L.R. Veneto 12/2022
Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2022 in materia di politiche sanitarie e di politiche sociali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale del Veneto adegua varie discipline sanitarie e sociali: autorizzazioni e accreditamenti, donazioni in sanità, ricerca sanitaria, acque minerali, funeraria, servizio civile, controlli su IPAB e rendicontazioni regionali. Abroga alcune leggi ormai superate e introduce misure temporanee fino al 31 gennaio 2024 per l’emergenza-urgenza.
Adeguamento ordinamentale 2022 in materia sanitaria e sociale
Adeguamento ordinamentale 2022 in materia sanitaria e sociale
La legge regionale del Veneto interviene su numerose discipline di settore, aggiornando competenze amministrative, procedure autorizzative, rendicontazioni e strumenti organizzativi in ambito sanitario e sociale. Contiene inoltre alcune abrogazioni di norme non più attuali e misure transitorie, in particolare per l’emergenza-urgenza fino al 31 gennaio 2024.
Autorizzazioni, accreditamento e organizzazione delle strutture sanitarie
La disciplina delle autorizzazioni delle strutture sanitarie viene aggiornata rafforzando il collegamento con la programmazione socio-sanitaria regionale. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla compatibilità del progetto con il fabbisogno complessivo e con la distribuzione territoriale delle strutture, anche per favorire l’accessibilità ai servizi e le aree di nuovo insediamento.
Per le strutture considerate dalla normativa richiamata, la compatibilità è attestata nel parere obbligatorio e vincolante della struttura regionale competente. Per le sole strutture private che erogano ricovero ospedaliero, il parere è rilasciato previo parere tecnico sul progetto definitivo acquisito su istanza del privato.
Per le strutture che erogano cure domiciliari viene istituito un apposito Capo nella legge regionale n. 22 del 2002. L’autorizzazione all’esercizio delle strutture pubbliche, degli enti e organismi non lucrativi e delle strutture private che erogano cure domiciliari è attribuita ad Azienda Zero.
Viene inoltre aggiornato l’elenco delle fattispecie soggette alla disciplina autorizzatoria includendo espressamente le strutture che erogano cure domiciliari.
La vigilanza sulle strutture viene rimodulata anche sul piano sanzionatorio: in caso di irregolarità, l’autorità competente dispone la sospensione temporanea, totale o parziale, dell’autorizzazione all’esercizio della struttura o dell’attività sanitaria o socio-sanitaria, anziché la chiusura temporanea.
Accreditamento e rinnovo
La procedura di accreditamento viene precisata con riferimento alla coerenza con la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale. Il rinnovo dell’accreditamento dei soggetti che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie è avviato su istanza dell’interessato; comporta la verifica dei requisiti di legge da parte di Azienda Zero e si conclude con provvedimento della Giunta regionale.
Nel procedimento confluiscono:
- il parere dell’Azienda ULSS sul fabbisogno relativo alla programmazione attuativa locale, reso entro 30 giorni e, in mancanza, considerato acquisito;
- il parere del dirigente della struttura regionale competente, che attesta la coerenza con le scelte di programmazione regionale.
Donazioni in sanità e pareri CRITE
La disciplina delle donazioni in sanità viene ampliata. Il parere della CRITE è ora richiesto per donazioni di valore pari o superiore alla soglia comunitaria, oppure, indipendentemente dall’importo, quando comportino uso di materiale di consumo o rappresentino un’innovazione nella pratica clinica.
Il parere è preceduto da un’istruttoria documentata dell’ente destinatario della donazione, che deve attestare:
- coerenza con gli obiettivi clinici;
- valutazione di efficacia, sicurezza, fattibilità;
- sostenibilità economica e organizzativa per installazione, uso e manutenzione.
Viene inoltre eliminato, in un’altra disposizione, il richiamo al valore delle donazioni di cui all’articolo 4, comma 1.
Ricerca sanitaria finalizzata
La Regione del Veneto promuove la ricerca sanitaria finalizzata come strumento per migliorare il servizio sanitario regionale, la qualità della vita e lo stato di salute della popolazione.
La Giunta regionale approva ogni due anni, entro il 30 aprile, un bando che individua aree e settori di ricerca di maggiore interesse. Possono presentare progetti Azienda Zero, aziende ULSS, aziende ospedaliere, IRCCS pubblici e privati e, per il loro tramite, università e altri soggetti pubblici e privati operanti nel territorio regionale nel campo della ricerca sanitaria.
Con la stessa deliberazione la Giunta determina l’ammontare del finanziamento. I progetti sono ammessi a finanziamento secondo modalità e criteri definiti dal bando. La Giunta può avvalersi di Azienda Zero o del CORIS per l’attività tecnico-scientifica e amministrativa. Entro il 31 gennaio di ogni anno deve trasmettere al Consiglio regionale una relazione sull’attività svolta e sul monitoraggio dei progetti.
Acque minerali e termali
La disciplina delle acque minerali e termali viene aggiornata con sostituzioni terminologiche e con l’adeguamento delle procedure al ruolo del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda ULSS.
In particolare:
- i riferimenti al settore igiene pubblica o all’unità locale socio-sanitaria sono sostituiti dal Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda ULSS;
- il Dipartimento, acquisito il riconoscimento ministeriale previsto dalla normativa statale richiamata, trasmette la documentazione alla Giunta regionale con il proprio parere tecnico per l’eventuale autorizzazione;
- per il confezionamento dell’acqua minerale contenitori, tappi e altri oggetti devono rispettare la normativa UE e nazionale sui materiali a contatto con alimenti;
- per l’utilizzo di materiali plastici per contenitori e tappi destinati alle acque minerali naturali e derivati, il precedente provvedimento autorizzatorio è sostituito dalla SCIA trasmessa all’Azienda ULSS competente.
È inoltre aggiornato il riferimento professionale da “dottore” a “laureato” in una disposizione tecnica relativa ai requisiti.
Funeraria
La disciplina funeraria viene aggiornata in due punti principali.
Nelle strutture socio-sanitarie residenziali per anziani o non autosufficienti e nelle strutture intermedie, le funzioni di medico necroscopo sono svolte dal medico operante presso la struttura, individuato nominativamente dall’Azienda ULSS.
È poi ridefinito il trasferimento del cadavere entro 30 ore dal decesso. Il trasferimento può avvenire, a cura dell’impresa funebre incaricata, al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria, anche situati in altro Comune o in altra Regione, se compatibili con la normativa regionale di destinazione. L’impresa comunica tempestivamente la nuova sede all’ufficiale di stato civile e al medico necroscopo.
Il certificato necroscopico non impedisce il trasferimento a cofano aperto entro 30 ore dal decesso. In caso di trasferimento, il cadavere deve essere collocato in un contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e non pregiudichino la salute pubblica.
Pianificazione socio-sanitaria e personale del SSR
Nel Piano socio-sanitario regionale 2019-2023 vengono aggiornate denominazioni e contenuti relativi alla carenza di medici. Nel paragrafo dedicato non si parla più di “medici specialisti”, ma di “medici”.
In relazione alla carenza di medici di medicina generale, le aziende del servizio sanitario regionale possono prevedere, nelle convenzioni per incarichi temporanei di assistenza primaria affidati a medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, un massimale di scelte fino a:
- 1.000 assistiti nel primo anno;
- 1.200 assistiti negli anni successivi al primo.
Le ore di incarico svolte in base a tali convenzioni sono computabili come attività pratiche del corso.
Viene inoltre eliminato, in un punto del Piano, il riferimento alla relazione sulla sostenibilità economica per i percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali e, in materia di investimenti, il passaggio obbligatorio di valutazione e approvazione della CRITE viene soppresso in una specifica voce dell’allegato.
IPAB, servizio civile e vigilanza sul sistema socio-sanitario
L’interpretazione autentica in materia di assistenza sociale chiarisce che il riconoscimento giuridico previsto dalla legge regionale n. 55 del 1982 è finalizzato ad attribuire alle nuove IPAB la personalità giuridica pubblica.
Le attività di controllo e vigilanza sulle IPAB della struttura regionale competente sono ricondotte alla disciplina dell’articolo 4 della legge finanziaria regionale 2003.
Per il servizio civile regionale, la normativa viene adeguata al sistema dell’Albo del Servizio civile universale: la rubrica dell’articolo dedicato è modificata in “Accreditamento Enti di servizio civile”, e i riferimenti al vecchio registro sono sostituiti da riferimenti all’Albo e agli enti capofila o di accoglienza. È soppressa una lettera del comma 3 dell’articolo 10.
Nel servizio ispettivo e di vigilanza per il sistema socio-sanitario veneto, la platea dei soggetti assoggettati alla disciplina viene ridefinita in modo più ampio, includendo soggetti operanti nel territorio regionale, persone fisiche o giuridiche, destinatarie di finanziamenti pubblici o di convenzioni con la pubblica amministrazione, con esclusione dei direttori generali delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale. I riferimenti ai direttori generali sono aggiornati di conseguenza.
Relazioni al Consiglio regionale sulla spesa e sulla situazione socio-sanitaria
La legge introduce un obbligo annuale di relazione sulla spesa sanitaria e sociale. Entro il 31 ottobre di ogni anno, e comunque prima dell’esame in commissione degli strumenti di programmazione e del bilancio di previsione, gli assessori regionali alle politiche sanitarie, sociali e al bilancio presentano alle commissioni competenti una relazione sull’andamento della spesa sanitaria e sociale dell’anno in corso.
Separatamente, entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, tramite la competente commissione, la Relazione socio-sanitaria, che comprende:
- rendicontazione degli obiettivi strategici del Piano socio-sanitario vigente;
- rendicontazione sullo stato di salute, sui bisogni socio-sanitari, sull’organizzazione dei servizi e sull’attività offerta;
- rendicontazione sulla gestione e sull’uso delle risorse per le attività socio-sanitarie.
La parte relativa ai dati su stato di salute, bisogni e risorse è elaborata da Azienda Zero.
Gestione di Azienda Zero
Si chiude la disciplina di prima applicazione relativa al personale di Azienda Zero. Gli effetti delle norme transitorie cessano con il completamento delle procedure di mobilità dal servizio sanitario regionale e del trasferimento dei fondi contrattuali, sulla base degli accordi sindacali.
A completamento di tali procedure, Azienda Zero dispone le assunzioni in conformità all’atto aziendale, al piano triennale dei fabbisogni, alla normativa statale sulla spesa del personale e alle determinazioni della Giunta regionale. Rimane fermo che al personale di Azienda Zero si applica la disciplina giuridica, economica e previdenziale del personale del Servizio sanitario nazionale.
Emergenza-urgenza e garanzia dei LEA
Per garantire la continuità dei livelli essenziali di assistenza nel sistema dell’emergenza-urgenza, viene prorogata fino al 31 gennaio 2024 la disciplina introdotta dalla legge regionale n. 1 del 2020. Il servizio richiesto può essere maturato fino al 30 giugno 2022 e nei quindici anni precedenti presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario nazionale, tramite contratti a tempo determinato, collaborazione coordinata e continuativa, convenzioni o altre forme di lavoro flessibile, oppure mediante attività documentata equivalente ad almeno quattro anni di servizio a tempo pieno.
È abrogato il comma 2 dell’articolo 23 della legge regionale n. 1 del 2020.
Per il triennio 2022-2024, i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche se iscritti a corsi di specializzazione, possono svolgere attività di supporto presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del SSR, al di fuori dell’orario di formazione specialistica e nel rispetto degli obblighi formativi, mediante contratti libero-professionali, co.co.co. o altre forme di lavoro flessibile.
Le aziende ed enti del SSR possono inoltre ricorrere, per il tempo strettamente necessario, alle prestazioni aggiuntive previste dal CCNL dell’area sanità 2016-2018. La tariffa oraria può essere aumentata fino a 100 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi, restando fermi i limiti vigenti sui volumi di prestazioni, sull’orario massimo e sui riposi.
Abrogazioni
Sono abrogate due leggi regionali ormai superate:
- la legge regionale 28 luglio 2006, n. 14, sulla smielatura hobbistico-amatoriale;
- la legge regionale 26 novembre 2004, n. 27, sulla concessione gratuita dei farmaci di fascia C ai malati gravi non ospedalizzati.
Clausola finanziaria ed entrata in vigore
La legge è dichiarata finanziariamente neutra: all’attuazione si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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