L.R. Veneto 13/2022
Disciplina delle attività di protezione civile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina l’organizzazione e le funzioni del sistema regionale di protezione civile del Veneto, includendo il volontariato, la pianificazione, l’emergenza, la formazione e la lotta agli incendi boschivi. Abroga la previgente normativa regionale in materia e prevede misure finanziarie, transitorie e attuative, con alcune disposizioni efficaci dal 1° gennaio 2023 (esenzione bollo per veicoli di protezione civile).
Disciplina regionale della protezione civile e del volontariato antincendio boschivo nel Veneto
Disciplina regionale della protezione civile e del volontariato antincendio boschivo nel Veneto
La legge riordina in modo organico le attività di protezione civile della Regione del Veneto, definendo il modello organizzativo del sistema regionale, i compiti dei diversi livelli istituzionali, la pianificazione, la gestione delle emergenze, la formazione e gli interventi a sostegno del volontariato e della lotta agli incendi boschivi.
Ambito di applicazione e principi generali
La disciplina riguarda le funzioni regionali in materia di protezione civile secondo il Codice della protezione civile, includendo espressamente il contrasto agli incendi boschivi. La Regione riconosce il valore sociale del volontariato di protezione civile, ne promuove lo sviluppo e ne salvaguarda l’autonomia.
Servizio regionale della protezione civile
È istituito il Servizio regionale della protezione civile, del quale fanno parte Regione, province, Città Metropolitana di Venezia, comuni e loro forme associative. Concorrono alle attività, previo accordo, anche strutture statali, ordini e collegi professionali e altri soggetti pubblici o privati che operano nel settore. Il Servizio regionale coordina sul territorio le finalità del Codice e partecipa, tramite intese, anche ad iniziative nazionali e internazionali.
Funzioni della Regione
Il Presidente della Giunta regionale è autorità territoriale di protezione civile. La Regione cura il raccordo con Stato e prefetture, coordina il volontariato, promuove formazione e cultura di protezione civile, sostiene l’informazione alla popolazione, finanzia lo sviluppo delle strutture locali, svolge studi e ricerche, individua i poli regionali e le strutture associate, pianifica e gestisce l’emergenza, raccoglie ed elabora dati, attua gli interventi urgenti e predispone il piano regionale di protezione civile e quello di lotta agli incendi boschivi.
Funzioni di province, Città Metropolitana di Venezia e comuni
Le province e la Città Metropolitana di Venezia svolgono funzioni di coordinamento del volontariato, formazione, informazione alla popolazione, pianificazione provinciale e d’ambito, verifica dei piani comunali, raccolta dati, vigilanza sui servizi urgenti e supporto ai comuni. I comuni curano coordinamento del volontariato, presidi territoriali, COC, partecipazione al CCA, ritorno alla normalità, raccolta dati e informazione alla popolazione. Il sindaco è autorità territoriale di protezione civile e dirige soccorso e assistenza alla popolazione; ogni comune deve dotarsi di una struttura tecnico-amministrativa e di un gruppo di protezione civile o di una convenzione con volontariato. È prevista inoltre la figura del responsabile comunale di protezione civile (RCPC).
Ambiti di protezione civile, poli regionali e strutture associate
Il territorio regionale è suddiviso in ambiti di protezione civile definiti secondo criteri socio-economici, demografici, di rischio e di assetto territoriale. Gli ambiti operano tramite convenzione fra comuni e supportano le attività in ordinario e in emergenza. La Giunta regionale definisce delimitazione geografica e criteri organizzativi, approvati dal Consiglio regionale. Sono previsti anche poli regionali di protezione civile e strutture associate per ottimizzare le risorse e gestire i poli.
Volontariato di protezione civile e Elenco territoriale
Il volontariato di protezione civile è riconosciuto come struttura operativa del Servizio regionale e può assumere la forma di enti del Terzo settore o altre forme organizzate senza scopo di lucro. Per operare deve essere iscritto all’Elenco territoriale del volontariato di protezione civile, che sostituisce il previgente Albo. La legge istituisce anche Consulte del volontariato a livello regionale, provinciale e metropolitano come sedi di partecipazione e raccordo con le amministrazioni.
Pianificazione regionale e locale
Il Piano regionale di protezione civile disciplina previsione, prevenzione, gestione e superamento delle emergenze; è adottato dalla Giunta e approvato dal Consiglio regionale, con aggiornamento almeno triennale. Il piano antincendi boschivi è parte integrante del Piano regionale e si aggiorna annualmente. Sono inoltre disciplinati i piani locali di province, Città Metropolitana, ambiti e comuni, con approvazione regionale previa verifica di conformità e contributi regionali per la loro formazione e aggiornamento.
Gestione dell’emergenza regionale
In caso di eventi emergenziali può essere dichiarato lo stato di emergenza regionale. Il Presidente della Giunta coordina le attività, emana ordinanze anche in deroga alla normativa regionale nei limiti consentiti e può attivare l’Unità di Crisi Regionale. Sono disciplinati il Centro Operativo Regionale, la Sala Situazioni Veneto, il Centro Funzionale Decentrato, la Sala Operativa Regionale, le sale operative decentrate e la colonna mobile regionale.
Formazione
La Regione promuove, programma, accredita e coordina corsi di base e specialistici per tutti i soggetti del sistema regionale. Definisce criteri per riconoscere formatori, corsi e attestati, individua un percorso per il responsabile comunale di protezione civile e favorisce volontari ad elevata qualificazione.
Lotta agli incendi boschivi
La Giunta regionale attua le misure previste dal piano antincendi, definisce l’indice di pericolo e i periodi di maggiore pericolosità, durante i quali sono vietate le operazioni che possano provocare incendi in boschi, cespugli e vegetazione spontanea e nella fascia di 100 metri dai boschi. Sono previsti coordinamento con lo Stato, aggiornamento della banca dati, squadre di spegnimento regionali e volontarie, utilizzo dei COP e requisiti specifici per i volontari AIB.
Interventi di sostegno e benefici economici
La legge istituisce fondi e contributi per attrezzature, mezzi, strutture, funzionamento, pianificazione e supporto ai soggetti del Servizio regionale. Sono previsti anche interventi per il superamento dell’emergenza, contributi a popolazione e attività produttive danneggiate, contributi ai volontari, rimborsi e agevolazioni. Dal primo esercizio successivo all’entrata in vigore è previsto un contributo annuale commisurato all’IRAP versata dalle associazioni iscritte all’Elenco; dal 1° gennaio 2023 opera l’esenzione dalla tassa automobilistica per specifici veicoli di protezione civile.
Disposizioni transitorie, abrogazioni e decorrenze
Entro un anno dall’entrata in vigore la Giunta deve adottare i provvedimenti attuativi; fino ad allora restano applicabili le disposizioni previgenti non ancora regolate. È prevista una clausola valutativa biennale. La legge abroga integralmente la previgente legge regionale n. 58/1984 e numerose disposizioni collegate, oltre a varie norme su incendi boschivi e calamità, con una specifica abrogazione fiscale efficace dal 1° gennaio 2023. La legge contiene anche la norma finanziaria per gli esercizi 2022-2024.
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