Sentenza del 31/05/2017 n. 2429 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
REGISTRO - Riqualificazione di cessione di partecipazioni in cessione di azienda - Omessa prova disegno elusivo - Illegittimità atto - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio aveva riqualificato una cessione di partecipazioni sociali, anche se totalitarie, come cessione di azienda, applicando l'imposta di registro in misura proporzionale prevista per il trasferimento d'azienda. Il ricorrente contestava tale riqualificazione, sostenendo che l'Amministrazione avesse valorizzato gli effetti economici dell'operazione invece degli effetti giuridici degli atti e che non avesse dimostrato l'esistenza di un disegno elusivo o di un intento volto ad aggirare la normativa fiscale.
La decisione
La riqualificazione è stata ritenuta illegittima. In materia di imposta di registro devono essere considerati principalmente gli effetti giuridici degli atti e la volontà negoziale delle parti, espressa attraverso legittime scelte aziendali e societarie, non i soli effetti economici complessivi. L'Ufficio non può quindi tassare una mera cessione di quote sociali come cessione d'azienda senza avere previamente dimostrato un concreto disegno elusivo. L'atto impositivo è stato pertanto annullato o comunque ritenuto illegittimo.
Norme richiamate
Disciplina dell'imposta di registro
La tassazione deve basarsi sugli effetti giuridici dell'atto negoziale e non esclusivamente sugli effetti economici dell'operazione. Una cessione di partecipazioni sociali non può essere automaticamente equiparata a una cessione d'azienda.
Imposta di registro proporzionale applicabile alla cessione d'azienda
L'aliquota proporzionale prevista per la cessione d'azienda non può essere applicata a una cessione di quote sociali soltanto perché le partecipazioni sono totalitarie o perché l'operazione produce economicamente il controllo dell'impresa.
Principio di divieto dell'elusione o abuso del diritto
L'Amministrazione finanziaria deve dimostrare concretamente l'esistenza di un disegno elusivo prima di poter superare la qualificazione giuridica formalmente attribuita dalle parti agli atti.
Massime di principio
- La cessione di quote sociali, anche totalitarie, resta normalmente distinta dalla cessione d'azienda, perché rilevano gli effetti giuridici dell'atto e non la sola sostanza economica dell'operazione.
- L'Amministrazione finanziaria non può riqualificare automaticamente un'operazione sulla base del suo risultato economico: deve indicare e provare elementi concreti di simulazione, elusione o abuso del diritto.
- Le legittime scelte societarie e aziendali delle parti non possono essere sostituite dall'interpretazione dell'Ufficio solo perché avrebbero prodotto un trattamento fiscale più favorevole.
- In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe documentare la reale natura della cessione di partecipazioni, la volontà negoziale delle parti e l'assenza di un piano unitario diretto a mascherare una cessione d'azienda.
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