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Legge

L.R. Veneto 11/2022

Modifiche alla legge regionale 21 giugno 2018, n. 21 "Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile".

Normativa regionaleL.R. Veneto 11/2022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Veneto n. 11/2022 modifica la l.r. n. 21/2018: sostituisce la programmazione e i riferimenti da annuale a triennale negli articoli 3, 4 e 6, e integra la composizione del relativo organo consultivo con due consiglieri regionali, uno di minoranza. Non prevede nuovi oneri finanziari ed è in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nel BUR.

Modifiche alla disciplina regionale su diritti umani e cooperazione allo sviluppo sostenibile

Modifiche alla disciplina regionale su diritti umani e cooperazione allo sviluppo sostenibile

La legge regionale del Veneto n. 11 del 2022 interviene sulla legge regionale 21 giugno 2018, n. 21, adeguandone la struttura programmatoria e la composizione dell’organo consultivo. Le modifiche incidono su una disciplina regionale ancora attuale in materia di promozione e diffusione dei diritti umani e cooperazione allo sviluppo sostenibile.

Passaggio dalla cadenza annuale alla cadenza triennale

Il nucleo principale dell’intervento riguarda la sostituzione della logica annuale con quella triennale. In particolare, la legge modifica gli articoli 3, 4 e 6 della l.r. n. 21/2018 per rendere triennale la programmazione e i relativi riferimenti testuali.

In concreto:

  • nella rubrica dell’articolo 3 è eliminato il riferimento alla “annuale”;
  • nel comma 1 dell’articolo 3 è soppresso l’inciso “Con cadenza annuale e”;
  • nei commi 1 e 2 dell’articolo 3, nonché negli articoli 4 e 6, il termine “annuale” è sostituito con “triennale”.

L’effetto complessivo è quello di stabilizzare su base triennale gli strumenti di programmazione e attuazione previsti dalla legge regionale del 2018.

Composizione dell’organo consultivo

La legge integra anche la composizione dell’organo previsto dall’articolo 5 della l.r. n. 21/2018. Dopo la lettera a) del comma 2 viene inserita una nuova lettera a bis), che prevede la presenza di due consiglieri regionali nominati dal Consiglio regionale su indicazione della commissione consiliare competente, di cui uno espressione della minoranza consiliare.

Questa modifica rafforza la rappresentanza politica all’interno dell’organo consultivo, includendo espressamente una componente di minoranza.

Profili finanziari

La legge contiene una clausola di neutralità finanziaria. La sua attuazione deve avvenire con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. Non contiene un regime transitorio autonomo né limiti temporali di applicazione ulteriori rispetto alla modifica della disciplina vigente.

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