Cassazione Civile, Ordinanza n. 17285/2025 del 26/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (eredi)
La controversia
La controversia nasce dalla determinazione del tracciato di una servitù di passaggio pedonale per accedere a un pozzo di acqua sorgiva, costituita in un atto di donazione del 1977 in termini generici, con indicazione del passaggio "nel tratto più breve lungo il vallone". Il primo giudice aveva individuato il percorso più breve, corrispondente a un tracciato che dal cancello su via Tempa Rossa attraversava l’ingresso della proprietà gravata, ordinando anche la rimozione del cancello e della recinzione che ostacolavano l’accesso. In appello i proprietari del fondo servente chiedevano la riforma della decisione, sostenendo che il tracciato dovesse essere quello che correva lungo il vallone e che, in subordine, sarebbe bastata la consegna delle chiavi del cancello. La Corte d’appello ha però accolto l’impugnazione e ha individuato un diverso percorso, ritenuto più conforme al titolo costitutivo, escludendo anche l’obbligo di rimozione delle opere di chiusura. Le eredi del titolare del diritto di servitù hanno ricorso in cassazione deducendo: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e contrasto tra motivazione e dispositivo, oltre a omessa pronuncia sulla domanda di rimozione delle opere ostative; 2) violazione delle norme sull’interpretazione del titolo costitutivo della servitù e sulla tutela del contenuto del diritto, perché la Corte d’appello avrebbe deciso prescindendo dal titolo, dal possesso e dalle risultanze istruttorie; 3) omesso esame del fatto decisivo rappresentato dalla presenza di cancello e opere murarie che impedivano l’esercizio della servitù; 4) violazione delle regole sulle spese di lite. I convenuti hanno resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato, deducendo l’omesso esame dell’atto di donazione originario, che a loro dire dimostrava la volontà di non gravare eccessivamente il fondo e di far correre il passaggio in prevalenza lungo il vallone.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo la motivazione della sentenza d’appello solo apparente: la Corte territoriale aveva infatti deciso su un thema decidendum non corrispondente ai motivi di appello effettivamente proposti, attribuendo alle parti una richiesta di rideterminazione del percorso della servitù in un tracciato diverso (individuato in sentenza come percorso blu) senza spiegare come ciò si desumesse dagli atti di impugnazione. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Salerno, che dovrà riesaminare la causa e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Sono rimasti assorbiti gli altri motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale condizionato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Il sindacato di legittimità è stato richiamato per distinguere tra violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatto decisivo; nel caso concreto è stato accolto il motivo ex n. 4 per motivazione apparente.
art. 111 Cost.
Impone che la sentenza sia sorretta da una motivazione effettiva e non meramente apparente.
art. 132 c.p.c.
La sentenza deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile il fondamento della decisione.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato come parametro della sufficienza/qualità della motivazione della sentenza.
art. 112 c.p.c.
Richiamato in relazione all’omessa pronuncia sulla domanda di rimozione delle opere ostative, ma il motivo è rimasto assorbito.
art. 12 preleggi
L’interpretazione della motivazione e del testo della sentenza è stata ricondotta ai canoni ermeneutici generali.
art. 1027 c.c.
Norma evocata dalle ricorrenti per il contenuto della servitù di passaggio.
art. 1063 c.c.
Richiamato dalle ricorrenti per l’interpretazione del titolo costitutivo e dell’estensione della servitù.
art. 1064 c.c.
Richiamato dalle ricorrenti in tema di esercizio e tutela della servitù.
art. 1065 c.c.
La Corte d’appello lo aveva richiamato come criterio sussidiario per individuare il tracciato più breve e conforme al titolo; la Cassazione non ha rivalutato il merito, ma ha censurato il vizio motivazionale della decisione di appello.
art. 1067 c.c.
Richiamato dalle ricorrenti in tema di opere che impediscono o rendono più gravoso l’esercizio della servitù.
art. 1079 c.c.
Richiamato dalle ricorrenti per la tutela giudiziale della servitù e la rimozione degli ostacoli.
art. 1362 c.c.
Richiamato per l’interpretazione del titolo negoziale costitutivo della servitù secondo il senso letterale e la comune intenzione delle parti.
art. 336 c.p.c.
Evocato dalla Corte d’appello per affermare gli effetti della riforma sul capo relativo alle opere di chiusura; la questione è rimasta assorbita.
art. 91 c.p.c.
Richiamato nel motivo sulle spese di lite.
art. 92 c.p.c.
Richiamato nel motivo sulle spese di lite.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Richiamato per il deposito delle memorie in prossimità dell’adunanza camerale.
Massime di principio
- È affetta da nullità per motivazione apparente la sentenza che, pur formalmente motivata, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, specie quando la decisione risulti costruita su un thema decidendum non corrispondente alle domande e ai motivi di appello effettivamente proposti.
- Nel giudizio di legittimità, dopo la riformulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c., è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si traduce in violazione del minimo costituzionale della motivazione; non è più deducibile il mero difetto di sufficienza della motivazione.
- In tema di servitù prediali costituite in modo generico, l’individuazione del tracciato deve essere ricercata anzitutto nel titolo costitutivo; tuttavia, la decisione deve spiegare in modo intelligibile perché un determinato percorso sia ritenuto conforme al titolo e alle risultanze istruttorie.
- La motivazione non può attribuire alle parti una domanda o un motivo di appello non effettivamente proposto, perché ciò altera il perimetro del devolutum e rende incomprensibile la ratio decidendi.
- Quando viene cassata la decisione per un vizio che investe il capo principale, restano assorbiti i motivi ulteriori e le questioni dipendenti, comprese quelle relative alle spese di lite.
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