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Legge

L.R. Veneto 14/2022

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve".

Normativa regionaleL.R. Veneto 14/2022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Veneto n. 14/2022 modifica l’art. 29 della l.r. 21/2008 sugli impianti a fune: nel rinnovo della concessione si aggiorna la documentazione solo se vi sono state modifiche, e in caso di modifiche sostanziali si presenta la sola documentazione relativa alle modifiche proposte. Nessun nuovo onere finanziario.

Modifiche alla disciplina regionale veneta sugli impianti a fune e sul rinnovo delle concessioni

Modifiche alla disciplina regionale sugli impianti a fune e sul rinnovo delle concessioni

La legge regionale del Veneto n. 14 del 5 luglio 2022 interviene in modo puntuale sulla legge regionale 21 novembre 2008, n. 21, che disciplina gli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, le piste, i sistemi di innevamento programmato e la sicurezza nella pratica degli sport sulla neve. L’intervento riguarda esclusivamente le modalità documentali connesse al rinnovo delle concessioni.

Rinnovo della concessione e aggiornamento della documentazione

La modifica principale riguarda l’articolo 29 della legge regionale n. 21/2008. Nel rinnovo della concessione, il concessionario deve operare nel rispetto della normativa vigente e aggiornare la documentazione di cui all’articolo 20, comma 1, soltanto se nel frattempo siano intervenute modifiche.

In sostanza, non è richiesto un aggiornamento generalizzato e automatico di tutta la documentazione: l’aggiornamento è limitato ai casi in cui siano effettivamente sopravvenute variazioni rilevanti.

Modifiche sostanziali all’impianto

È introdotto un nuovo comma 1-bis che disciplina il caso di modifiche sostanziali all’impianto. In tale ipotesi, il concessionario presenta, secondo le procedure previste dagli articoli da 18 a 22 della legge regionale n. 21/2008, la sola documentazione relativa alle modifiche proposte.

La previsione mira a circoscrivere l’istruttoria amministrativa alle sole parti dell’impianto interessate dalla modifica sostanziale, evitando la riproposizione integrale dell’intero corredo documentale quando non necessario.

Regime finanziario

La legge contiene una clausola di neutralità finanziaria: l’attuazione avviene con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Veneto.

Ambito applicativo e rilievo pratico

La disciplina ha efficacia nel solo territorio della Regione Veneto ed è destinata ai procedimenti di rinnovo delle concessioni e alle eventuali modifiche sostanziali degli impianti a fune regolati dalla legge regionale n. 21/2008. Si tratta di una modifica ancora attuale e di interesse operativo per i soggetti concessionari e per l’amministrazione competente.

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