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Sentenza

Sentenza n. 3412/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'annullamento del decreto prot. N.-OMISSIS- del 14 marzo 2025, notificato in data 24 marzo 2025, con il quale la Questura della Provincia di Napoli; se e per quanto di ragione, della comunicazione del 18 febbraio 2025, di avvio del procedimento volto all’adozione del provvedimento di DASPO; 3) di ogni altro atto preordinato, presupposto, conseguente e comunque connesso;

Giustizia amministrativa202502926

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Questore di divieto di accesso alle manifestazioni e agli impianti sportivi per tre anni, con estensione ai luoghi di transito, sosta e trasporto dei tifosi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il DASPO adottato dal Questore, nonché la comunicazione di avvio del procedimento, deducendo: violazione dell'obbligo di motivazione, per l'assenza di una concreta valutazione della propria pericolosità e di comportamenti individuali violenti; indeterminatezza dell'ambito oggettivo e territoriale del divieto, con lesione della libertà di circolazione; violazione del principio di proporzionalità, considerata la durata triennale della misura rispetto alla condanna penale a otto mesi di reclusione, con pena sospesa. Il DASPO era stato motivato mediante il richiamo a un decreto del G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata e alla pendenza di un procedimento penale per il delitto di associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p., relativo a condotte risalenti agli anni 2020-2021.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che il DASPO non presupponga necessariamente la commissione di condotte violente in occasione di manifestazioni sportive, essendo sufficiente che il destinatario sia denunciato o condannato per uno dei reati indicati dall'art. 6, comma 1, l. n. 401/1989 e che l'amministrazione formuli, sulla base di elementi specifici, una prognosi di pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica. Il delitto di cui all'art. 416 c.p., ricompreso tra i delitti contro l'ordine pubblico indicati dalla norma, può costituire presupposto della misura. La valutazione amministrativa è autonoma rispetto a quella penale e non richiede un accertamento della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio; neppure un'eventuale archiviazione penale inciderebbe necessariamente sulla validità del DASPO. Nel caso concreto non sono emersi profili di manifesta irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento nella prognosi di pericolosità. È stata inoltre esclusa l'indeterminatezza del divieto, poiché il decreto indicava dettagliatamente le competizioni sportive, i luoghi accessori e la delimitazione temporale della misura. Quanto alla durata, il Collegio ha rilevato che la scelta di tre anni, compresa nel limite legale da uno a cinque anni, rientra nell'ampia discrezionalità del Questore e non appare manifestamente illogica o sproporzionata rispetto alla gravità del reato. La condanna penale a otto mesi, dedotta dal ricorrente, è stata considerata sopravvenuta rispetto agli elementi valutati nel procedimento amministrativo e quindi non apprezzabile per invalidare il provvedimento. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 1, l. 13 dicembre 1989, n. 401

    Il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime.

    La disposizione consente l'adozione preventiva del DASPO nei confronti di soggetti denunciati o condannati per i reati tassativamente indicati, anche quando il fatto non sia stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive; impone inoltre la specifica individuazione delle manifestazioni e dei luoghi interessati.

  • art. 416 c.p.

    Il delitto di associazione per delinquere, in quanto delitto contro l'ordine pubblico ricompreso nel libro secondo, titolo V, del codice penale, può rilevare quale presupposto per l'adozione del DASPO ai sensi dell'art. 6, comma 1, l. n. 401/1989.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, unitamente all'art. 52 d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei dati personali relativi alla parte interessata.

Massime di principio

  • Il DASPO può essere adottato anche in assenza di una condotta direttamente violenta commessa in occasione di una manifestazione sportiva, quando il destinatario sia denunciato o condannato per uno dei reati indicati dall'art. 6, comma 1, l. n. 401/1989 e l'amministrazione formuli una motivata prognosi di pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica.
  • La valutazione di pericolosità posta a fondamento del DASPO ha natura preventiva e ampiamente discrezionale; il giudice amministrativo può censurarla soltanto in presenza di manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità o travisamento, purché il provvedimento sia fondato su circostanze di fatto specifiche.
  • La valutazione amministrativa che giustifica il DASPO è autonoma rispetto all'accertamento penale, sicché l'amministrazione può formulare la propria prognosi secondo criteri preventivi e non è vincolata ai diversi standard probatori del processo penale; anche l'eventuale archiviazione penale non determina necessariamente l'invalidità della misura.
  • L'obbligo di indicazione specifica previsto dall'art. 6 l. n. 401/1989 è assolto quando il provvedimento individua in modo dettagliato le manifestazioni sportive vietate, i luoghi accessori interessati dalla sosta, dal transito o dal trasporto dei tifosi e la finestra temporale di efficacia del divieto.
  • La determinazione della durata del DASPO, entro il limite legale da uno a cinque anni, costituisce esercizio di discrezionalità amministrativa ed è sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza, sproporzione o travisamento dei fatti; una condanna penale intervenuta dopo la valutazione amministrativa non può essere utilizzata per dimostrare retroattivamente l'illegittimità del provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaPericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazioneEfficacia ed esecutorietà

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