Cassazione Civile, Ordinanza n. 29312/2023 del 23/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente aveva chiesto il rimborso di maggiori imposte IRPEG/IRES asseritamente versate negli anni dal 1998 al 2003 perché non aveva potuto dedurre l'IRAP dall'imponibile, con conseguente maggiore prelievo complessivo indicato in euro 615.433. Il silenzio-rifiuto dell'amministrazione era stato impugnato deducendo l'incostituzionalità del meccanismo impositivo, in quanto non commisurato alla ricchezza reale e in contrasto con il principio di capacità contributiva. In cassazione la società ha articolato due motivi: con il primo ha denunciato violazione di legge per mancata applicazione retroattiva dell'art. 2, comma 1-quater, del D.L. n. 201/2011 ai periodi d'imposta anteriori al 2007; con il secondo ha prospettato l'illegittimità costituzionale della medesima disposizione, se interpretata nel senso di escludere la deduzione per annualità precedenti al 2007, per contrasto con gli artt. 3, 24, 42 e 53 Cost.
La decisione
La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti infondati. Ha affermato che la disciplina introdotta dall'art. 2, comma 1-quater, del D.L. n. 201/2011 consente il rimborso solo per i periodi d'imposta per i quali, alla data di entrata in vigore della norma, fosse ancora pendente il termine decadenziale di 48 mesi per la richiesta di rimborso ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973, e dunque non per annualità anteriori al 28 dicembre 2007. Le richieste relative agli anni 1998-2003 erano quindi estranee alla limitata retroattività della norma. È stata inoltre esclusa la fondatezza della questione di legittimità costituzionale, ritenendo che nella materia delle agevolazioni fiscali il legislatore disponga di un'ampia discrezionalità e che la scelta di ancorare la riapertura dei termini al termine decadenziale generale risponda all'esigenza di certezza dei rapporti giuridici, prevalente su un eventuale affidamento incolpevole. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, comma 1-quater, D.L. n. 201/2011
"in relazione a quanto disposto al comma 1 ... sono stabilite le modalità di presentazione delle istanze di rimborso relative ai periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012"
La deducibilità analitica dell'IRAP e il correlato rimborso delle maggiori imposte versate operano solo nei limiti temporali fissati dalla norma, cioè per i periodi d'imposta per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, non fosse ancora decorso il termine decadenziale di cui all'art. 38 d.P.R. n. 602/1973.
art. 38 d.P.R. n. 602/1973
termine di "quarantotto mesi"
È il termine decadenziale generale per chiedere il rimborso dell'indebito tributario, assunto dalla normativa sopravvenuta come limite temporale alla riapertura dei rapporti esauriti.
art. 99, comma 1, d.P.R. n. 917/1986
È richiamato quale base della deducibilità dell'IRAP dal reddito imponibile, nei limiti previsti dalla disciplina sopravvenuta.
D.Lgs. n. 446/1997
artt. 5, 5-bis, 6, 7, 8 e 11
È richiamato per individuare il calcolo dell'IRAP e la quota riferita al personale dipendente e assimilato, cui si collega la deduzione analitica.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per dedotta violazione o falsa applicazione di legge.
artt. 3, 24, 42 e 53 Cost.
Sono evocati a fondamento della questione di legittimità costituzionale, ritenuta manifestamente infondata perché la scelta legislativa in materia fiscale è ampiamente discrezionale entro il limite della non manifesta irragionevolezza.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È richiamato per dare atto dei presupposti del versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di agevolazioni fiscali e rimborsi correlati a sopravvenienze normative, il legislatore può limitare retroattivamente l'efficacia della nuova disciplina ancorandola al termine decadenziale generale per la ripetizione dell'indebito tributario.
- La riapertura di rapporti tributari già esauriti non è imposta da un preteso affidamento del contribuente nella stabilità della disciplina previgente, quando la scelta legislativa sia ragionevolmente giustificata dall'esigenza di certezza delle situazioni giuridiche e della finanza pubblica.
- La questione di legittimità costituzionale di una norma agevolativa fiscale è infondata quando la disciplina risulti espressione di discrezionalità legislativa non manifestamente arbitraria o irrazionale.
- L'applicazione della deduzione IRAP introdotta dal D.L. n. 201/2011 ai periodi anteriori è limitata ai soli periodi per i quali, alla data di entrata in vigore della norma, non sia ancora scaduto il termine di 48 mesi per la richiesta di rimborso ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973.
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