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Circolare

Circolare numero 235 del 30-12-2016

Premessa. 1. Integrazioni salariali ordinarie. 2. Assegno ordinario e assegno di solidarieta' a carico dei Fondi di solidarietà. 3. Ammortizzatori in deroga.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce le istruzioni interpretative per applicare l’art. 45 del D.L. 189/2016, come convertito, con riferimento alle agevolazioni per i lavoratori e i datori di lavoro dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016. Vengono chiariti competenza territoriale, deroghe ai termini e alle procedure per la cassa integrazione ordinaria, regole per assegno ordinario e assegno di solidarietà dei fondi, nonché il funzionamento degli ammortizzatori sociali in deroga e dell’indennità una tantum per autonomi, co.co.co. e assimilati. Sono inoltre richiamati i limiti di spesa, il ruolo delle Regioni e dell’INPS e la futura emanazione di istruzioni operative dopo la convenzione tra Ministeri e Regioni.

Misure di sostegno al reddito per i lavoratori dei Comuni colpiti dal sisma 2016 (art. 45 D.L. 189/2016)

Misure di sostegno al reddito per i lavoratori colpiti dagli eventi sismici del 2016

La circolare fornisce le indicazioni applicative dell’art. 45 del D.L. n. 189/2016, come convertito dalla L. n. 229/2016, con riferimento alle misure di sostegno al reddito per i lavoratori e i datori di lavoro dei Comuni colpiti dal sisma del 2016. Le istruzioni riguardano la cassa integrazione guadagni ordinaria, gli assegni dei Fondi di solidarietà e gli ammortizzatori sociali in deroga, tenendo conto degli elenchi dei Comuni interessati riportati negli allegati 1 e 2.

Quadro normativo

La circolare richiama, in premessa, che il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 è stato convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229. Viene altresì precisato che il D.L. 11 novembre 2016, n. 205 è stato abrogato dall’art. 1 della legge di conversione, restando però validi gli atti e i provvedimenti già adottati e fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla sua base.

Integrazioni salariali ordinarie: competenza territoriale

Per individuare la sede INPS competente si confermano i criteri ordinari già in uso:

  • se l’unità produttiva è nella stessa provincia della sede aziendale, la domanda va presentata alla sede INPS presso cui è iscritta l’azienda;
  • se l’unità produttiva è in una provincia diversa, è competente la sede INPS della provincia in cui è ubicata l’unità produttiva;
  • se l’unità produttiva è fuori provincia e situata in area metropolitana o in una provincia con almeno un’Agenzia complessa, la competenza spetta rispettivamente alla Direzione metropolitana o alla Direzione provinciale;
  • se il cantiere non è qualificabile come unità produttiva, resta competente la sede INPS presso cui è iscritta l’azienda.

CIG ordinaria: deroghe a termini, procedure e limiti

Per gli eventi sismici indicati, i datori di lavoro sono dispensati dal rispetto del termine di presentazione delle domande di CIG ordinaria previsto dall’art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 148/2015, con decorrenza dal 24 agosto 2016 per i Comuni dell’allegato 1 e dal 26 ottobre 2016 per i Comuni dell’allegato 2. La deroga si estende, secondo i chiarimenti ministeriali, anche alla CIG ordinaria del settore agricolo di cui all’art. 15 della L. n. 457/1972.

È inoltre escluso l’obbligo di osservare la procedura di informazione e consultazione sindacale prevista dall’art. 14 del D.Lgs. n. 148/2015.

Quanto ai limiti di fruizione, i periodi concessi per effetto del sisma non si computano nelle durate massime complessive di cui all’art. 4, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 148/2015. Per il limite delle 52 settimane nel biennio mobile si applica l’art. 12, comma 4, del medesimo decreto: i periodi richiesti per sisma, qualificato come evento oggettivamente non evitabile, non sono conteggiati, salvo il caso delle imprese di cui all’art. 10, lettere m), n) e o). Resta invece fermo il computo ai fini del limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile di cui all’art. 12, comma 5.

La circolare chiarisce anche l’applicazione dell’art. 8 del D.M. 15 aprile 2016, n. 95442:

  • il comma 1 si riferisce alle domande di integrazione salariale ordinaria con causale sisma per il periodo tra l’evento e l’esito del sopralluogo sull’agibilità;
  • il comma 2 si applica ai periodi successivi al sopralluogo della pubblica autorità che abbia attestato l’impraticabilità dei locali.

CIG ordinaria: pagamento diretto

In caso di documentate difficoltà finanziarie, la sede INPS territorialmente competente può autorizzare, su richiesta aziendale, il pagamento diretto, previo esame dell’indice di liquidità, che deve risultare negativo e inferiore all’unità.

Per le imprese colpite dal sisma, qualora non sia possibile produrre documentazione idonea a dimostrare le gravi difficoltà finanziarie, è sufficiente che la relazione tecnica contenga la dichiarazione dell’impossibilità di produrre tale documentazione e della difficoltà ad anticipare i trattamenti ai dipendenti. In tali casi, la dichiarazione è da sola idonea a consentire il pagamento diretto della prestazione.

Assegno ordinario e assegno di solidarietà dei Fondi

Per le domande di assegno ordinario e di assegno di solidarietà presentate in conseguenza del sisma, l’art. 45 deroga ai termini di presentazione previsti dagli artt. 30, comma 2, e 31, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 148/2015. Ne deriva che:

  • le istanze possono essere presentate anche oltre 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa;
  • la domanda di assegno di solidarietà non deve necessariamente essere presentata entro 7 giorni dalla data dell’accordo sindacale.

Inoltre, i datori di lavoro aderenti ai Fondi di solidarietà sono dispensati dagli obblighi di informazione e consultazione sindacale di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 148/2015, ferma restando l’eventuale applicazione di ulteriori obblighi previsti dai singoli decreti istitutivi.

Destinatari, plessi organizzativi e documentazione per i Fondi

La misura si applica ai datori di lavoro con unità produttive operanti, alla data degli eventi sismici, nei territori del cratere individuati dagli allegati 1 e 2. L’esenzione è estesa anche ai plessi organizzativi non qualificabili come unità produttive, quali cantieri temporanei, filiali o agenzie, purché operanti nei territori interessati.

In quest’ultimo caso, alla domanda deve essere allegata una dichiarazione di responsabilità resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante che i lavoratori per i quali si richiede l’integrazione salariale svolgono attività nel plesso colpito dall’evento sismico, utilizzando il modello allegato 3.

Per l’assegno ordinario, l’azienda può invocare la causale "eventi transitori e non imputabili" e utilizzare la scheda causale dell’allegato 8 della circolare INPS n. 139/2016, che ricomprende anche il sisma tra le fattispecie determinate da forza maggiore o ordine della pubblica autorità.

Ammortizzatori sociali in deroga

L’art. 45 prevede, nei limiti di 124,5 milioni di euro per l’anno 2016, un’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con contribuzione figurativa, riconosciuta a decorrere dal 24 agosto 2016 per i Comuni dell’allegato 1 e dal 26 ottobre 2016 per i Comuni dell’allegato 2. Il trattamento non può comunque essere corrisposto oltre il 31 dicembre 2016.

L’indennità spetta a:

  • lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare in tutto o in parte l’attività lavorativa a causa del sisma, dipendenti da aziende o da soggetti diversi dalle imprese operanti nei Comuni interessati, quando non trovano applicazione le normali disposizioni sugli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;
  • lavoratori di cui alla lettera precedente impossibilitati a recarsi al lavoro, anche perché impegnati nella cura di familiari conviventi, per infortunio o malattia conseguente al sisma.

Per il settore agricolo, l’indennità è riconosciuta per le ore di riduzione o sospensione dell’attività nei limiti previsti dall’art. 1 del decreto-legge richiamato e non è equiparabile a lavoro ai fini della disoccupazione agricola. Per i lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro, l’indennità è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione, entro il periodo previsto e comunque per un massimo di trenta giornate di retribuzione.

L’onere di 124,5 milioni di euro per il 2016 grava sul Fondo sociale per l’occupazione e formazione di cui all’art. 18, comma 1, lett. a), del D.L. n. 185/2008, convertito dalla L. n. 2/2009.

Indennità una tantum per autonomi, co.co.co. e agenti

Il comma 4 dell’art. 45 prevede una indennità una tantum di 5.000 euro, nel rispetto della normativa europea e nazionale sugli aiuti di Stato, a favore di:

  • collaboratori coordinati e continuativi;
  • titolari di rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale;
  • lavoratori autonomi, compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza.

Il beneficio spetta a chi abbia dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi sismici e operi esclusivamente, oppure prevalentemente per agenti e rappresentanti, in uno dei Comuni degli allegati 1 e 2. L’indennità è prevista per il 2016, entro il limite di 134,8 milioni di euro, con copertura finanziaria ai sensi dell’art. 52 del D.L. n. 189/2016.

Autorizzazione regionale, erogazione INPS e convenzione

Le indennità previste dai commi 1 e 4 sono autorizzate dalle Regioni interessate, entro le risorse disponibili pari complessivamente a 259,3 milioni di euro per il 2016. L’INPS provvede al riconoscimento e all’erogazione delle prestazioni, oltre che al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, trasmettendo i risultati del monitoraggio ai Ministri del lavoro e dell’economia.

È prevista la sottoscrizione di una convenzione tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e i Governatori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. La convenzione è finalizzata alla ripartizione delle risorse tra le Regioni coinvolte, alla definizione delle condizioni e dei limiti per l’autorizzazione e l’erogazione delle prestazioni e alla successiva decretazione regionale relativa ai benefici dell’art. 45, commi da 1 a 4.

A valle della sottoscrizione della convenzione, l’Istituto emanerà le istruzioni operative per la gestione delle domande e la liquidazione delle indennità.

Punti principali

Contesto normativo e ambito della circolare

La circolare si colloca nel quadro del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229. Viene richiamata l’abrogazione del D.L. 11 novembre 2016, n. 205, con salvezza degli atti, dei provvedimenti già adottati e dei rapporti giuridici sorti sulla sua base. Le istruzioni riguardano l’art. 45 del D.L. 189/2016, relativo alle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dei Comuni colpiti dal sisma del 2016, sulla base degli elenchi dei Comuni riportati negli allegati 1 e 2.

Cassa integrazione guadagni ordinaria: competenza territoriale

Per l’individuazione della sede INPS competente si confermano i criteri ordinari. Se l’unità produttiva è nella stessa provincia della sede dell’azienda, la domanda va presentata alla sede INPS presso cui è iscritta l’azienda. Se l’unità produttiva è in una provincia diversa, è competente la sede INPS della provincia in cui si trova l’unità produttiva. Se l’unità produttiva è fuori provincia e si trova in area metropolitana o in una provincia con almeno un’Agenzia complessa, è competente rispettivamente la Direzione metropolitana o la Direzione provinciale. Se il cantiere non è qualificabile come unità produttiva, resta competente la sede INPS presso cui è iscritta l’azienda.

Cassa integrazione ordinaria: deroghe a termini e procedure

Per gli eventi sismici indicati, i datori di lavoro sono dispensati dal rispetto del termine di presentazione previsto dall’art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 148/2015, con decorrenza dal 24 agosto 2016 per i Comuni dell’allegato 1 e dal 26 ottobre 2016 per i Comuni dell’allegato 2. La deroga, secondo i chiarimenti ministeriali, vale anche per la cassa integrazione ordinaria del settore agricolo di cui all’art. 15 della L. n. 457/1972. Inoltre, non si applica l’obbligo di osservare il procedimento di informazione e consultazione sindacale di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 148/2015.

Cassa integrazione ordinaria: limiti di fruizione e art. 8 D.M. 95442/2016

I periodi concessi per effetto del sisma non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dall’art. 4, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 148/2015. Per il limite delle 52 settimane nel biennio mobile si applica l’art. 12, comma 4, del medesimo decreto: i periodi richiesti per sisma, qualificato come evento oggettivamente non evitabile, non si computano, salvo che siano richiesti dalle imprese di cui all’art. 10, lettere m), n) e o). Restano invece computati ai fini del limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile di cui all’art. 12, comma 5. La circolare precisa anche l’applicazione dell’art. 8 del D.M. 15 aprile 2016, n. 95442: il comma 1 riguarda il periodo tra l’evento e l’esito del sopralluogo di agibilità, mentre il comma 2 si applica ai periodi successivi al sopralluogo della pubblica autorità che abbia attestato l’impraticabilità dei locali.

Cassa integrazione ordinaria: pagamento diretto

In presenza di documentate difficoltà finanziarie, la sede INPS può autorizzare, su richiesta aziendale, il pagamento diretto previa analisi dell’indice di liquidità, che deve risultare negativo e inferiore all’unità. Per le imprese colpite dal sisma, se non è possibile produrre la documentazione attestante le gravi difficoltà finanziarie, è sufficiente una dichiarazione nella relazione tecnica che attesti tale impossibilità e la difficoltà ad anticipare i trattamenti ai dipendenti; in tali casi, la sola dichiarazione è idonea a ottenere il pagamento diretto.

Assegno ordinario e assegno di solidarietà dei Fondi

Per le domande di assegno ordinario e di assegno di solidarietà, presentate in conseguenza del sisma, sono derogati i termini di cui agli artt. 30, comma 2, e 31, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 148/2015. Le domande possono quindi essere presentate anche oltre i 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e, per l’assegno di solidarietà, non è necessario rispettare il termine dei sette giorni dalla data dell’accordo sindacale. È inoltre escluso, al momento della domanda, l’onere di attestare l’avvenuto esperimento dell’informazione e consultazione sindacale, fermo restando il rispetto di eventuali obblighi previsti dai singoli decreti istitutivi.

Assegno ordinario e solidarietà: destinatari e documentazione

La disciplina si applica ai datori di lavoro con unità produttive operanti, alla data degli eventi sismici, nei territori del cratere indicati negli allegati 1 e 2. L’esenzione vale anche per plessi organizzativi non qualificabili come unità produttive, come cantieri temporanei, filiali o agenzie, se operanti nei territori colpiti. In tali casi, la domanda deve essere accompagnata da una dichiarazione di responsabilità ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante che i lavoratori interessati svolgono attività nel plesso colpito dall’evento sismico, secondo il modello allegato 3. Per l’assegno ordinario può essere indicata la causale "eventi transitori e non imputabili" mediante la scheda causale di cui all’allegato 8 della circolare INPS n. 139/2016.

Ammortizzatori sociali in deroga: beneficiari e importi

L’art. 45 prevede, entro il limite di 124,5 milioni di euro per il 2016, un’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con contribuzione figurativa, a decorrere dal 24 agosto 2016 per i Comuni dell’allegato 1 e dal 26 ottobre 2016 per i Comuni dell’allegato 2, comunque non oltre il 31 dicembre 2016. Il beneficio spetta ai lavoratori del settore privato, compreso il settore agricolo, impossibilitati a lavorare in tutto o in parte a causa del sisma, dipendenti da aziende o soggetti diversi dalle imprese operanti nei Comuni interessati, per i quali non trovano applicazione le ordinarie disposizioni sugli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Spetta anche ai lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro, anche perché impegnati nella cura di familiari conviventi, per infortunio o malattia conseguenti al sisma. Per il settore agricolo, l’indennità è riconosciuta per le ore di riduzione o sospensione dell’attività e non è equiparabile a lavoro ai fini della disoccupazione agricola; per i lavoratori di cui alla seconda ipotesi, spetta per le giornate di mancata prestazione entro il periodo previsto e comunque entro il limite massimo di trenta giornate di retribuzione.

Indennità una tantum per autonomi e parasubordinati

Il comma 4 dell’art. 45 prevede un’indennità una tantum di 5.000 euro, nel rispetto della normativa europea e nazionale sugli aiuti di Stato, per collaboratori coordinati e continuativi, titolari di rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale, lavoratori autonomi e titolari di attività di impresa e professionali iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza. Il beneficio spetta a chi abbia dovuto sospendere l’attività a causa del sisma e operi esclusivamente, oppure prevalentemente nel caso di agenti e rappresentanti, in uno dei Comuni degli allegati 1 e 2. L’indennità è riconosciuta per il 2016 entro il limite di 134,8 milioni di euro, a carico delle risorse previste dall’art. 52 del D.L. n. 189/2016.

Ruolo delle Regioni e dell’INPS

Le indennità di cui ai commi 1 e 4 sono autorizzate dalle Regioni interessate, nei limiti delle risorse complessive pari a 259,3 milioni di euro per il 2016. L’INPS provvede al riconoscimento ed erogazione delle prestazioni e al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, trasmettendo gli esiti ai Ministri del lavoro e dell’economia. È inoltre prevista la sottoscrizione di una convenzione tra i Ministri competenti e i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, finalizzata alla ripartizione delle risorse, alla definizione delle condizioni e dei limiti per autorizzazione ed erogazione delle prestazioni e alla successiva decretazione regionale. Dopo la convenzione, l’INPS emanerà istruzioni operative per la gestione e la liquidazione delle indennità.

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