Cassazione Penale, Sentenza n. 36911/2024 del 03/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la sua domanda di liberazione condizionale. Il Tribunale di sorveglianza aveva ritenuto che non fosse stato provato il sicuro ravvedimento del condannato, in particolare per l'assenza di allegazioni sulla cessazione dei legami con la criminalità organizzata, per l'impossibilità non dimostrata di adempiere alle obbligazioni civili derivanti dai reati e per la mancanza di un autentico processo di revisione critica della sua condotta; rilevava inoltre l'osservazione inframuraria che mostrava una minimizzazione delle responsabilità e la tesi di essersi solo "accompagnato" ai sodali senza far parte della cosca. In Cassazione il ricorrente deduceva violazione di norme (art. 4-bis Ord. pen. e art. 3 d.l. n.162/2022) e vizio di valutazione delle risultanze dell'osservazione inframuraria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il Tribunale di sorveglianza ha motivato adeguatamente il diniego della liberazione condizionale sulla base della normativa e della giurisprudenza consolidata circa il concetto di ravvedimento: non basta la buona condotta carceraria, occorrono comportamenti e prove oggettive di revisione critica delle scelte criminali, atti di riparazione o comunque la dimostrazione dell'impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili, e la cessazione dei rapporti con la criminalità organizzata. La motivazione del Tribunale è stata ritenuta logica e coerente con le risultanze dell'osservazione; la Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 176 cod. pen.
Disciplina la liberazione condizionale e richiede un comportamento durante l'esecuzione della pena idoneo a dimostrare il sicuro ravvedimento; condiziona la concessione all'adempimento delle obbligazioni civili, salvo dimostrazione di impossibilità.
art. 4-bis ordinamento penitenziario
Riferimento alla normativa speciale che limita benefici penitenziari per detenuti legati a criminalità organizzata; la valutazione circa l'assenza di collegamenti con la mafia è rilevante ai fini della liberazione condizionale.
art. 3 d.l. n.162/2022 (disposizione transitoria)
Norma richiamata dal ricorrente; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione valutativa da parte del Tribunale in tema di verifiche sulle connessioni mafiose e sul ravvedimento.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente (violazione di legge e motivazione), utilizzate per inquadrare i mezzi di impugnazione; la Corte ha ritenuto i motivi infondati.
art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali; applicata dalla Corte nei confronti del ricorrente.
giurisprudenza richiamata (Sez.1: Vallanzasca, Somma, Caruso, Minichini)
Principi affermati dalla Corte di cassazione sul significato e sui requisiti del ravvedimento: non basta buona condotta carceraria; occorrono segni concreti di revisione critica, atti riparatori o apertura verso le vittime quando non vi siano risorse economiche.
Massime di principio
- Per ottenere la liberazione condizionale non è sufficiente la mera buona condotta in carcere: il richiedente deve dimostrare un sicuro ravvedimento attraverso un processo concreto e verificabile di revisione critica delle scelte criminali.
- La cessazione dei legami con la criminalità organizzata è elemento centrale quando il reato è di matrice mafiosa; l'assenza di prove della rottura di tali legami può legittimare il diniego.
- La disponibilità ad adempiere le obbligazioni civili risarcitorie, o la dimostrazione credibile dell'impossibilità di farlo, è requisito importante; in mancanza, la riluttanza a soddisfare le parti civili pesa negativamente sulla valutazione del ravvedimento.
- Le risultanze dell'osservazione inframuraria e i comportamenti estroversi (es. ammissione di responsabilità, atti di riparazione, relazione con vittime/parenti) hanno grande peso; contraddizioni o minimizzazioni nelle dichiarazioni del detenuto indeboliscono la richiesta.
- La Corte di cassazione non riesamina i fatti liberamente: può respingere il ricorso quando la motivazione del giudice di merito sia logica, coerente e conforme alla normativa e alla giurisprudenza consolidata; il ricorrente deve dimostrare vizi di legge o gravi illogicità.
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