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Sentenza

Sentenza del 09/10/2015 n. 20269 - Corte di Cassazione

TRIBUTI (IN GENERALE) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) - In Genere.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha chiesto il rimborso dei crediti d'imposta sui dividendi percepiti nel 1992 e nel 1993, previsto dall'art. 10, par. 4, della Convenzione Italia-Regno Unito contro le doppie imposizioni. L'Amministrazione aveva formato un silenzio-rifiuto e i giudici di merito avevano ritenuto tardive le istanze, applicando il termine decadenziale di diciotto mesi previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973. La società ha inoltre sostenuto che precedenti sentenze favorevoli costituissero giudicato vincolante.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, relativo all'estensione del giudicato, perché formulato con un quesito generico ai sensi dell'art. 366-bis c.p.c. Ha invece accolto il secondo motivo, stabilendo che alla domanda del socio estero non si applica il termine decadenziale di diciotto mesi dell'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, previsto per rimborsi derivanti da errori o versamenti indebiti. Il diritto deriva direttamente dalla Convenzione internazionale e deve essere esercitato entro il termine ordinario decennale di prescrizione previsto dall'art. 2946 c.c. La sentenza della CTR è stata cassata e la Corte ha deciso nel merito accogliendo la domanda originaria della società. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate; la contribuente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, pari a 7.500 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 10, par. 4, della Convenzione Italia-Regno Unito contro le doppie imposizioni, ratificata con legge n. 329/1990

    Un residente nel Regno Unito che riceve dividendi da una società residente in Italia ha diritto a un credito d'imposta pari alla metà del credito spettante sugli stessi dividendi a una persona fisica residente in Italia.

    La norma riconosce al socio residente nel Regno Unito un diritto convenzionale al credito d'imposta sui dividendi italiani, finalizzato a riequilibrare il trattamento fiscale tra soci residenti in Stati diversi.

  • Art. 29, par. 3, della Convenzione Italia-Regno Unito

    Le Autorità competenti negli Stati contraenti stabiliranno le modalità di applicazione delle disposizioni relative ai rimborsi.

    In assenza di una disciplina attuativa specifica, il generico rinvio alle leggi italiane non consente di applicare automaticamente il termine decadenziale previsto per rimborsi di imposte indebitamente versate.

  • Art. 38 del D.P.R. n. 602/1973

    Il termine decadenziale di diciotto mesi riguarda i rimborsi derivanti da errori materiali, duplicazioni o inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento. Non si applica alla richiesta del socio estero fondata direttamente sulla Convenzione contro le doppie imposizioni.

  • Art. 2946 c.c.

    Quando il diritto al rimborso o alla restituzione nasce da una previsione convenzionale e non è soggetto a uno specifico termine, trova applicazione il termine ordinario decennale di prescrizione.

  • Art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c.

    Il giudicato produce effetti tra le parti del giudizio e i loro aventi causa. La Corte non ha esaminato nel merito l'estensione del giudicato perché il motivo di ricorso era inammissibile per la genericità del quesito.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Nel regime applicabile alla controversia, il ricorso per cassazione doveva contenere un quesito di diritto specifico e pertinente; un quesito astratto e non collegato alla fattispecie rendeva il motivo inammissibile.

Massime di principio

  • Le richieste di credito o rimborso spettanti a un socio estero in forza di una convenzione contro le doppie imposizioni non sono necessariamente soggette ai brevi termini decadenziali previsti per i rimborsi di imposte versate per errore o in eccesso.
  • Se la Convenzione internazionale non stabilisce uno specifico termine e manca una disciplina attuativa, deve tendenzialmente applicarsi il termine ordinario decennale di prescrizione, salvo diverse disposizioni applicabili al caso concreto.
  • Il fatto che l'imposta sia stata correttamente versata dalla società italiana non esclude il diritto del socio estero al beneficio convenzionale: il diritto nasce dalla Convenzione e può spettare direttamente al socio non residente.
  • Per invocare un precedente giudicato contro l'Amministrazione occorre verificare l'identità soggettiva delle parti o la loro effettiva successione processuale; la mera appartenenza a una stessa amministrazione non è sempre sufficiente.
  • Nel giudizio di cassazione i motivi devono contenere quesiti e censure specifici, collegati ai fatti della causa; formulazioni generiche possono impedire l'esame della questione anche se astrattamente fondata.
  • La decisione riguarda il quadro normativo e giurisprudenziale applicabile alla fattispecie esaminata; per casi attuali devono essere verificate eventuali modifiche legislative, la specifica Convenzione applicabile e i termini procedurali vigenti.

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