Circolare numero 62 del 13-3-1990
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, in base al decreto legge 13 febbraio 1990 n. 20, dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989 aumentano le aliquote contributive della Gestione Speciale di previdenza integrativa IVS per i dipendenti di imprese esercenti miniere, cave e torbiere. Vengono indicate le nuove aliquote complessive e la ripartizione tra datore di lavoro e lavoratore, nonché le differenze contributive da versare per il periodo arretrato. La circolare disciplina anche le modalità di esposizione nel mod. DM10/2-89, i codici da utilizzare e i termini per la regolarizzazione, precisando che i versamenti tardivi seguono la procedura DM10/V con somme aggiuntive.
Aumento aliquote contributive per la Gestione Speciale dei dipendenti di miniere, cave e torbiere e relative modalità di regolarizzazione
Aumento delle aliquote contributive per la Gestione Speciale dei dipendenti di miniere, cave e torbiere
La circolare dà attuazione a quanto previsto dall'art. 7, comma 9, del decreto legge 13 febbraio 1990, n. 20, chiarendo che, con decorrenza dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989, aumentano le aliquote contributive relative alla Gestione Speciale di previdenza integrativa dell'assicurazione IVS per i dipendenti di imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazione anche parziale in sotterraneo.
Ambito di applicazione
L'intervento riguarda i dipendenti delle imprese del settore miniere, cave e torbiere, distinguendo tra:
- lavoratori addetti a lavori in sotterraneo;
- lavoratori non addetti a lavori in sotterraneo.
La circolare precisa inoltre che, ai fini della regolarizzazione contributiva, devono essere considerati anche gli apprendisti e i dipendenti con contratto di formazione.
Nuove aliquote e ripartizione dell'onere
Per effetto dell'aumento, le aliquote complessivamente dovute alla Gestione Speciale risultano dal 1° gennaio 1989 pari a:
- 4,20% per i lavoratori addetti a lavori in sotterraneo, di cui 2,80% a carico dell'azienda e 1,40% a carico del lavoratore;
- 2,10% per i lavoratori non addetti a lavori in sotterraneo, di cui 1,40% a carico dell'azienda e 0,70% a carico del lavoratore.
La circolare distingue altresì le componenti dell'incremento disposto dal decreto legge:
- 0,30% della retribuzione imponibile per i dipendenti addetti al sotterraneo, di cui 0,20% a carico del datore di lavoro e 0,10% a carico del lavoratore;
- 0,15% della retribuzione imponibile per i dipendenti non addetti al sotterraneo, di cui 0,10% a carico del datore di lavoro e 0,05% a carico del lavoratore.
Versamento delle differenze contributive arretrate
Poiché la decorrenza è fissata al 1° gennaio 1989, i datori di lavoro devono versare le differenze contributive maturate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1989 e il 31 gennaio 1990. La circolare aggiunge che, per i datori di lavoro che non abbiano applicato le nuove aliquote per i contributi del mese di febbraio 1990, la regolarizzazione copre il periodo fino al 28 febbraio 1990.
Termini per la regolarizzazione
La regolarizzazione può essere effettuata tramite:
- denuncia contributiva del mese di febbraio 1990, da presentare entro il 20 marzo 1990;
- denuncia contributiva del mese di marzo 1990, da presentare entro il 20 aprile 1990.
Modalità operative sul mod. DM10/2-89
Per effettuare la regolarizzazione, i datori di lavoro devono calcolare le differenze di aliquota dovute per tutti i dipendenti interessati e indicarne l'importo in uno dei righi in bianco dei riquadri "B-C" del mod. DM10/2-89, con la dicitura "DIFF. MIN. DL 20/90" e il codice di nuova istituzione "K150".
La circolare precisa che non devono essere compilate le caselle:
- "N. giornate";
- "retribuzioni".
Sgravio ex legge n. 183/76
Per il personale che beneficia dello sgravio di cui alla legge n. 183/76, la differenza di aliquota a carico del datore di lavoro soggetta a sgravio deve essere esposta nel quadro "D" del mod. DM10/2-89, nei righi in bianco, con la dicitura "Cong. sgravio L.183" e il codice di nuova istituzione "L167".
Regolarizzazioni oltre i termini
Le regolarizzazioni eseguite dopo i termini indicati devono essere effettuate mediante procedura DM10/V, con applicazione delle somme aggiuntive previste dall'art. 4 della legge n. 48/88.
Attività delle Sedi
Infine, la circolare incarica le Sedi di portare le istruzioni a conoscenza delle aziende interessate attraverso i consueti canali di informazione.
Punti principali
Decorrenza e incremento delle aliquote
Dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989, ai sensi dell'art. 7, comma 9, del D.L. 13 febbraio 1990 n. 20, sono elevate le aliquote contributive della Gestione Speciale di previdenza integrativa IVS per i dipendenti di imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazione anche parziale in sotterraneo.
Nuove aliquote contributive
Per i lavoratori addetti al lavoro in sotterraneo l'aliquota complessiva è pari al 4,20% della retribuzione imponibile, di cui 2,80% a carico del datore di lavoro e 1,40% a carico del lavoratore. Per i lavoratori non addetti al lavoro in sotterraneo l'aliquota complessiva è pari al 2,10%, di cui 1,40% a carico del datore di lavoro e 0,70% a carico del lavoratore.
Differenze contributive da regolarizzare
Poiché l'aumento decorre dal 1° gennaio 1989, devono essere versate le differenze contributive relative al periodo dal 1° gennaio 1989 al 31 gennaio 1990, oppure fino al 28 febbraio 1990 per i datori di lavoro che non abbiano applicato le nuove aliquote nei contributi del mese di febbraio 1990.
Termini e denuncia contributiva
La regolarizzazione va effettuata con la denuncia contributiva del mese di febbraio, da presentare entro il 20 marzo 1990, oppure con quella del mese di marzo, da presentare entro il 20 aprile 1990.
Modalità di esposizione nel mod. DM10/2-89
Le differenze di aliquota devono essere calcolate per tutti i dipendenti, sia addetti al sotterraneo sia in superficie, compresi apprendisti e dipendenti con contratto di formazione, ed esposte nei righi in bianco dei quadri B-C del mod. DM10/2-89 con la dicitura "DIFF. MIN. DL 20/90" e il codice di nuova istituzione "K150". Non devono essere compilate le caselle "N. giornate" e "retribuzioni".
Sgravio L. 183/76
Per il solo personale per il quale spetta lo sgravio previsto dalla legge n. 183/76, la differenza di aliquota a carico del datore di lavoro soggetta a sgravio deve essere esposta nei righi in bianco del quadro D del mod. DM10/2-89 con la dicitura "Cong. sgravio L.183" e il codice di nuova istituzione "L167".
Regolarizzazioni tardive e sanzioni
Le regolarizzazioni effettuate oltre i termini indicati devono essere eseguite con la procedura DM10/V e con l'applicazione delle somme aggiuntive dovute ai sensi dell'art. 4 della legge n. 48/88.
Comunicazione alle aziende
Le Sedi devono portare la circolare a conoscenza delle aziende interessate attraverso i consueti canali di informazione.
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