 dicembre 2005, n.251

    Modifica della disciplina penale/estinzioni che incide sul calcolo dei termini di prescrizione applicabili ai reati commessi dopo la sua entrata in vigore; la Corte l'ha ritenuta applicabile al fatto del 9 luglio 2016 per determinare il termine prescrizionale.

  • Codice Penale

    art.157; art.160, comma 3; art.161, comma 2

    Combinato disposto usato per determinare il termine massimo di prescrizione per la contravvenzione: in base a tali norme e alla disciplina vigente la prescrizione per il reato contestato è risultata pari a cinque anni.

  • Codice di Procedura Penale

    Prevede la possibilità di pronunciare sentenza di assoluzione quando dalle prove emergono circostanze che escludono l'esistenza del fatto o la responsabilità dell'imputato in modo assolutamente non contestabile (criterio 'ictu oculi'). La Corte ha ritenuto che dal fascicolo non emergessero elementi così chiari da consentire l'assoluzione, perciò ha applicato la causa estintiva della prescrizione anziché assolvere.

  • Codice della Strada

    Prevede comunicazioni al Prefetto per le misure amministrative inerenti alla guida; la Cassazione ha disposto l'invio di copia della sentenza al Prefetto di Treviso per gli adempimenti di competenza.

Massime di principio

  • La prescrizione estingue il reato anche se la condanna è stata pronunciata: quando il termine prescrizionale si perfeziona dopo una sentenza d'appello, la Cassazione può annullare senza rinvio per intervenuta prescrizione.
  • Differenza tra estinzione per prescrizione e assoluzione: l'art.129, comma 2 c.p.p. consente l'assoluzione solo se dagli atti emerge in modo assolutamente incontrovertibile l'innocenza o l'inesistenza del fatto; in assenza di tale evidenza immediata si applica la causa estintiva (prescrizione) quando matura.
  • Per i reati contravvenzionali, occorre calcolare la prescrizione secondo il combinato disposto del codice penale e delle eventuali modifiche legislative (es. legge n.251/2005); nel caso concreto la giurisprudenza ha di fatto stabilito un termine massimo di cinque anni per la contravvenzione contestata.
  • La contestazione dei profili tecnici degli accertamenti (es. utilizzabilità dell'alcoltest, ritardo tra assunzione e test) può essere rilevante in sede di merito ma raramente, da sola, determina un convincimento "ictu oculi" tale da imporre l'assoluzione in sede di legittimità.
  • L'estinzione del reato per prescrizione comporta anche l'eliminazione delle sanzioni amministrative accessorie applicate in sentenza penale, salvo diversa disposizione normativa.
  • Quando la sentenza viene annullata per prescrizione, il giudizio non viene normalmente rimesso al merito (annullamento senza rinvio) se la causa estintiva si è già verificata.
  • È prassi inviare copia della decisione alle autorità amministrative competenti (es. Prefetto) quando la materia riguardi la circolazione stradale e provvedimenti amministrativi connessi.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.