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Legge

L.R. Veneto 17/2022

Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra.

Normativa regionaleL.R. Veneto 17/2022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge del Veneto individua aree presumibilmente non idonee e aree idonee per gli impianti fotovoltaici a terra, con regole specifiche per impianti agro-voltaici, flottanti e per quelli in zone agricole. Prevede linee guida, criteri VIA, un registro regionale, contributi alle province per mappare le aree agricole di pregio e una disciplina transitoria per le istanze già presentate alla data di entrata in vigore.

Disciplina veneta per gli impianti fotovoltaici a terra e agro-voltaici

Disciplina veneta per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra

La legge della Regione del Veneto detta una cornice per localizzazione, valutazione e autorizzazione degli impianti fotovoltaici con moduli a terra, con attenzione alla transizione energetica, alla tutela del suolo agricolo, del paesaggio e della biodiversità. La disciplina opera solo nel territorio veneto e si coordina con la normativa statale ed europea in materia di energia, VIA e fonti rinnovabili.

Finalità e criteri generali

La Regione persegue la decarbonizzazione al 2050 e la riduzione della dipendenza energetica, cercando di conciliare gli obiettivi di produzione da fonti rinnovabili con la tutela dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, delle tradizioni agroalimentari e della biodiversità. La legge introduce:

  • aree con indicatori di presuntiva non idoneità;
  • aree con indicatori di idoneità;
  • regole specifiche per la valutazione delle istanze e per i procedimenti autorizzatori.

Definizioni rilevanti

La legge distingue tra diverse tipologie di impianto:

  • impianto fotovoltaico a terra: moduli posati o infissi sul terreno;
  • impianto agro-voltaico: moduli elevati da terra su terreni mantenuti in coltivazione, con continuità dell’attività agricola o pastorale e piano colturale formalizzato;
  • impianto fotovoltaico flottante o galleggiante: moduli installati su acqua.

Rilevano inoltre:

  • aree agricole di pregio, caratterizzate da attività agricole consolidate e paesaggi agrari identitari;
  • relazione agronomica, asseverata da tecnico abilitato, che descrive uso agricolo, produttività, rotazioni, dotazioni irrigue e capacità di reddito agrario;
  • asservimento, vincolo pertinenziale esclusivo tra area agricola e area dell’impianto, con durata pari a quella dell’autorizzazione all’esercizio e trascrizione nei registri immobiliari.

Aree con indicatori di presuntiva non idoneità

Sono individuate come aree particolarmente vulnerabili, nelle quali la localizzazione degli impianti è valutata con particolare cautela, le aree ricadenti in ambiti di tutela storica, paesaggistica, ambientale e agricola. Tra queste rientrano, in sintesi:

  • siti UNESCO, MaB e relative core/buffer zone;
  • coni visuali e luoghi di notorietà internazionale o attrattività turistica;
  • paesaggi agrari storici e terrazzati, contesti figurativi provinciali e aree di notevole interesse culturale o paesaggistico;
  • aree tutelate indirettamente o per legge dal Codice dei beni culturali;
  • zone umide Ramsar, Rete Natura 2000, aree naturali protette, oasi di protezione e zone di ripopolamento, aree di dissesto idrogeologico e geositi;
  • aree agricole di qualità, produzioni biologiche, DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, DE.CO. e produzioni tradizionali;
  • paesaggi rurali storici iscritti nei registri nazionali e sistemi agricoli tradizionali GIAHS;
  • aree agricole di pregio individuate ai sensi della legge.

Per le coltivazioni di qualità o biologiche, l’indicatore resta efficace per cinque anni dopo l’eventuale variazione colturale, se annotata nel fascicolo aziendale.

Criteri per l’insediamento nelle zone agricole

Nelle zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali valgono regole differenziate in base alla potenza:

  • per impianti pari o superiori a 1 MW, la regola è l’ammissibilità solo come agro-voltaico; in deroga, è ammesso anche l’impianto a terra con asservimento di superfici agricole pari almeno a 15 volte l’area occupata dall’impianto, nello stesso territorio provinciale o in province contermini;
  • per impianti inferiori a 1 MW, sono ammessi sia impianti a terra sia agro-voltaici, senza asservimento;
  • per i flottanti o galleggianti su siti di cava già concessi per pesca dilettantistica o sportiva, il progetto deve prevedere soluzioni che consentano il mantenimento dell’attività concessoria.

Per imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti, amministrazioni pubbliche e impianti per autoconsumo o comunità energetiche, non rilevano alcuni indicatori di non idoneità nelle ipotesi previste, purché negli agro-voltaici restino le produzioni agricole di qualità o biologiche interessate.

Relazione agronomica e monitoraggio

Per gli impianti agro-voltaici, il progetto deve essere corredato da:

  • relazione agronomica asseverata;
  • sistema di monitoraggio per verificare e attestare la continuità dell’attività agricola o pastorale sull’area interessata.

Competenze di province, Città Metropolitana e Giunta regionale

Province e Città Metropolitana di Venezia devono individuare le aree agricole di pregio entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, sentiti i comuni e con l’ausilio del Tavolo tecnico regionale. Se non provvedono, la Giunta regionale le diffida e poi interviene con potere sostitutivo, anche nominando un commissario ad acta.

La Giunta regionale definisce le linee guida operative, può individuare aree di rispetto fino a 1.000 metri dai beni tutelati, stabilisce criteri per le verifiche di assoggettabilità a VIA e per la VIA regionale e per il parere nei procedimenti statali, istituisce un registro delle superfici interessate dagli impianti e dei terreni asserviti, disciplina modulistica, controlla le prescrizioni agronomiche, fissa termini di inizio e ultimazione lavori e regole per la variazione della titolarità dell’autorizzazione.

Aree con indicatori di idoneità

La Giunta regionale individua come aree idonee all’installazione, tra le altre:

  • aree industriali, artigianali, per servizi e logistica, anche dismesse;
  • terreni agricoli abbandonati o incolti da almeno cinque annate agrarie;
  • superfici di edifici, capannoni e parcheggi;
  • discariche chiuse e ripristinate, miniere e cave non più sfruttabili o in condizioni di degrado, se compatibili con la destinazione finale dell’area;
  • aree già urbanizzate o destinate a opere pubbliche o impianti di interesse pubblico;
  • siti con impianti esistenti oggetto di modifiche non sostanziali o senza aumento della perimetrazione.

Tali aree non subiscono le limitazioni specifiche previste per alcune zone agricole in tema di potenza e asservimento. La Giunta può individuare ulteriori aree idonee in attuazione della normativa statale sulle rinnovabili.

Salvaguardia delle aree agricole di pregio

Se su un’area è avviato il procedimento di riconoscimento come area agricola di pregio, l’istruttoria delle istanze fotovoltaiche è sospesa per tutta la durata del procedimento. La sospensione non opera, nelle more, per le aree già qualificate come idonee dalla disciplina vigente.

Procedimenti autorizzatori e VIA

Gli impianti restano soggetti alla disciplina statale in materia di VIA e semplificazione autorizzativa. Per le procedure di competenza regionale, la Regione opera secondo i criteri stabiliti dalla Giunta. Se l’impianto è assoggettato a VIA ordinaria regionale, l’istanza segue il procedimento per il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), nel quale confluiscono anche l’autorizzazione unica e tutti gli altri titoli abilitativi necessari.

La Giunta regionale determina inoltre le fidejussioni a garanzia della rimozione, dello smaltimento dell’impianto e del ripristino dei luoghi.

Regime transitorio

La nuova disciplina non si applica ai procedimenti autorizzatori per i quali, alla data di entrata in vigore della legge, sia già stata presentata istanza o altra comunicazione completa ai fini istruttori o del silenzio-assenso.

Per le istanze in PAUR, la completezza si considera raggiunta solo dopo il positivo superamento della verifica formale iniziale. Restano esclusi anche i progetti che, alla data di entrata in vigore, abbiano già ottenuto un VIA favorevole dal Ministero della Transizione Ecologica.

Controllo, monitoraggio e aspetti finanziari

Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione della legge. La Giunta riferisce con relazione biennale sul numero degli impianti autorizzati, sulle tipologie, sulle soluzioni progettuali, sulla potenza e sull’energia prodotta, nonché sugli effetti sul suolo.

Gli oneri per il 2022 sono quantificati in 350.000 euro e sono coperti mediante riduzione di un fondo del bilancio regionale.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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