Circolare numero 232 del 30-12-2016
Si forniscono le istruzioni operative all’applicazione della convenzione stipulata tra INPS e CONFEDERAZIONE IMPRENDITORI DEL MEDITERRANEO (CONF.I.MED.), per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione stipulata con CONFEDERAZIONE IMPRENDITORI DEL MEDITERRANEO (CONF.I.MED.) per la trattenuta e riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni, valida fino al 31 dicembre 2017 e rinnovabile con richiesta almeno 90 giorni prima della scadenza. Vengono riepilogati i soggetti che possono rilasciare la delega, le modalità di rilascio, decorrenza e revoca, la misura del contributo, i costi del servizio, le clausole di esonero da responsabilità e le istruzioni contabili con i relativi conti da utilizzare.
Convenzione INPS-CONF.I.MED. per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
Convenzione INPS-CONF.I.MED. per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
La circolare disciplina la convenzione stipulata con la Confederazione Imprenditori del Mediterraneo (CONF.I.MED.) per la trattenuta dei contributi sindacali sulle pensioni. Vengono indicati i soggetti ammessi, le modalità di rilascio e di revoca della delega, la misura del contributo, gli aspetti economici e contabili, nonché le clausole di tutela dell’Istituto.
Durata della convenzione e rinnovo
La convenzione è stata sottoscritta il 1° dicembre 2016 ed è stata approvata con determinazione n. 127 del 30 luglio 2014. La validità è fissata fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve essere presentata almeno 90 giorni prima della scadenza.
Soggetti che possono rilasciare la delega
L’articolo 1 della convenzione individua i pensionati che possono aderire al servizio di riscossione mediante trattenuta sulla pensione. Possono rilasciare la delega:
- i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
- i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS;
- per effetto del rinvio dell’art. 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364, anche i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate dalla Gestione Dipendenti Pubblici.
Resta esclusa l’applicazione della norma ai titolari di pensione o assegno sociale, poiché il riferimento normativo riguarda solo le pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio della delega
La delega deve essere compilata secondo il testo predisposto dall’Istituto, nel quale devono essere indicati:
- la misura del contributo;
- le autorizzazioni necessarie per il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03.
La delega deve essere sottoscritta dal titolare della pensione e deve riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido. La trasmissione all’INPS avviene con modalità telematica, secondo le specifiche tecniche fornite dall’Istituto. L’Organizzazione sindacale deve inoltre trasmettere la delega in formato digitale e conservare l’originale firmato.
Decorrenza della delega
La convenzione distingue tra delega presentata insieme alla domanda di pensione e delega presentata successivamente da un soggetto già pensionato.
Se la delega è contestuale alla domanda di pensione, produce effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa. I dati vengono inviati all’INPS con le stesse modalità telematiche previste per la domanda di prestazione.
Se la delega è rilasciata da una persona già titolare di pensione, essa produce effetto:
- dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della delega;
- per i trattamenti pensionistici amministrati dalla Gestione Dipendenti Pubblici, dal primo giorno utile ai fini della lavorazione informatizzata della rata corrente.
Revoca della delega
L’associato può comunicare direttamente all’INPS la propria volontà di revocare la delega. L’Istituto procede quanto prima all’elaborazione della domanda.
Nel caso in cui pervenga una nuova delega relativa a una prestazione sulla quale è già attiva una delega verso un’altra Organizzazione, la nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente. La revoca deve contenere l’indicazione dell’Organizzazione revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante.
La revoca della delega alla riscossione della quota associativa ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.
Misura del contributo sindacale
Il contributo sindacale è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote sono fissate come segue:
- 0,50% sugli importi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
- 0,40% sugli importi eccedenti il trattamento minimo e non eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo FPLD;
- 0,35% sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo FPLD.
Rapporti finanziari, spese e rimesse
Gli articoli 6 e 7 della convenzione regolano i rapporti finanziari e i relativi adempimenti, previsti a livello centrale tra la Direzione Generale e l’Organizzazione sindacale.
I costi del servizio di riscossione, fissati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono i seguenti:
- nuova delega su domanda di pensione: € 0,04;
- nuova delega su pensione esistente: € 0,74;
- revoca delega telematizzata: € 0,74;
- variazione (revoca + acquisizione nuova delega): € 1,48;
- gestione delega: € 0,04.
Esonero da responsabilità e tutele dell’Istituto
La convenzione precisa che dall’applicazione dell’accordo non devono derivare oneri aggiuntivi a carico dell’INPS. L’Istituto resta estraneo al rapporto associativo tra il pensionato e l’Organizzazione sindacale e alle relative vicende.
L’INPS è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, in particolare:
- in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’associazione stipulante o di strutture associate, anche per pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula;
- nelle controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, con obbligo dell’Associazione soccombente di rimborsare all’interessato la ritenuta operata;
- nelle controversie giudiziarie relative ai rapporti tra gli associati e l’associazione, con impegno dell’Associazione a ristorare l’INPS delle spese sostenute su semplice presentazione di nota specifica.
L’Istituto si riserva inoltre la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione qualora sorgano contestazioni su denominazione, acronimo o logo dell’Associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, in caso di perdita dei requisiti richiesti dalla legge o se intervengano disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale.
È infine prevista la facoltà di recesso unilaterale dell’INPS in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Codice INPS e istruzioni contabili
All’Associazione è attribuito il codice INPS BG.
Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per contributi sindacali sulle pensioni sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25595: imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
- GPA27595: imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti.
Tali conti sono movimentabili esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione delle pensioni pagate.
È inoltre istituito il conto GPA11595 per la rilevazione del debito verso l’Organizzazione sindacale per i contributi trattenuti e per l’imputazione del pagamento. Gli accrediti a favore del sindacato restano imputati al conto già in uso GPA35041.
I conti indicati sono movimentabili dalla procedura dei pagamenti accentrati alle Organizzazioni sindacali per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni. I rapporti finanziari con l’Organizzazione saranno definiti, come di consueto, direttamente dalla Direzione generale.
Punti principali
Oggetto e durata della convenzione
La convenzione con CONF.I.MED. è stata sottoscritta il 1° dicembre 2016 ed è stata approvata con determinazione n. 127 del 30 luglio 2014. Riguarda la riscossione dei contributi su pensioni dovuti dagli iscritti. La validità è fissata fino al 31 dicembre 2017; l’eventuale richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.
Soggetti legittimati a rilasciare la delega
Possono aderire i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’AGO dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS. La facoltà si estende anche ai titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate dalla Gestione Dipendenti Pubblici. Sono esclusi pensione e assegno sociale, perché la norma richiamata si riferisce alle sole pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio, decorrenza e trasmissione della delega
La delega deve essere compilata sul modello predisposto dall’Istituto, con indicazione della misura del contributo e delle autorizzazioni privacy ai sensi del D.Lgs. 196/03. Deve essere sottoscritta dal pensionato e accompagnata dagli estremi di un documento di identità valido. Se presentata insieme alla domanda di pensione, decorre dalla data di decorrenza del trattamento; se presentata da un pensionato già titolare, produce effetti dalla prima rata non estratta alla data di ricezione, ovvero, per la Gestione Dipendenti Pubblici, dal primo giorno utile per la lavorazione informatizzata della rata corrente. I dati della delega devono essere inviati telematicamente all’INPS secondo le specifiche tecniche dell’Istituto; l’Organizzazione deve trasmettere in formato digitale la delega acquisita e conservare l’originale firmato.
Revoca della delega
L’associato può comunicare direttamente all’INPS la revoca della delega. Se arriva una nuova delega su una prestazione per la quale è già attiva un’altra delega, la nuova produce effetti solo dopo la revoca della precedente, con indicazione dell’organizzazione revocata e del documento di identità del revocante. La revoca ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.
Misura del contributo sindacale
Il contributo è calcolato sulle singole rate lorde di pensione, compresa la tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote sono: 0,50% fino alla misura del trattamento minimo FPLD; 0,40% sulla quota eccedente il minimo e fino al doppio del minimo FPLD; 0,35% sulla quota eccedente il doppio del minimo FPLD.
Rapporti finanziari, costi e responsabilità
I rapporti finanziari e gli adempimenti sono gestiti a livello centrale tra Direzione generale e Organizzazione sindacale. I costi del servizio, fissati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono distinti per tipo di operazione: nuova delega su domanda di pensione, nuova delega su pensione esistente, revoca telematizzata, variazione con revoca e nuova acquisizione, gestione delega. L’INPS resta estraneo al rapporto associativo e non deve subire oneri aggiuntivi; viene inoltre esonerato da responsabilità per le vicende della convenzione, per eventuali pignoramenti presso terzi e per controversie sul rilascio della delega o sui rapporti associativi, con obbligo dell’associazione di rimborsare somme e spese nei casi previsti.
Facoltà di sospensione o recesso dell’INPS
L’Istituto può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo dell’associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o se sopravvengono norme che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale. È inoltre prevista la facoltà di recesso unilaterale in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’INPS.
Codice INPS e istruzioni contabili
Per l’associazione è attribuito il codice INPS BG. Ai fini contabili vengono istituiti i conti GPA25595 e GPA27595 per i contributi trattenuti rispettivamente sulle pensioni pagate nell’anno in corso e negli anni precedenti, oltre al nuovo conto GPA11595 per rilevare il debito verso l’organizzazione e il pagamento. Gli accrediti a favore del sindacato continuano a essere imputati al conto GPA35041. I conti sono movimentati dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici e dai pagamenti accentrati alle organizzazioni sindacali; i rapporti finanziari saranno definiti dalla Direzione generale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 30 dic 2016Circolare numero 231 del 30-12-2016
- Circolare · 30 dic 2016Circolare numero 233 del 30-12-2016
- Circolare · 30 dic 2016Circolare numero 234 del 30-12-2016
- Circolare · 30 dic 2016Circolare numero 235 del 30-12-2016
- Circolare · 30 dic 2016Circolare numero 236 del 30-12-2016
- Circolare · 30 dic 2016Circolare numero 237 del 30-12-2016
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →