Circolare numero 65 del 15-3-1990
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce istruzioni ai datori di lavoro per il conguaglio dell'indennità corrisposta ai lavoratori dell'indotto portuale ai sensi della L. 247/1989 e per il versamento del relativo contributo addizionale. Vengono indicati i righi e i codici da utilizzare nel Mod. DM10/2-89, distinguendo tra indennità e contributo addizionale nelle misure del 4,50% e del 3%. Sono inoltre istituiti due nuovi conti contabili per la rilevazione delle partite e precisato il relativo funzionamento del programma di ripartizione.
Istruzioni operative e contabili per il conguaglio dell'indennità ex L. 247/1989 e del relativo contributo addizionale
Istruzioni operative e contabili per il conguaglio dell'indennità ex L. 247/1989
La circolare scioglie la riserva richiamata al punto 7) della circolare n. 196 del 6 settembre 1989 e detta le modalità operative e contabili da seguire per il conguaglio dell'indennità erogata ai lavoratori dell'indotto portuale ai sensi della legge n. 247/1989, nonché per il versamento del relativo contributo addizionale. Le indicazioni sono rivolte ai datori di lavoro che operano con il sistema di denuncia e versamento del D.M. 5 febbraio 1969.
Conguaglio dell'indennità
Per il recupero in compensazione delle somme erogate a titolo di indennità, i datori di lavoro devono indicare l'importo in uno dei righi in bianco del quadro D del Mod. DM10/2-89. L'annotazione deve essere preceduta dalla dicitura "Ind.L.247/89" e dal codice di nuova istituzione "T 142". La circolare precisa espressamente che, per tale operazione, non deve essere riportato alcun dato nel quadro F.
Contributo addizionale sulle indennità conguagliate
Sul valore delle indennità poste a conguaglio va versato il contributo addizionale. A tal fine, l'importo deve essere riportato in uno dei righi in bianco dei quadri B-C del mod. DM10/2-89, preceduto dalla dicitura "Contr. Ind. L.247/89". La gestione distingue due aliquote e due codici:
- "E 410" per il contributo addizionale nella misura del 4,50%;
- "E 411" per il contributo addizionale nella misura del 3%, applicabile alle imprese fino a 50 dipendenti.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile delle partite sono istituiti due nuovi conti:
- CIS 30/09, per la rilevazione dell'indennità erogata;
- CIS 21/09, per la rilevazione del contributo addizionale.
Il programma di ripartizione appositamente aggiornato è incaricato di movimentare il conto CIS 30/09 quando è presente il codice "T 142" e il conto CIS 21/09 quando sono presenti i codici "E 410" e "E 411".
Aggiornamento del piano dei conti
L'allegato 1 riporta la variazione al piano dei conti con la denominazione completa e abbreviata dei nuovi conti. Il conto CIS 21/09 è qualificato come contributo addizionale sull'indennità ai lavoratori dell'indotto portuale di cui all'art. 1 del decreto legge n. 164/1989, convertito nella legge n. 247/1989, dovuto dalle aziende con il sistema di denuncia e versamento di cui al D.M. 5 febbraio 1969. Il conto CIS 30/09 è invece riferito all'indennità ai lavoratori dell'indotto portuale conguagliata dalle aziende con il medesimo sistema di denuncia.
Punti principali
Conguaglio dell'indennità ex L. 247/1989
I datori di lavoro interessati devono indicare l'importo dell'indennità erogata ai dipendenti in uno dei righi in bianco del quadro D del Mod. DM10/2-89, preceduto dalla dicitura "Ind.L.247/89" e dal codice di nuova istituzione "T 142". Per questa operazione non deve essere riportato alcun dato nel quadro F.
Versamento del contributo addizionale
Per il contributo addizionale sulle indennità poste a conguaglio, l'importo deve essere indicato in uno dei righi in bianco dei quadri B-C del mod. DM10/2-89, con la dicitura "Contr. Ind. L.247/89". Devono essere utilizzati i codici "E 410" per il contributo nella misura del 4,50% e "E 411" per il contributo nella misura del 3% riservato alle imprese fino a 50 dipendenti.
Istruzioni contabili e nuovi conti
Per la rilevazione contabile delle partite sono istituiti due nuovi conti: CIS 30/09 per la rilevazione dell'indennità erogata e CIS 21/09 per la rilevazione del contributo addizionale. Il programma di ripartizione aggiornato rileva il conto CIS 30/09 in presenza del codice "T 142" e il conto CIS 21/09 in presenza dei codici "E 410" ed "E 411".
Contenuto dell'allegato 1
L'allegato 1 aggiorna il piano dei conti, specificando la denominazione completa e abbreviata dei conti CIS 21/09 e CIS 30/09. Il conto CIS 21/09 riguarda il contributo addizionale sull'indennità ai lavoratori dell'indotto portuale di cui all'art. 1 del decreto legge n. 164/1989, convertito nella legge n. 247/1989, dovuto dalle aziende con il sistema di denuncia e versamento del D.M. 5 febbraio 1969. Il conto CIS 30/09 riguarda invece l'indennità ai lavoratori dell'indotto portuale conguagliata dalle aziende con il medesimo sistema di denuncia.
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