Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 28281/2025 del 01/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per i reati di contraffazione e commercio di segni falsi. Con l'unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, contestando: la sussistenza dell'elemento soggettivo; la ritenuta contraffazione del marchio; l'erronea applicazione dell'art. 238-bis c.p.p. In sostanza, ha riproposto censure già formulate in appello, sostenendo che la prova non consentisse di affermare il dolo e che non potessero essere valorizzati gli elementi acquisiti o le risultanze richiamate dal giudice di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo non specifico, perché consisteva nella pedissequa reiterazione delle doglianze già svolte in appello e già disattese, senza una critica argomentata alla sentenza impugnata. Ha inoltre escluso il vizio motivazionale, osservando che la Corte territoriale aveva fornito una motivazione ampia e coerente sulla prova testimoniale dell'agente anticontraffazione, sulla irrilevanza, ai fini dell'esclusione del dolo, della registrazione del marchio e della licenza a terzi, e sulla corretta applicazione dell'art. 238-bis c.p.p., norma che non impone alcun automatismo nel recepimento dei fatti e dei giudizi contenuti in sentenze irrevocabili acquisite agli atti. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 473 c.p.

    Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata in appello; la sentenza non ne ricostruisce il contenuto tipico, ma la indica come base del capo di imputazione relativo alla contraffazione/commercializzazione di segni falsi.

  • art. 474-ter c.p.

    Norma incriminatrice richiamata insieme all'art. 473 c.p. a fondamento della condanna confermata; il testo non ne specifica la condotta tipica, limitandosi a indicarla come parte del titolo di reato contestato.

  • art. 606, comma 2, lett. e) c.p.p.

    È richiamato per escludere la presenza di un vizio di motivazione nella sentenza impugnata, ritenuta invece adeguatamente e logicamente argomentata.

  • art. 238-bis c.p.p.

    L'acquisizione di sentenze irrevocabili non determina automatismi probatori o decisori; il giudice mantiene autonomia nell'apprezzamento dei fatti e dei giudizi contenuti nella motivazione delle decisioni acquisite.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre in modo meramente reiterativo le stesse doglianze già respinte in appello, senza confrontarsi in modo critico e specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La censura di vizio di motivazione non può risolversi in una diversa lettura del materiale probatorio se la decisione di merito contiene una motivazione ampia, coerente e logicamente non illogica.
  • In tema di prova testimoniale, il divieto di apprezzamenti personali non opera quando il dichiarante è un soggetto particolarmente qualificato e riferisce fatti percepiti direttamente nell'ambito della propria specifica attività professionale.
  • La circostanza che il marchio asseritamente contraffatto sia registrato o concesso in licenza a terzi non esclude di per sé il dolo dell'agente, potendo al più incidere su ulteriori profili di violazione del diritto di privativa.
  • L'acquisizione di una sentenza irrevocabile ai sensi dell'art. 238-bis c.p.p. non vincola il giudice del diverso procedimento a recepirne automaticamente i fatti o le valutazioni, dovendo restare intatta la sua autonomia valutativa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFalsità in atto pubblico
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblica
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.