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Sentenza

Sentenza n. 15557/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento - della determinazione n. -OMISSIS- di protocollo del 29 luglio 2023, di esclusione del ricorrente dal concorso per l'immissione al 12° corso triennale (2022-2025) di n. 671 allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri e dalla frequenza del relativo corso formativo, per mancanza dei requisiti previsti dagli artt. 2, comma 1, lettera a), n. 8 e comma 3 e 16, comma 3, del bando e dall'art. 635, comma 1, lett. g-bis) ed i) e comma 2 bis, del d.lgs. n. 66/2010; - dell'art. 2, comma 1, lett. a), n. 8, del bando del suddetto concorso, laddove ha previsto, quale requisito di partecipazione per i candidati, il non essere «in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi»; - di tutti gli altri atti presupposti, conseguenti o connessi; e per la rimessione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 635, comma 1, lett. g-bis), d.lgs. n. 66/2010, in riferimento agli artt. 3 e 27, c. 2, Cost., nella parte in cui impone l’anzidetto requisito.

Giustizia amministrativa202311706

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Esclusione dal concorso per l’immissione al 12° corso triennale (2022-2025) di 671 allievi marescialli dell’Arma dei Carabinieri e dalla frequenza del corso, per carenza dei requisiti connessi alla pendenza di un procedimento penale e alla condotta incensurabile; impugnazione anche della clausola del bando che escludeva i candidati imputati per delitti non colposi.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il candidato, militare dell’Arma, era stato escluso perché risultava pendente a suo carico un procedimento penale militare per violata consegna/abbandono del posto di servizio: durante un turno di servizio del 13 novembre 2021 sarebbe stato trovato addormentato in ufficio e sostituito. Il procedimento era stato avviato verso la messa alla prova, previo parere favorevole del pubblico ministero del 21 aprile 2022. Il ricorrente ha dedotto che l’Amministrazione non avesse indicato le ragioni della carenza del requisito di condotta incensurabile, requisito che il bando avrebbe previsto espressamente soltanto per i candidati civili; che la sua posizione non fosse assimilabile a quella dell’imputato per un delitto non colposo; e che l’esclusione automatica fondata sull’art. 635, comma 1, lett. g-bis), d.lgs. 66/2010, fosse costituzionalmente illegittima per contrasto con gli artt. 3 e 27, secondo comma, Cost. Ha chiesto l’annullamento degli atti e la rimessione della questione alla Corte costituzionale.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso e compensato le spese, in ragione della novità della questione al momento della proposizione. Ha ritenuto che il consenso del pubblico ministero alla messa alla prova, accompagnato dalla formulazione dell’imputazione, comporti sostanzialmente l’esercizio dell’azione penale e l’assunzione della qualità di imputato; l’esito positivo della prova estingue il reato, ma non cancella la rilevanza obiettiva della condotta ai fini della valutazione concorsuale dei requisiti morali. Ha quindi giudicato legittima l’esclusione in ragione della posizione di imputato per un delitto non colposo e della valutazione della condotta concreta, che l’Amministrazione aveva espressamente considerato grave; l’ordinanza che aveva disposto la messa alla prova aveva inoltre escluso cause di giustificazione o elementi idonei al proscioglimento. Ha condiviso l’orientamento secondo cui l’art. 635, comma 1, lett. g-bis), d.lgs. 66/2010 non contrasta, nel caso esaminato, con gli artt. 3 e 27, secondo comma, Cost.: la presunzione di non colpevolezza opera con assolutezza nel giudizio penale, mentre il legislatore può bilanciare la posizione individuale con le esigenze di tutela collettiva e buon andamento, attribuendo rilievo alla pendenza del procedimento per l’accesso alle funzioni militari. Una successiva assoluzione piena può imporre il ripristino della posizione, ma la messa alla prova non equivale ad assoluzione piena. Ha infine respinto la censura relativa alla condotta incensurabile: benché il bando esplicitasse il requisito per i candidati esterni, esso costituisce requisito generale previsto dall’art. 635, comma 1, lett. i), e deve essere accertato anche per il personale militare; l’esenzione dal nuovo accertamento riguarda soltanto il parametro fisico indicato dalla legge e, quale eccezione, è di stretta interpretazione. Non è stata disposta la rimessione della questione di costituzionalità.

Norme richiamate

  • art. 635, comma 1, lett. g-bis), d.lgs. 66/2010

    la scelta operata dall’attuale assetto legislativo nel senso di reputare ostativa alla selezione militare la condizione di imputato per delitti non colposi, in attesa del giudizio definitivo, si prospetta quindi come opzione, tra quelle possibili, non irragionevole, né contraria, per quanto sopra detto, ai principi costituzionali, risolvendosi nel dare prevalenza, rispetto alle esigenze individuali, a quelle generali di non addestrare all’uso delle armi e inserire in servizio soggetti che siano imputati di delitti dolosi, attendendo prudenzialmente il proscioglimento dalle accuse.

    La previsione che considera ostativa al reclutamento militare la posizione di imputato per delitti non colposi, in attesa della decisione definitiva, è ritenuta non irragionevole e compatibile con i principi costituzionali, in quanto espressione del bilanciamento legislativo tra le esigenze individuali e quelle collettive connesse all’impiego in armi.

  • art. 635, comma 1, lett. i), d.lgs. 66/2010

    per quanto effettivamente il bando abbia esplicitato tale requisito solo nei confronti dei candidati esterni (art. 2, c. 1, lett. b, n. 6 del bando), esso costituisce comunque un requisito generale per l'arruolamento, che viene valutato dall'amministrazione in ossequio a una precisa disposizione di legge (art. 635, c. 1, lett. i, d.lgs. n. 66/2010), tanto che – come visto – siffatta valutazione è stata pure compiuta nel caso di specie.

    La condotta incensurabile è requisito generale per l’arruolamento e può essere accertata anche nei confronti del personale militare già in servizio, benché il bando la menzioni espressamente soltanto per i candidati esterni.

  • art. 635, comma 2, d.lgs. 66/2010

    A tale riguardo, è appena il caso di precisare che il c. 2 dell'art. 635, d.lgs. n. 66/2010, esclude la necessità del nuovo accertamento per i soli parametri fisici (lett. d), mentre nulla dice in proposito in merito alla lett. i), pure citata nella prima parte del suddetto comma

    La deroga al nuovo accertamento per il personale militare in servizio riguarda il requisito fisico previsto dalla lett. d) e non quello di condotta incensurabile previsto dalla lett. i); l’eccezione non può essere estesa oltre il suo tenore.

  • art. 454-ter, commi 2 e 3, c.p.p.

    Tale ineludibile passaggio procedimentale comporta che “l’imputazione che il pubblico ministero è chiamato a formulare nel momento in cui presta il consenso, ai sensi dell'art. 464 ter c.p.p., comma 3. ha la stessa natura di esercizio di azione penale di quella prevista dall'art. 405 c.p.p. e non è mera descrizione della fatto per l'individuazione della fattispecie di reato, necessaria alla prestazione del consenso” (cfr. Cass. pen., sez. IV, 7 settembre 2021, n. 32981).

    Il consenso del pubblico ministero alla messa alla prova deve essere accompagnato dalla formulazione dell’imputazione; tale formulazione ha natura di esercizio dell’azione penale e comporta l’assunzione della qualità di imputato.

  • art. 29 c.p.

    Ne consegue che la condizione di imputato al momento della domanda di concorso ed il disvalore della condotta persistono anche dopo la produzione del meccanismo estintivo del reato a norma del richiamato art. 29, così da conservare la sua attitudine a fondare il giudizio negativo dell’Amministrazione circa il possesso dei requisiti di illibatezza morale richiesti ai fini della partecipazione alle procedure di reclutamento nell’Arma dei Carabinieri.

    L’estinzione del reato conseguente alla messa alla prova non elimina, ai fini della valutazione concorsuale, la rilevanza della condotta né la possibilità di un giudizio negativo sui requisiti morali del candidato.

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    una norma esclusiva siffatta non può che essere di stretta interpretazione (art. 14, prel.).

    L’eccezione che esonera da un nuovo accertamento di un requisito di arruolamento è di stretta interpretazione e non può essere estesa a requisiti diversi da quello espressamente indicato.

Massime di principio

  • Il consenso del pubblico ministero alla messa alla prova, quando è accompagnato dalla formulazione dell’imputazione, costituisce esercizio dell’azione penale e comporta l’assunzione della qualità di imputato; pertanto, può integrare il requisito ostativo al reclutamento militare che esclude chi sia imputato per delitti non colposi.
  • L’esito positivo della messa alla prova estingue il reato, ma non equivale a un’assoluzione piena e non cancella la rilevanza obiettiva della condotta per la valutazione dei requisiti morali richiesti in una procedura di reclutamento nelle Forze armate.
  • La previsione legislativa che esclude dal reclutamento militare chi è imputato per un delitto non colposo, in attesa dell’accertamento definitivo, è ritenuta compatibile con gli artt. 3 e 27, secondo comma, Cost., poiché può esprimere un bilanciamento non irragionevole tra la posizione individuale e le esigenze collettive connesse all’impiego in armi.
  • Il requisito della condotta incensurabile previsto dalla legge per l’arruolamento è accertabile anche nei confronti del personale militare già in servizio, sebbene il bando lo espliciti soltanto per i candidati esterni; l’esonero dal nuovo accertamento previsto per un diverso requisito non può essere esteso per analogia.
  • La messa alla prova non impedisce all’Amministrazione di valutare la condotta concreta ai fini dei requisiti morali, purché il provvedimento dia conto della valutazione del caso specifico.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneità
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaRiserva di legge e gerarchia delle fonti

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