Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12170/2022 del 01/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Milano, che in riforma della decisione del Tribunale di Varese aveva affermato la sua responsabilità per bancarotta fraudolenta documentale (sub E3) e rideterminato la pena, deducendo l'intervenuta prescrizione del reato. La difesa ha sostenuto che, dopo la derubricazione operata dalla Corte d'appello (qualificazione ai sensi dell'art. 217 l. fall.), il termine massimo di prescrizione previsto era già maturato: dal momento della dichiarazione di fallimento del 4 novembre 2009 erano infatti trascorsi anni 7 e mesi 6, sicché il reato doveva essere dichiarato estinto.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha osservato che la derubricazione effettuata in sede di appello imponeva di verificare il decorso del termine prescrizionale e che, applicando le regole di calcolo previste dagli artt. 157 e 161 cod. pen., il termine massimo di prescrizione (7 anni e 6 mesi) era maturato prima della deliberazione della sentenza impugnata. Perciò la Corte di cassazione ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio, dichiarando che il reato è estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 217 l. fall.

    Norma richiamata per la qualificazione del fatto come reato fallimentare; la Corte d'appello ha derubricato il fatto con riferimento a questa disposizione.

  • art. 157 cod. pen.

    Norma richiamata per il calcolo della prescrizione penale; è stata applicata, insieme all'art. 161, per determinare il termine massimo di prescrizione applicabile al caso concreto.

  • art. 161 cod. pen.

    Norma utilizzata per le regole di computo della prescrizione (periodi massimi/ordinari e relative cause di sospensione/interruzione); qui è stata richiamata con l'art. 157 per stabilire che il termine di 7 anni e 6 mesi era decorso.

Massime di principio

  • Se un giudice di merito modifica la qualificazione del reato (derubrica), è obbligatorio ricalcolare la prescrizione con riferimento alla nuova qualificazione: se il termine è già decorso, il reato deve essere dichiarato estinto.
  • Per valutare la prescrizione occorre determinare con precisione il dies a quo (data del fatto o altra data rilevante indicata in sentenza, es. dichiarazione di fallimento) e applicare le regole del codice penale (in particolare artt. 157 e 161) per il periodo prescrizionale effettivo.
  • La Cassazione, accertata l'estinzione del reato per prescrizione in modo manifesto e autonomo, può annullare senza rinvio quando non sussistono questioni da rimettere al giudice di merito.
  • La difesa deve sollevare tempestivamente e documentare l'eccezione di prescrizione (fornendo le date rilevanti) perché una derubricazione o una nuova qualificazione possono cambiare il termine prescrizionale a favore dell'imputato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.