Circolare numero 237 del 30-12-2016
Nell’ambito della presente circolare si forniscono chiarimenti e precisazioni sulle operazioni di conguaglio di fine anno per i datori di lavoro privati non agricoli che utilizzano la dichiarazione contributiva UniEmens.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce le istruzioni per effettuare i conguagli contributivi relativi all’anno 2016, con particolare attenzione alle variabili retributive, al massimale contributivo, al contributo aggiuntivo IVS dell’1%, ai compensi ferie non godute, ai fringe benefits, alle auto aziendali, ai prestiti ai dipendenti, alle quote TFR al Fondo di Tesoreria, alla rivalutazione del TFR e alle operazioni societarie. Indica i termini entro cui i conguagli possono essere effettuati e le modalità di esposizione nel flusso UniEmens. Vengono inoltre richiamati gli obblighi di recupero o versamento per specifiche fattispecie e i codici causale da utilizzare per alcuni recuperi contributivi.
Operazioni di conguaglio contributivo per l’anno 2016 e istruzioni UniEmens
Operazioni di conguaglio contributivo per l’anno 2016
La circolare disciplina le modalità di conguaglio relative all’anno 2016 ai fini della corretta determinazione dell’imponibile contributivo. L’istruzione riguarda una pluralità di fattispecie che incidono sulla retribuzione imponibile e sulla contribuzione dovuta, con indicazioni operative per la compilazione del flusso UniEmens e per i termini entro cui effettuare le sistemazioni.
Ambito delle fattispecie trattate
La circolare richiama, in particolare:
- gli elementi variabili della retribuzione disciplinati dal DM 7 ottobre 1993;
- il massimale contributivo e pensionabile di cui all’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995;
- il contributo aggiuntivo IVS dell’1% previsto dall’art. 3-ter della legge n. 438/1992;
- i conguagli sui contributi versati per ferie non godute;
- i fringe benefits esenti fino al limite di 258,23 euro annui;
- le auto aziendali ad uso promiscuo;
- i prestiti ai dipendenti;
- le quote di TFR versate al Fondo di Tesoreria e la loro rivalutazione;
- le operazioni societarie con passaggio di lavoratori;
- il recupero del contributo di solidarietà del 10% per la previdenza complementare.
Termini per le operazioni di conguaglio
I datori di lavoro possono eseguire i conguagli con la denuncia di competenza di:
- dicembre 2016, con scadenza di pagamento al 16 gennaio 2017;
- gennaio 2017, con scadenza di pagamento al 16 febbraio 2017;
- febbraio 2017, con scadenza di pagamento al 16 marzo 2017, limitatamente alle quote TFR al Fondo di Tesoreria e alle misure compensative, senza aggravio di oneri accessori.
Resta fermo l’obbligo di versare o recuperare i contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2017. Per alcune categorie di dipendenti pubblici, in particolare per il personale iscritto al Fondo Pensioni Ferrovie dello Stato e al Fondo di quiescenza ex Ipost, la sistemazione della maggiorazione del 18% può essere effettuata anche con la denuncia di febbraio 2017.
Elementi variabili della retribuzione
La circolare ribadisce che, ai sensi del DM 7 ottobre 1993, gli elementi o eventi che nel corso del mese producono variazioni della retribuzione imponibile possono essere considerati negli adempimenti e nel versamento del mese successivo, mantenendo la corrispondenza tra retribuzione di competenza e retribuzione soggetta a contribuzione nell’ambito dell’anno solare.
Tra gli eventi o elementi richiamati figurano:
- compensi per lavoro straordinario;
- indennità di trasferta o missione;
- indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore per conto INPS;
- indennità per riposi di allattamento;
- giornate retribuite per donatori di sangue;
- riduzioni retributive per infortuni sul lavoro indennizzabili INAIL;
- permessi non retribuiti;
- astensioni dal lavoro;
- indennità per ferie non godute;
- congedi matrimoniali;
- integrazioni salariali non a zero ore.
Sono assimilati a tali elementi anche l’indennità di cassa, i prestiti ai dipendenti e i congedi parentali in genere. La circolare include inoltre i ratei del mese precedente dovuti a assunzione intervenuta nel corso del mese e successivamente elaborati in busta paga, precisando che, se l’assunzione avviene a dicembre e i ratei sono corrisposti nella retribuzione di gennaio, l’evento deve essere evidenziato nel flusso UniEmens.
Le variabili retributive di competenza di dicembre 2016, i cui adempimenti contributivi sono assolti a gennaio 2017, devono essere evidenziate nel flusso UniEmens mediante l’elemento apposito per la gestione di variabili in aumento e in diminuzione e degli imponibili negativi, con recupero delle contribuzioni non dovute.
Ai fini della posizione assicurativa e contributiva del lavoratore, tali elementi restano imputati al mese di competenza, cioè dicembre 2016; ai fini del regime contributivo, invece, sono considerati retribuzione di gennaio 2017, salvo il caso di imponibile negativo, nel quale il recupero avviene per l’effettivo importo non dovuto. Anche CUD/2017 e dichiarazione 770/2017 devono tener conto di tali variabili nel calcolo dell’imponibile 2016.
Massimale contributivo e pensionabile
Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, ovvero per coloro che abbiano optato per il sistema contributivo, la legge n. 335/1995 prevede un massimale annuo della base contributiva e pensionabile. Per il 2016 il massimale è pari a 100.324,00 euro e deve essere rivalutato annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
Il massimale si applica alla sola contribuzione pensionistica IVS, compresa l’aliquota aggiuntiva dell’1%. La circolare sottolinea che:
- il massimale non è frazionabile mensilmente;
- in caso di rapporti di lavoro successivi, le retribuzioni percepite nei precedenti rapporti si cumulano ai fini del tetto;
- il lavoratore deve esibire al datore successivo la certificazione CUD del precedente datore o una dichiarazione sostitutiva;
- in presenza di rapporti simultanei, le retribuzioni si cumulano ai fini del massimale;
- se nello stesso anno coesistono lavoro subordinato e collaborazione coordinata e continuativa iscritta alla Gestione Separata, le relative retribuzioni non si cumulano.
Sul piano operativo, nel mese di superamento del massimale l’imponibile pensionistico va valorizzato entro il limite del tetto, mentre la parte eccedente deve essere indicata separatamente con la contribuzione minore. Nei mesi successivi il imponibile è pari a zero, pur continuando la valorizzazione dell’elemento previsto dal flusso. In caso di errore nell’individuazione dell’imponibile, con versamento di contributi IVS sull’eccedenza o mancato versamento della contribuzione dovuta, il recupero o la sistemazione devono avvenire con gli strumenti specifici del flusso UniEmens.
Contributo aggiuntivo IVS dell’1%
La circolare ricorda che il contributo aggiuntivo dell’1% si applica nei regimi pensionistici con aliquota a carico del lavoratore inferiore al 10%, sulla quota di retribuzione eccedente la prima fascia pensionabile. Per il 2016 il limite annuo della prima fascia è pari a 46.123,00 euro, corrispondenti a 3.844,00 euro mensili.
Il criterio applicato è quello della mensilizzazione del limite, con possibilità di conguagli a credito o a debito in sede di fine anno o di cessazione del rapporto. Per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e al Fondo pensioni sportivi professionisti restano ferme le specifiche indicazioni richiamate dalla circolare. Nei rapporti simultanei o successivi, le retribuzioni si cumulano ai fini del superamento della prima fascia pensionabile. Il lavoratore deve presentare al datore successivo la certificazione CUD o dichiarazione sostitutiva delle retribuzioni già percepite.
Se gli adempimenti contributivi sono assolti con la denuncia di gennaio 2017, le variabili retributive non incidono sul tetto 2016, poiché ai fini contributivi sono considerate retribuzione di gennaio 2017. La gestione a livello individuale richiede la compilazione dell’elemento UniEmens previsto dalle istruzioni tecniche.
Compensi ferie non godute
Il compenso per ferie non godute è soggetto a contribuzione anche se non corrisposto, in quanto rientra tra le fattispecie già contemplate dalla deliberazione INPS n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con DM 7 ottobre 1993. Il relativo obbligo contributivo può essere assolto nel mese successivo a quello di maturazione.
La circolare chiarisce però che l’insorgenza dell’obbligo contributivo non limita il diritto del lavoratore a fruire successivamente delle ferie. Se le ferie vengono effettivamente godute in un momento successivo, il contributo già versato sulla parte di retribuzione riferita al compenso ferie non è più dovuto e deve essere recuperato dal datore di lavoro, con riduzione dell’imponibile dell’anno o del mese cui era stato imputato.
Il recupero nel flusso UniEmens avviene tramite una specifica variabile retributiva con causale FERIE, che consente di diminuire l’imponibile e recuperare, in tutto o in parte, la contribuzione già versata.
Fringe benefits
Ai sensi dell’art. 51, comma 3, del TUIR, non concorre al reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente non superiore a 258,23 euro nel periodo d’imposta; se il limite viene superato, l’intero valore concorre integralmente a formare reddito.
La legge di stabilità 2016 ha previsto che l’erogazione dei beni e servizi possa avvenire anche mediante documenti di legittimazione cartacei o elettronici con valore nominale. In sede di conguaglio, se il valore complessivo dei benefit supera il limite, l’azienda deve assoggettare a contribuzione l’intero importo, non solo la parte eccedente.
Il limite va determinato considerando anche i beni e servizi eventualmente erogati da precedenti datori di lavoro. Ai fini previdenziali, però, il datore che effettua il conguaglio versa i contributi solo sui fringe benefits da lui erogati, mentre ai fini fiscali l’IRPEF comprende anche i benefit del precedente datore.
Per il conguaglio, il datore:
- porta in aumento della retribuzione imponibile del mese di competenza l’importo dei fringe benefits da lui corrisposti, se il cumulo con quelli eventualmente già erogati da altri datori supera 258,23 euro ed essi non sono stati assoggettati a contribuzione nel corso dell’anno;
- trattiene al lavoratore la differenza della quota di contributo a suo carico non trattenuta in corso d’anno.
Auto aziendali ad uso promiscuo
Per la determinazione del fringe benefit relativo all’uso privato di veicoli aziendali concessi in uso promiscuo, il TUIR prevede un calcolo basato su una percorrenza annua convenzionale di 15.000 km, con una quota del 30% riferita all’uso privato. La misura del benefit è dunque calcolata applicando il 30% ai 15.000 km e valorizzando il risultato con le tariffe ACI.
Prestiti ai dipendenti
Per i prestiti erogati ai dipendenti, il compenso in natura è determinato assumendo il 50% della differenza tra:
- gli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento vigente al termine dell’anno;
- gli interessi calcolati al tasso effettivamente applicato.
La circolare precisa che il tasso di riferimento della Banca centrale europea è pari allo 0,00%.
Quote di TFR al Fondo di Tesoreria e relative sistemazioni
Le aziende soggette alle disposizioni della legge n. 296/2006 versano mensilmente al Fondo di Tesoreria le quote di TFR dovute, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro. In sede di conguaglio devono essere regolarizzate le differenze a debito o a credito relative alle somme versate e le connesse misure compensative.
Per le aziende costituite dopo il 31 dicembre 2006, gli obblighi nei confronti del Fondo di Tesoreria sorgono se, alla fine dell’anno solare, la media dei dipendenti occupati raggiunge il limite di 50 addetti. In tal caso, il versamento è dovuto anche per i mesi pregressi a partire dall’inizio dell’attività. Il pagamento delle somme dovute in sede di conguaglio di fine anno deve essere maggiorato del tasso di rivalutazione calcolato fino alla data dell’effettivo versamento, costituito dall’1,5% fisso più il 75% dell’aumento del costo della vita rilevato a fine anno, con il minimo dell’1,5% anche in caso di variazione ISTAT negativa.
Le aziende costituite nel corso del 2016 che al 31 dicembre 2016 hanno raggiunto il limite dei 50 addetti devono trasmettere l’apposita dichiarazione entro il termine di trasmissione della denuncia UniEmens relativa a febbraio 2017, quindi entro il 31 marzo 2017.
Rivalutazione del TFR versato al Fondo di Tesoreria e imposta sostitutiva
L’art. 2120 c.c. prevede che le quote annuali di TFR, ad eccezione di quella maturata nell’anno, siano incrementate al 31 dicembre con un tasso composto dall’1,5% fisso e dal 75% dell’aumento del costo della vita ISTAT. Lo stesso criterio vale anche per il TFR versato al Fondo di Tesoreria, che deve essere rivalutato a fine anno o alla cessazione del rapporto, con imputazione dell’incremento al singolo lavoratore al netto dell’imposta sostitutiva.
Il costo della rivalutazione resta a carico del Fondo di Tesoreria. Sulle somme rivalutate va versata all’Erario l’imposta sostitutiva prevista dall’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 47/2000, rideterminata al 17% con effetto dalle rivalutazioni decorrenti dal 1° gennaio 2016. Entro dicembre 2016, salvo conguaglio entro febbraio 2017, i datori di lavoro possono conguagliare l’importo dell’imposta versata sulla rivalutazione della quota accantonata presso il Fondo di Tesoreria. Per determinare l’ammontare, è possibile utilizzare un’indicazione presunta della rivalutazione basata sull’ultimo o penultimo indice ISTAT.
Per i lavoratori per i quali nel 2016 sono state versate quote di TFR al Fondo di Tesoreria, i datori di lavoro devono calcolare la rivalutazione separatamente da quella del TFR accantonato in azienda e determinare l’imposta sostitutiva del 17% secondo le modalità dell’Agenzia delle Entrate. L’importo versato a tale titolo è recuperato in sede di conguaglio con i contributi dovuti all’INPS; eventuali eccedenze possono essere restituite tramite le sezioni DenunciaIndividuale e DenunciaAziendale del flusso UniEmens.
Operazioni societarie e passaggio di lavoratori
Nelle ipotesi di operazioni societarie che comportino il passaggio di lavoratori ai sensi dell’art. 2112 c.c., e nei casi di cessione del contratto di lavoro, i conguagli dei contributi previdenziali devono essere effettuati dal datore di lavoro subentrante, che è anche tenuto al rilascio della certificazione CUD riferita alla retribuzione complessivamente percepita nell’anno.
Nel calcolo devono essere comprese anche le quote retributive soggette allo sgravio per erogazioni di secondo livello, le erogazioni liberali e i fringe benefits. La circolare raccomanda inoltre, nel passaggio di lavoratori da una matricola all’altra, l’utilizzo degli appositi codici "2" e "2T" con indicazione della matricola di provenienza. Dal 1° gennaio 2010 il datore subentrante può gestire correttamente le variabili retributive mediante il nuovo elemento UniEmens, valorizzando l’elemento con il codice dell’azienda di provenienza.
Recupero del contributo di solidarietà del 10% per la previdenza complementare
Sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse dal TFR e destinate alla previdenza complementare, si applica il contributo di solidarietà del 10% previsto dall’art. 9-bis del D.L. n. 103/1991, come richiamato dall’art. 16, comma 1, del D.Lgs. n. 252/2005. Una quota pari all’1% del gettito confluisce nel Fondo di garanzia di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 80/1992.
Se si rendono necessari recuperi su tale contribuzione, in sede di conguaglio o nel corso dell’anno, i datori di lavoro possono utilizzare i codici causale previsti nel flusso UniEmens:
- L938, per il recupero del contributo di solidarietà 10% ex art. 16 D.Lgs. n. 252/2005 per i lavoratori iscritti al F.P.L.D. e agli altri fondi gestiti dall’INPS;
- L939, per il recupero del contributo di solidarietà 10% relativo ai dirigenti industriali già iscritti all’ex INPDAI.
Punti principali
Termini di effettuazione dei conguagli
I conguagli relativi al 2016 possono essere effettuati con la denuncia di competenza di dicembre 2016, di gennaio 2017 e, per alcune fattispecie, anche di febbraio 2017. Per le quote TFR al Fondo di Tesoreria e per le misure compensative, è ammesso l’inserimento anche nella denuncia di febbraio 2017 senza oneri accessori. Per il personale iscritto al Fondo Pensioni Ferrovie dello Stato e al Fondo di quiescenza ex Ipost, la sistemazione della maggiorazione del 18% può avvenire anche con la denuncia di febbraio 2017.
Elementi variabili della retribuzione
Sono richiamate le variabili retributive disciplinate dal DM 7 ottobre 1993, da considerare secondo il principio di competenza per l’anno 2016 ma ai fini contributivi come retribuzione di gennaio 2017, salvo imponibili negativi da recuperare per l’effettivo importo. Tra gli eventi considerati rientrano straordinari, trasferte, malattia o maternità anticipate, riposi per allattamento, donatori di sangue, infortuni, permessi non retribuiti, astensioni dal lavoro, ferie non godute, congedi matrimoniali e integrazioni salariali non a zero ore. Le sistemazioni contributive devono avvenire entro il mese successivo a quello di riferimento.
Compilazione UniEmens per le variabili retributive
Per gestire variazioni in aumento e in diminuzione e gli imponibili negativi, il flusso UniEmens deve essere compilato con gli elementi previsti dal documento tecnico aggiornato. La circolare rinvia espressamente alle istruzioni tecniche per la valorizzazione degli elementi individuali necessari al recupero o alla regolarizzazione della contribuzione.
Massimale contributivo e pensionabile ex legge n. 335/1995
Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, o che hanno optato per il sistema contributivo, il massimale annuo 2016 è pari a 100.324,00 euro. Il massimale non è frazionabile mensilmente e vale anche in presenza di rapporto iniziato o cessato in corso d’anno; le retribuzioni di rapporti successivi si cumulano, mentre i redditi da lavoro subordinato non si cumulano con quelli da collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione Separata. Nel mese di superamento del tetto, la quota imponibile pensionistica va ridotta proporzionalmente, e nei mesi successivi l’imponibile è pari a zero.
Contributo aggiuntivo IVS dell’1%
L’aliquota aggiuntiva dell’1% si applica oltre la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per il 2016 è pari a 46.123,00 euro annui, cioè 3.844,00 euro mensili. La circolare richiama la necessità di operare i conguagli a credito o a debito quando vi siano rapporti successivi o simultanei nel corso dell’anno. In caso di denuncia di gennaio 2017, le variabili retributive non incidono sul tetto 2016, perché sono considerate retribuzione di gennaio 2017.
Compensi ferie non godute
Il compenso ferie non godute è soggetto a contribuzione anche se non materialmente corrisposto, e la relativa contribuzione può essere assolta nel mese successivo a quello di maturazione. Se le ferie sono poi effettivamente fruite in un periodo successivo, il contributo versato su tale compenso non è più dovuto e deve essere recuperato, con riduzione dell’imponibile dell’anno o del mese cui era stato imputato. Il recupero avviene tramite UniEmens con specifica variabile retributiva e causale FERIE.
Fringe benefits e auto aziendali
Il limite di esenzione dei fringe benefits è pari a 258,23 euro annui: se il valore complessivo supera il limite, l’intero valore concorre a formare reddito e base contributiva. Ai fini previdenziali il datore che effettua il conguaglio versa i contributi solo sui benefit da lui erogati, mentre ai fini fiscali si tiene conto anche di quelli del precedente datore. Per le auto ad uso promiscuo, il valore del fringe benefit si determina su una percorrenza convenzionale di 15.000 km annui, con applicazione del 30%.
Prestiti ai dipendenti
Per i prestiti concessi ai dipendenti, il compenso in natura si determina assumendo il 50% della differenza tra gli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento vigente a fine anno e quelli calcolati al tasso effettivamente applicato. La circolare ricorda che il tasso BCE di riferimento è pari allo 0,00%.
Fondo di Tesoreria e rivalutazione del TFR
Le quote di TFR dovute al Fondo di Tesoreria sono versate mensilmente, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto. In sede di conguaglio vanno sistemate le differenze a debito o a credito e regolarizzate le misure compensative. Il TFR versato al Fondo va rivalutato annualmente e l’imposta sostitutiva è fissata al 17% per le rivalutazioni decorrenti dal 1° gennaio 2016; l’importo può essere conguagliato entro febbraio 2017 e recuperato tramite UniEmens.
Operazioni societarie e passaggio di lavoratori
In caso di operazioni societarie o cessione del contratto ai sensi dell’art. 2112 c.c., il datore subentrante effettua i conguagli contributivi e rilascia la certificazione CUD sulla retribuzione complessivamente percepita nell’anno. Devono essere utilizzati gli appositi codici di passaggio tra matricole e, per la gestione delle variabili retributive, il nuovo elemento UniEmens con indicazione della matricola di provenienza.
Recupero del contributo di solidarietà per la previdenza complementare
Sulle contribuzioni o somme a carico del datore destinate alla previdenza complementare, diverse dal TFR, continua ad applicarsi il contributo di solidarietà del 10%. La circolare indica che eventuali recuperi possono essere effettuati nel flusso UniEmens con i codici causale L938 per i lavoratori iscritti al F.P.L.D. e altri fondi INPS, e L939 per i dirigenti industriali già iscritti all’ex Inpdai.
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