Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 234 del 30-12-2016

Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore della Confederazione Imprenditori del Mediterraneo (CONF.I.MED. sull’indennità ordinaria e di trattamento speciale di disoccupazione di cui beneficiari sono i lavoratori agricoli.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione sottoscritta il 1° dicembre 2016 tra INPS e CONF.I.MED. per consentire ai lavoratori agricoli beneficiari di indennità ordinaria o trattamento speciale di disoccupazione di versare, mediante trattenuta sulla prestazione, i contributi associativi dovuti all’Organizzazione. Sono disciplinate le modalità di delega, i termini di efficacia, i versamenti all’Organizzazione, il costo del servizio a carico della stessa, nonché le clausole di tutela dell’INPS e le ipotesi di sospensione o recesso. La parte finale contiene le istruzioni procedurali e contabili con l’istituzione di specifici conti di imputazione e la periodicità dei versamenti.

Convenzione INPS-CONF.I.MED. per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola

Convenzione INPS-CONF.I.MED. per i contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola

La circolare dà conto della convenzione sottoscritta il 1° dicembre 2016 tra INPS e la Confederazione Imprenditori del Mediterraneo (CONF.I.MED.), destinata a disciplinare la riscossione dei contributi associativi mediante trattenuta sulle prestazioni di disoccupazione agricola. Sono illustrate le modalità operative, gli obblighi delle parti, la durata dell’accordo e le relative scritture contabili.

Ambito di applicazione e beneficiari

La convenzione riguarda i lavoratori agricoli che percepiscono l’indennità ordinaria di disoccupazione o il trattamento speciale di disoccupazione agricola. Tali soggetti possono versare i contributi associativi dovuti all’Organizzazione sindacale stipulante tramite trattenuta sulla prestazione erogata dall’INPS.

Modalità di adesione e delega

L’adesione al sistema di trattenuta avviene tramite una delega trasmessa telematicamente all’INPS, compilata secondo il modulo allegato al modello di domanda della prestazione. La delega deve:

  • essere sottoscritta dal soggetto delegante;
  • essere accompagnata da copia del documento d’identità;
  • indicare la sigla CONF.I.MED.;
  • riportare l’importo del contributo dovuto, espressamente indicato nell’atto di delega.

La delega vale per l’anno cui si riferisce la prestazione richiesta e perde efficacia con il pagamento della prestazione. L’INPS non prende in considerazione le deleghe trasmesse dopo la presentazione della domanda di prestazione.

Revoca, annullamento e controversie

Se la prestazione viene revocata o annullata, l’Organizzazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già ricevute a titolo di contributo associativo trattenuto. In caso di contestazioni sull’effettivo e valido rilascio della delega, qualora l’Organizzazione risulti soccombente nel giudizio, essa deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, se insorgono controversie giudiziarie relative a questioni attinenti o connesse ai rapporti tra gli associati e l’Organizzazione, quest’ultima è tenuta a ristorare l’INPS delle spese sostenute, previa presentazione di nota specifica.

Versamento delle trattenute e servizi informativi

L’INPS versa all’Organizzazione l’importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, detratte le spese di cui all’art. 8 e le eventuali trattenute già versate e non dovute. I versamenti avvengono con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre.

Attraverso i servizi online e l’applicazione "Deleghe su disoccupazione e cig", l’Istituto mette a disposizione dell’Organizzazione:

  • gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con dati anagrafici e importo;
  • l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle organizzazioni sindacali;
  • l’invio delle fatture relative al costo del servizio;
  • le comunicazioni inerenti la convenzione.

Costo del servizio e facoltà di recesso

L’Organizzazione si impegna a corrispondere all’INPS un costo di servizio pari a € 0,80 per ciascuna delega. Le eventuali variazioni annuali del costo saranno oggetto di apposita comunicazione; dopo tale comunicazione, l’Organizzazione può recedere entro 60 giorni.

Responsabilità dell’INPS e limiti della convenzione

La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS. L’Istituto resta estraneo al rapporto associativo tra l’iscritto e l’Organizzazione e alle vicende ad esso relative. L’INPS è inoltre esonerato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, con particolare riferimento ai casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della trattenuta, anche se i pignoramenti risultano in corso o già eseguiti alla data di stipula.

Durata, rinnovo, sospensione e recesso dell’INPS

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza. L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione in presenza di contestazioni:

  • sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Organizzazione;
  • sul legittimo esercizio dei poteri statutari;
  • per perdita dei requisiti di legge necessari alla stipula;
  • quando sopravvengano disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale.

L’Istituto può recedere unilateralmente per gravi irregolarità contributive accertate a carico dell’Organizzazione, nonché in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’INPS.

Istruzioni procedurali e contabili

Per la rilevazione contabile dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni di disoccupazione agricola e dei relativi versamenti a favore di CONF.I.MED. sono istituiti i seguenti conti:

  • GPA25596: imputazione dei contributi associativi trattenuti sull’indennità ordinaria e sul trattamento speciale di disoccupazione agricola;
  • GPA11596: rilevazione del debito verso CONF.I.MED., da movimentare in contropartita del conto esistente GPA35042.

Le somme relative al rimborso delle spese per il servizio di esazione, da trattenere sulle somme da versare alla Confederazione, devono essere imputate al conto esistente GPA24042. I versamenti delle somme trattenute, da registrare in DARE del conto GPA11596, devono essere eseguiti con la periodicità prevista dall’art. 6 della convenzione.

Sede legale

La sede legale della Confederazione Imprenditori del Mediterraneo (CONF.I.MED.) è indicata in viale Mario Rapisardi n. 348, Catania (CT).

Punti principali

Ambito della convenzione e soggetti interessati

La convenzione consente ai lavoratori agricoli che percepiscono indennità ordinaria di disoccupazione o trattamento speciale di disoccupazione di versare i contributi associativi a favore di CONF.I.MED. tramite trattenuta sulle prestazioni INPS. La sigla da indicare nelle deleghe è CONF.I.MED.

Modalità di rilascio della delega

L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite trasmissione telematica all’INPS di una delega predisposta nel modulo allegato al modello di domanda della prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal delegante e accompagnata da copia del documento d’identità. Le deleghe pervenute dopo la domanda di prestazione non sono considerate valide. La delega vale per l’anno cui si riferisce la prestazione richiesta e si esaurisce con il pagamento della prestazione.

Gestione delle revoche, annullamenti e controversie

In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Organizzazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già ricevute a titolo di contributo trattenuto. Se sorgono controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega e l’Organizzazione risulta soccombente, essa deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. In caso di controversie giudiziarie connesse ai rapporti tra associati e Organizzazione, quest’ultima deve ristorare l’INPS delle spese sostenute, su presentazione di nota specifica.

Versamenti all’Organizzazione e servizi informativi

L’INPS versa a CONF.I.MED. l’importo delle trattenute effettuate, al netto delle spese di cui all’art. 8 e di eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre. Tramite l’applicazione online "Deleghe su disoccupazione e cig" l’Istituto mette a disposizione gli elenchi dei nominativi con dati anagrafici e importi trattenuti, oltre all’elenco dei pagamenti telematici effettuati. La stessa applicazione è utilizzata anche per l’invio delle fatture relative al costo del servizio e delle comunicazioni inerenti la convenzione.

Costo del servizio e facoltà di recesso

CONF.I.MED. deve corrispondere all’INPS un costo del servizio pari a € 0,80 per singola delega. Le variazioni annuali del costo saranno comunicate dall’Istituto; a seguito della comunicazione, l’Organizzazione può recedere entro 60 giorni.

Limiti di responsabilità dell’INPS e clausole di tutela

L’applicazione della convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra lavoratore e Organizzazione e alle vicende connesse. L’Istituto è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, compresi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’Organizzazione, anche se relativi a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.

Durata, rinnovo, sospensione e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017; la richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o se intervengono nuove disposizioni normative/regolamentari che rendano opportuno un nuovo testo. L’Istituto può recedere unilateralmente per gravi irregolarità contributive accertate o, comunque, in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’INPS.

Istruzioni procedurali e contabili

Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e dei versamenti a favore di CONF.I.MED. sono istituiti i conti GPA25596, per l’imputazione dei contributi trattenuti, e GPA11596, per la rilevazione del debito verso l’Organizzazione in contropartita del conto GPA35042. Il rimborso delle spese per il servizio di esazione deve essere imputato al conto GPA24042. I versamenti delle somme trattenute devono essere effettuati con la periodicità prevista dall’art. 6 della convenzione.

Sede legale dell’Organizzazione

La sede legale di CONF.I.MED. è indicata in viale Mario Rapisardi n. 348, Catania (CT).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.