Circolare numero 233 del 30-12-2016
Si forniscono le istruzioni operative all’applicazione della convenzione stipulata tra INPS e SINDACATO NAZIONALE PENSIONATI E LAVORATORI (S.NA.P.E.L.), per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta con il S.NA.P.E.L. per la trattenuta in pensione dei contributi sindacali degli iscritti, valida fino al 31 dicembre 2017. Vengono chiariti i soggetti che possono rilasciare la delega, le modalità di conferimento, la decorrenza e la revoca, la misura del contributo, i costi del servizio, le clausole di esonero da responsabilità e le istruzioni contabili con i relativi conti da utilizzare.
Convenzione INPS-S.NA.P.E.L. per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
Convenzione INPS-S.NA.P.E.L. per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
La circolare dà conto della convenzione stipulata con il SINDACATO NAZIONALE PENSIONATI E LAVORATORI (S.NA.P.E.L.) per la riscossione, mediante trattenuta sulla pensione, dei contributi sindacali dovuti dagli iscritti. Vengono riepilogate le regole operative per il rilascio e la revoca della delega, la platea dei pensionati interessati, la misura del contributo, i costi del servizio e le istruzioni contabili per la gestione dei flussi.
Durata della convenzione e rinnovo
La convenzione è stata sottoscritta in data 10 ottobre 2016 ed è valida fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve essere presentata almeno 90 giorni prima della scadenza.
Soggetti che possono rilasciare la delega
L’articolo 1 della convenzione individua i pensionati che possono avvalersi del servizio di trattenuta della quota associativa sulla pensione. In base all’articolo 23 octies della legge n. 485/72, possono rilasciare la delega:
- i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
- i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo dell’assicurazione generale obbligatoria, gestito dall’INPS;
- per effetto dell’art. 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364, anche i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate dall’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici.
Resta esclusa l’applicazione dell’art. 23 octies ai titolari di pensione sociale o assegno sociale, poiché la norma riguarda esclusivamente pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio e trasmissione della delega
La delega deve essere rilasciata sul testo predisposto dall’Istituto, che indica la misura del contributo e contiene le autorizzazioni necessarie per il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03. Il documento deve essere sottoscritto dal titolare della pensione e recare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.
L’Organizzazione sindacale deve trasmettere all’INPS i dati della delega con modalità telematica, secondo le specifiche tecniche fornite dall’Istituto, e deve inoltre inviare in formato digitale la delega acquisita, conservando sempre l’originale firmato.
Decorrenza della delega
L’articolo 4 stabilisce due diverse ipotesi di decorrenza:
- se la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce effetto dalla data di decorrenza della pensione stessa;
- se la delega è rilasciata da un soggetto già titolare di pensione, produce effetto dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della delega, ovvero, per i trattamenti amministrati dalla Gestione Dipendenti Pubblici, dal primo giorno utile ai fini della lavorazione informatizzata della rata corrente.
Revoca della delega
L’associato può comunicare direttamente all’INPS la volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa; l’Istituto provvede nel più breve tempo possibile alla lavorazione della domanda.
Se perviene una nuova delega su una prestazione già gravata da una delega a favore di altra Organizzazione, la nuova delega produce effetti solo se è stata preventivamente revocata quella esistente. La revoca deve contenere l’indicazione dell’Organizzazione revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante.
La revoca produce effetti dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.
Misura del contributo sindacale
Il contributo sindacale è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, comprensive della tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati. Le percentuali previste sono le seguenti:
- 0,50% sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
- 0,40% sugli importi eccedenti il minimo e non superiori al doppio della misura del trattamento minimo del FPLD;
- 0,35% sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.
Rapporti finanziari, spese e rimesse
Gli articoli 6 e 7 della convenzione disciplinano i rapporti finanziari e gli adempimenti, che sono definiti a livello centrale tra la Direzione Generale e l’Organizzazione sindacale.
I costi del servizio di riscossione, fissati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono i seguenti:
- € 0,04 per nuova delega su domanda di pensione;
- € 0,74 per nuova delega su pensione esistente;
- € 0,74 per revoca delega telematizzata;
- € 1,48 per variazione (revoca + acquisizione nuova delega);
- € 0,04 per gestione delega.
Esonero da responsabilità e poteri dell’Istituto
Dall’attuazione della convenzione non devono derivare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra il pensionato e l’Organizzazione sindacale.
L’Istituto è inoltre espressamente sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, compresi i casi di pignoramento presso terzi delle somme oggetto della trattenuta da parte di creditori dell’associazione stipulante o di strutture associate, anche se relativi a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.
In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, se l’Associazione risulta soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, in caso di controversie giudiziarie relative a questioni attinenti ai rapporti tra gli associati e l’associazione di appartenenza, l’Associazione si impegna a ristorare l’INPS delle spese sostenute, su semplice presentazione di nota specifica.
L’INPS si riserva di sospendere l’efficacia della convenzione in presenza di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti richiesti dalla legge o se sopravvengano disposizioni normative o regolamentari che rendano necessario un nuovo testo convenzionale. L’Istituto si riserva inoltre la facoltà di recedere unilateralmente in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’INPS.
Codice INPS e istruzioni contabili
Il codice INPS assegnato alla convenzione è BC.
Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per contributi sindacali sulle pensioni, vengono istituiti i seguenti conti:
- GPA25589, per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
- GPA27589, per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti;
- GPA11589, per la rilevazione del debito verso l’Organizzazione sindacale e per l’imputazione del pagamento.
I conti GPA25589 e GPA27589 sono movimentabili esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione delle pensioni pagate, mentre il conto GPA11589 è movimentabile dalla procedura dei pagamenti accentrati alle Organizzazioni sindacali per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni.
Gli accreditamenti a favore del medesimo sindacato vanno imputati al conto GPA35041, già in uso. I rapporti finanziari con l’Organizzazione sindacale sono definiti, come di consueto, direttamente dalla Direzione Generale.
Punti principali
Ambito della convenzione e durata
La convenzione con l’Associazione sindacale SINDACATO NAZIONALE PENSIONATI E LAVORATORI (S.NA.P.E.L.) disciplina la riscossione dei contributi sindacali tramite trattenuta sulle pensioni degli iscritti. Ha validità fino al 31 dicembre 2017 e l’eventuale richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.
Soggetti legittimati a rilasciare la delega
Possono aderire i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS. Per effetto del rinvio normativo, il servizio è esteso anche ai titolari di pensione amministrate dall’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici. Restano esclusi i titolari di pensione o assegno sociale.
Modalità di rilascio e trasmissione della delega
La delega deve essere compilata sul modulo predisposto dall’Istituto, contenente l’indicazione della misura del contributo e le autorizzazioni per il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03. Deve essere sottoscritta dal titolare della pensione e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido. L’Organizzazione deve trasmettere i dati all’INPS in via telematica secondo le specifiche tecniche dell’Istituto e inviare in formato digitale la delega acquisita, conservando comunque l’originale firmato.
Decorrenza della delega
Se la delega è presentata congiuntamente alla domanda di pensione, produce effetti dalla data di decorrenza della pensione. Se invece è rilasciata da un soggetto già pensionato, decorre dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione, ovvero, per i trattamenti della Gestione Dipendenti Pubblici, dal primo giorno utile per la lavorazione informatizzata della rata corrente.
Revoca della delega
L’associato può revocare direttamente presso l’INPS la delega per la quota associativa, con elaborazione della domanda nel più breve tempo possibile. Se perviene una nuova delega su una prestazione già gravata da un’altra delega, la nuova ha effetto solo se preceduta dalla revoca della precedente, con indicazione dell’Organizzazione revocata e degli estremi di un documento valido. La revoca ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.
Misura del contributo sindacale
Il contributo è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, inclusa la tredicesima, esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote sono: 0,50% fino alla misura del trattamento minimo del FPLD; 0,40% sulla parte eccedente il minimo e non oltre il doppio del minimo FPLD; 0,35% sulla parte eccedente il doppio del minimo FPLD.
Costi del servizio e rapporti finanziari
I costi del servizio, fissati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono: € 0,04 per nuova delega su domanda di pensione, € 0,74 per nuova delega su pensione esistente, € 0,74 per revoca telematizzata, € 1,48 per variazione (revoca + nuova delega) ed € 0,04 per gestione delega. I rapporti finanziari e gli adempimenti sono disciplinati a livello centrale tra la Direzione Generale e l’Organizzazione sindacale.
Clausole di responsabilità e facoltà dell’INPS
La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e sindacato. L’Istituto è sollevato da responsabilità derivanti dall’applicazione della convenzione, inclusi i casi di pignoramento presso terzi delle somme oggetto della trattenuta da parte di creditori dell’associazione o di strutture associate. In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, se l’associazione risulta soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’associazione deve inoltre rifondere all’INPS le spese sostenute per controversie giudiziarie connesse ai rapporti associativi, su semplice presentazione di nota specifica. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sulla denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti o per sopravvenute disposizioni normative; può anche recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto.
Codice INPS e istruzioni contabili
Il codice INPS assegnato alla convenzione è BC. Ai fini contabili sono istituiti i conti GPA25589 e GPA27589 per i contributi trattenuti rispettivamente sulle pensioni pagate nell’anno in corso e in anni precedenti, entrambi movimentabili dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione. È inoltre istituito il conto GPA11589 per il debito verso l’Organizzazione sindacale e per l’imputazione del pagamento, mentre gli accreditamenti vanno imputati al conto GPA35041 già in uso. I conti sono movimentabili dalla procedura dei pagamenti accentrati alle organizzazioni sindacali.
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