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Sentenza

Sentenza n. 4012/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202403123

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi e munizioni e decreto questorile di revoca della licenza di porto di fucile a uso caccia

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (titolare di porto d'armi)

Prevale il privato

La controversia

L'interessato aveva impugnato il divieto prefettizio di detenzione di armi, adottato ai sensi dell'art. 39 T.U.L.P.S., e la successiva revoca questorile della licenza di porto di fucile. I provvedimenti traevano origine dall'esplosione di un colpo di fucile dopo che due ignoti avevano scavalcato il muro di cinta della proprietà, episodio qualificato dall'amministrazione come indice del venir meno dell'affidabilità richiesta in materia di armi. In appello, l'interessato ha contestato la sentenza del TAR, deducendo carenza motivazionale e insufficienza dell'istruttoria, poiché il giudice di primo grado si sarebbe limitato a richiamare i fatti e i principi generali senza verificare concretamente l'idoneità della condotta a dimostrare una situazione di pericolosità o di inaffidabilità. È emerso inoltre che il procedimento penale relativo ai medesimi fatti era stato archiviato, sulla base della ricostruzione secondo cui il colpo era stato esploso in aria, non diretto verso persone, con finalità difensiva e dissuasiva rispetto all'intrusione in atto.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e, in riforma della sentenza del TAR, ha accolto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, annullando sia il divieto prefettizio di detenzione di armi sia la revoca della licenza di porto di fucile. Il Collegio ha riconosciuto che i poteri amministrativi in materia di armi hanno natura preventiva e possono essere esercitati anche senza l'accertamento di un abuso già commesso, sulla base di elementi sintomatici concreti del pericolo, valutati secondo ragionevolezza e proporzionalità. Tuttavia, non sono sufficienti condotte neutrali o giustificate da finalità non espressive di pericolosità, aggressività o disprezzo delle regole. Nel caso concreto, lo sparo era stato indirizzato verso il cielo, a fini esclusivamente dissuasivi, per impedire l'ingresso di estranei nella proprietà, con cautele idonee a evitare rischi per terzi. La condotta, pertanto, non dimostrava una capacità di abuso delle armi né il venir meno dell'affidabilità dell'interessato. L'autonomia della valutazione amministrativa rispetto a quella penale non consentiva di prescindere dalla concreta valenza sintomatica del fatto. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate in ragione dell'originalità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 39 T.U.L.P.S.

    Attribuisce all'autorità prefettizia il potere di vietare la detenzione di armi e munizioni quando venga meno l'affidabilità richiesta dall'ordinamento.

  • art. 703 c.p.

    La contestazione penale per accensioni ed esplosioni pericolose costituiva il fatto posto dall'amministrazione a fondamento delle valutazioni di inaffidabilità; il relativo procedimento è stato archiviato.

Massime di principio

  • Il divieto di detenzione di armi e la revoca della licenza di porto d'armi costituiscono misure preventive, che non richiedono l'accertamento di un precedente abuso dell'arma, ma devono fondarsi su elementi concreti e induttivamente significativi della possibile pericolosità o inaffidabilità dell'interessato.
  • L'autonomia della valutazione amministrativa in materia di affidabilità rispetto alla valutazione penale non esonera l'amministrazione dall'esaminare la concreta portata del fatto e dalla dimostrazione della sua effettiva idoneità a rivelare una capacità di abuso dell'arma.
  • Non possono legittimare il divieto di detenzione o la revoca del porto d'armi condotte neutrali, prudenti e contenute, riconducibili all'esercizio di esigenze o libertà individuali e prive di riflessi invasivi sulla sfera di libertà o integrità altrui.
  • L'esercizio dei poteri preventivi in materia di armi deve rispettare i criteri di ragionevolezza e proporzionalità: l'esplosione di un colpo indirizzato verso il cielo, con finalità meramente dissuasiva e difensiva rispetto a un'intrusione, non dimostra di per sé pericolosità o inaffidabilità quando siano state osservate cautele idonee a proteggere i terzi.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaLicenze e autorizzazioni di polizia
RamiForze armate e forze di poliziaAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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