Circolare numero 231 del 30-12-2016
Variazione allo 0,1% del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2017. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, con decreto del MEF pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il saggio degli interessi legali è fissato allo 0,1% annuo dal 1° gennaio 2017. La nuova misura incide sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, ma solo per i contributi con scadenza dal 1° gennaio 2017; per le posizioni debitorie pregresse si applicano i tassi vigenti alle rispettive decorrenze. La circolare chiarisce inoltre che il tasso dello 0,1% si applica alle prestazioni pensionistiche poste in pagamento dall’Istituto dal 1° gennaio 2017.
Aumento/determinazione del saggio di interesse legale allo 0,1% dal 1° gennaio 2017 e relativi riflessi contributivi e pensionistici
Variazione del saggio di interesse legale allo 0,1% dal 1° gennaio 2017
La circolare dà conto della nuova misura del saggio degli interessi legali fissata dal Decreto 7 dicembre 2016 del Ministro dell’Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2016. Dal 1° gennaio 2017 il tasso legale è pari allo 0,1% annuo, con effetti sia in materia contributiva sia in relazione alle prestazioni pensionistiche.
Quadro normativo di riferimento
Il richiamo principale è all’art. 1284 del codice civile, che disciplina il saggio degli interessi legali. La circolare richiama inoltre l’art. 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede la riduzione delle sanzioni civili alla misura degli interessi legali nei casi disciplinati dal comma 8 del medesimo articolo. Viene anche richiamata la circolare Inps n. 88 del 9 maggio 2002 in nota.
Riflessi sulle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento contributivo
La nuova misura dello 0,1% incide sul calcolo delle somme aggiuntive collegate all’omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nei casi in cui operi la riduzione delle sanzioni civili prevista dalla legge. La circolare precisa che tale riduzione è subordinata all’integrale pagamento dei contributi dovuti.
Nel caso di domanda di pagamento dilazionato, il requisito dell’integrale pagamento si considera soddisfatto solo a seguito dell’accoglimento della domanda, che presuppone il rispetto dei requisiti di correntezza e regolarità dei versamenti dovuti.
Decorrenza applicativa per i contributi
La misura dello 0,1% si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2017. Per le esposizioni debitorie già pendenti alla medesima data, il calcolo degli interessi deve essere effettuato tenendo conto delle variazioni del tasso legale intervenute nel tempo, applicando i tassi vigenti alle rispettive decorrenze.
Effetti sulle prestazioni pensionistiche
Il provvedimento produce effetti anche con riferimento alle somme poste in pagamento dall’Istituto dal 1° gennaio 2017. Per tale ragione, la misura dell’interesse dello 0,1% si applica alle prestazioni pensionistiche in pagamento da quella data.
Punti principali
Nuova misura del saggio di interesse legale
Il Decreto 7 dicembre 2016 del Ministro dell’Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2016, stabilisce che dal 1° gennaio 2017 il saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 c.c. è pari allo 0,1% annuo.
Effetti sul calcolo delle somme aggiuntive contributive
La misura dell’0,1% rileva per la riduzione delle sanzioni civili prevista dall’art. 116, comma 15, della legge n. 388/2000, subordinatamente all’integrale pagamento dei contributi dovuti. In caso di domanda di pagamento dilazionato, la condizione si considera realizzata solo dopo l’accoglimento della domanda, che richiede correntezza e regolarità dei versamenti.
Decorrenza per i contributi e gestione dei debiti pregressi
Lo 0,1% si applica ai contributi con scadenza di pagamento dal 1° gennaio 2017. Per le esposizioni debitorie già pendenti a tale data, gli interessi vanno calcolati applicando i diversi tassi legali via via vigenti alle rispettive decorrenze.
Incidenza sulle prestazioni pensionistiche
Il nuovo tasso produce effetti anche sulle somme poste in pagamento dall’Istituto dal 1° gennaio 2017: l’interesse dello 0,1% si applica alle prestazioni pensionistiche in pagamento da tale data.
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