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Circolare

Circolare numero 236 del 30-12-2016

Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore della Confederazione Imprenditori del Mediterraneo (CONF.I.MED.) sulle prestazioni temporanee.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione sottoscritta il 1° dicembre 2016 tra INPS e CONF.I.MED. per consentire agli iscritti beneficiari di specifiche prestazioni previdenziali di versare il contributo associativo mediante trattenuta sulla prestazione. Sono disciplinate le modalità di delega, le revoche, le contestazioni, le percentuali di contribuzione, i tempi di riversamento all’Associazione, il costo del servizio a carico dell’Associazione e le regole di contabilizzazione. La convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2017, con facoltà di rinnovo e con riserve dell’INPS in caso di contestazioni o sopravvenienze normative.

Convenzione INPS-CONF.I.MED. per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee

Convenzione INPS-CONF.I.MED. per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee

La circolare disciplina la convenzione sottoscritta il 1° dicembre 2016 tra INPS e Confederazione Imprenditori del Mediterraneo (CONF.I.MED.) per la riscossione dei contributi associativi mediante trattenuta sulle prestazioni previdenziali temporanee erogate ai beneficiari aderenti. Il testo richiama altresì il nuovo schema convenzionale approvato con determinazione n. 128 del 30 luglio 2014 e ne illustra gli aspetti operativi, contabili e giuridici.

Ambito soggettivo e prestazioni interessate

La trattenuta del contributo associativo riguarda i soggetti beneficiari di:

  • trattamenti previdenziali di mobilità;
  • trattamenti di disoccupazione NASpI, ASDI e DIS-COLL;
  • disoccupazione speciale;
  • trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
  • sussidi per lavori socialmente utili.

Il versamento del contributo avviene direttamente sulla prestazione e presuppone una delega espressa dell’interessato.

Delega alla trattenuta e documentazione necessaria

L’autorizzazione all’effettuazione delle trattenute è subordinata alla trasmissione all’INPS di una specifica delega, redatta secondo il modulo allegato al modello INPS di richiesta della prestazione. La delega deve:

  • essere sottoscritta dal soggetto delegante;
  • essere accompagnata da copia del documento di identità.

Il codice identificativo attribuito a CONF.I.MED. è 1005.

Adempimenti del datore di lavoro nei casi di pagamento diretto CIG

Nei casi in cui l’INPS provveda al pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto, contestualmente agli elenchi, i dati relativi alle deleghe rilasciate da ciascun lavoratore, comprensive dell’autorizzazione alle ritenute previste dall’art. 18 della legge n. 223/1991. La documentazione, incluse eventuali revoche e nuove deleghe, deve essere depositata e conservata presso il datore di lavoro ai sensi dell’art. 18, terzo comma, della legge n. 223/1991.

Contestazioni, revoche e nuove deleghe

In caso di contestazione sull’effettivo rilascio della delega, comunicata dal datore di lavoro o dai lavoratori interessati, l’INPS cessa le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione. In tale ipotesi l’Associazione sindacale deve restituire le somme indebitamente ricevute ai lavoratori interessati.

La delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta. La revoca può essere comunicata dall’associato direttamente o tramite le Associazioni sindacali, secondo le modalità concordate con l’Istituto. Se la revoca è trasmessa direttamente all’INPS, l’Istituto provvede nel più breve tempo possibile ad acquisirla e a informarne l’Associazione revocata.

Qualora una nuova Associazione presenti una delega su una prestazione già assistita da delega verso altra Associazione, la nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, con indicazione dell’Associazione revocata. Alla revoca o alla nuova delega deve essere allegata copia del documento di identità.

In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Associazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già trattenute a titolo di contributo associativo.

Misura del contributo associativo

La misura del contributo deve essere indicata espressamente nell’atto di delega, in percentuale sulla prestazione previdenziale e in misura uguale per tutti gli iscritti. CONF.I.MED. ha comunicato le seguenti aliquote:

  • 2,5% su NASpI;
  • 2,5% su ASDI;
  • 2,5% su DIS-COLL;
  • 2,5% su CIG;
  • 2,5% sui restanti trattamenti, cioè trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.

Versamento all’Associazione e rendicontazione

L’INPS versa all’Associazione l’importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, dedotte le spese di cui all’art. 8 e le eventuali trattenute già versate e non dovute. I versamenti sono disposti con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre.

L’Istituto rende disponibili all’Associazione, tramite i servizi online e l’applicazione "Deleghe su disoccupazione e cig", gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i relativi dati anagrafici e importi, nonché l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle Associazioni sindacali. Tramite la stessa applicazione vengono inoltre trasmesse le fatture relative al costo dei servizi e le comunicazioni inerenti la convenzione.

Costo del servizio, oneri e responsabilità

L’Associazione si impegna a corrispondere all’INPS il costo del servizio, determinato in 0,80 euro per singola delega. L’eventuale variazione annuale di tale costo è oggetto di specifica comunicazione; dalla data della comunicazione l’Associazione può recedere entro 60 giorni.

La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e organizzazione sindacale e alle vicende connesse. L’Istituto è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, in particolare per eventuali pignoramenti presso terzi eseguiti sulle somme trattenute da creditori dell’Associazione o di strutture associate, anche se relativi a pignoramenti già in corso o già eseguiti alla data di stipula.

Controversie e obblighi di rimborso dell’Associazione

Se sorgono controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega e l’Associazione risulta soccombente nel giudizio, essa deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, in caso di controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti tra gli associati e l’Associazione, quest’ultima deve ristorare l’INPS delle spese sostenute, a semplice presentazione di nota specifica.

Durata, rinnovo, sospensione e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve essere presentata almeno 90 giorni prima della scadenza.

L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni:

  • sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Associazione;
  • sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari;
  • per perdita, da parte dell’Associazione, dei requisiti previsti dalla legge per la stipula;
  • quando sopravvengano disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale.

L’Istituto può inoltre recedere unilateralmente in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto da parte dell’Associazione.

Dati dell’Associazione e istruzioni contabili

La sede legale di CONF.I.MED. è indicata in viale Mario Rapisardi n. 348, Catania (CT).

Ai fini della rilevazione contabile dei contributi e dei relativi versamenti sono istituiti i seguenti conti:

  • GPA25597, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;
  • GPA35597, per l’accreditamento a CONF.I.MED. dei contributi associativi;
  • GPA11597, per la rilevazione del debito verso CONF.I.MED.;
  • GPA24042, per l’imputazione del rimborso delle spese per il servizio di esazione.

Le rimesse a favore dell’Associazione sono effettuate con le consuete procedure di pagamento accentrato, con contestuale rilevazione contabile. Nell’allegato n. 2 sono riportati i conti sopra indicati.

Punti principali

Ambito di applicazione e prestazioni interessate

Possono aderire alla trattenuta del contributo associativo i soggetti che percepiscono trattamenti di mobilità, NASpI, ASDI, DIS-COLL, disoccupazione speciale, integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, nonché sussidi per lavori socialmente utili. Il contributo viene trattenuto direttamente sulla prestazione previdenziale, secondo quanto previsto dalla convenzione con CONF.I.MED.

Delega alla trattenuta e codice identificativo

L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite apposita delega trasmessa all’INPS, redatta secondo il modulo allegato al modello INPS di richiesta della prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal delegante e corredata da copia del documento di identità. Il codice identificativo di CONF.I.MED. è 1005.

Adempimenti del datore di lavoro nei casi di pagamento diretto CIG

Quando l’INPS paga direttamente i trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto, contestualmente agli elenchi, i dati delle deleghe rilasciate dai lavoratori, compresa l’autorizzazione alla ritenuta prevista dall’art. 18 della legge n. 223/1991. La documentazione, incluse eventuali revoche e nuove deleghe, deve essere depositata e conservata presso il datore di lavoro ai sensi dell’art. 18, terzo comma, della legge n. 223/1991.

Contestazioni sull’effettivo rilascio della delega

Se viene contestato l’effettivo rilascio della delega da parte di uno o più lavoratori, l’INPS interrompe le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione. In tale evenienza l’Associazione sindacale deve restituire ai lavoratori le somme indebitamente percepite. Se la controversia sfocia in giudizio e l’Associazione risulta soccombente, essa deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata.

Revoca, cessazione degli effetti e nuove deleghe

La delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta. La revoca può essere comunicata dall’associato direttamente all’INPS oppure tramite le Associazioni sindacali, secondo le modalità concordate. Se l’INPS riceve direttamente la revoca, ne dà acquisizione nel più breve tempo possibile e ne informa l’Associazione revocata. Una nuova delega su una prestazione già coperta da delega ad altra Associazione produce effetti solo se preceduta dalla revoca della precedente, con indicazione dell’Associazione revocata; anche in questo caso va allegata copia del documento di identità.

Revoca o annullamento della prestazione

In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Associazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già trattenute sulla prestazione a titolo di contributo associativo.

Misura del contributo associativo

La misura del contributo deve essere espressamente indicata nell’atto di delega, in percentuale sulla prestazione previdenziale e uguale per tutti gli iscritti. CONF.I.MED. ha comunicato le seguenti aliquote: 2,5% NASpI; 2,5% ASDI; 2,5% DIS-COLL; 2,5% su CIG; 2,5% sui restanti trattamenti (trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili).

Versamento delle somme all’Associazione e rendicontazione

L’INPS versa all’Associazione l’importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, dedotte le spese di cui all’art. 8 e le eventuali trattenute già versate e non dovute. I pagamenti avvengono con quattro mandati annui, nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre. Tramite l’applicazione online "Deleghe su disoccupazione e cig" l’Istituto mette a disposizione gli elenchi dei nominativi con dati anagrafici e importi trattenuti, nonché l’elenco dei pagamenti telematici effettuati alle Associazioni; tramite la stessa applicazione invia anche le fatture per il costo dei servizi e le comunicazioni inerenti la convenzione.

Costo del servizio e facoltà di recesso

L’Associazione deve corrispondere all’INPS un costo del servizio pari a 0,80 euro per singola delega. L’eventuale variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione; dalla data di tale comunicazione l’Associazione può recedere entro 60 giorni.

Clausole di esclusione di oneri e responsabilità per INPS

Dall’applicazione della convenzione non devono derivare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e organizzazione sindacale e alle vicende connesse. L’Istituto è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dalla convenzione, in particolare in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della trattenuta da parte di creditori dell’Associazione o di strutture associate, anche se relativi a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.

Durata della convenzione, rinnovo e poteri dell’INPS

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o per sopravvenute esigenze normative o regolamentari. L’Istituto può anche recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a suo danno.

Sede dell’Associazione e istruzioni contabili

La sede legale di CONF.I.MED. è indicata in viale Mario Rapisardi n. 348, Catania. Ai fini contabili sono istituiti i conti GPA25597 per l’imputazione dei contributi trattenuti, GPA35597 per l’accreditamento all’Associazione e GPA11597 per la rilevazione del debito verso CONF.I.MED.; i rimborsi delle spese per il servizio di esazione vanno imputati al conto GPA24042. Le rimesse all’Associazione sono effettuate con le consuete procedure di pagamento accentrato, con contestuali rilevazioni contabili, e nell’allegato n. 2 sono riportati i conti sopra indicati.

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