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Circolare

Circolare numero 61 del 12-3-1990

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina il recupero, da parte del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, degli oneri derivanti dai benefici pensionistici riconosciuti agli ex combattenti e categorie equiparate. Dopo aver richiamato il quadro normativo e gli orientamenti giurisprudenziali in materia di calcolo degli interessi, affida alle Sedi autonome di produzione la gestione degli adempimenti di riscossione, notifica e contabilizzazione dei crediti, distinguendo tra posizioni già notificate, pensioni con decorrenza successiva alla legge n. 131/1983 e nuove liquidazioni o ricostituzioni. Vengono inoltre indicate le modalità operative per la gestione documentale, le causali da utilizzare nei versamenti e le scritture contabili da effettuare.

Recupero degli oneri combattentistici per il Fondo di previdenza autoferrotranvieri

Recupero degli oneri combattentistici nel Fondo autoferrotranvieri

La circolare disciplina le modalità di recupero degli oneri pensionistici connessi ai benefici riconosciuti a ex combattenti e categorie equiparate, applicati al Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. L’atto prende le mosse dal quadro normativo originato dalle leggi n. 336/1970 e n. 824/1971 e dagli sviluppi giurisprudenziali successivi, per poi definire un assetto operativo decentrato alle Sedi autonome di produzione.

Quadro normativo di riferimento

Le leggi 24 maggio 1970, n. 336, e 9 ottobre 1971, n. 824 hanno riconosciuto agli ex combattenti e alle qualifiche equiparate, già dipendenti da enti pubblici, benefici pensionistici consistenti in maggiori anzianità assicurative fino a 7 o 10 anni e negli incrementi delle retribuzioni pensionabili per aumenti periodici o passaggi di classe stipendiale. Tali disposizioni, di portata generale, sono state ritenute applicabili anche al Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.

Gli oneri conseguenti sono posti a carico degli enti pubblici datori di lavoro e comprendono valori-capitale e relativi interessi. In origine gli interessi erano stati determinati dal Consiglio di amministrazione dell’Istituto in attuazione dei criteri del D.M. 25 agosto 1972 e recepiti formalmente dal D.M. 10 febbraio 1987.

Contenzioso e definizione del calcolo degli interessi

La circolare dà atto delle difficoltà incontrate nel recupero dei crediti del Fondo a causa delle contestazioni giudiziarie sollevate dalle aziende, anche su profili di costituzionalità. La questione del calcolo degli interessi è stata successivamente chiarita dalla Corte di Cassazione, la quale ha riconosciuto il diritto dell’Istituto a pretendere interessi di preammortamento, di dilazione e di mora sui valori-capitale solo a decorrere dal 15 maggio 1983, data di entrata in vigore della legge 26 aprile 1983, n. 131, che ha colmato il vuoto normativo seguito alla declaratoria di incostituzionalità dell’art. 6 della legge n. 824/1971.

Affidamento delle attività alle Sedi autonome di produzione

In coerenza con il processo di decentramento funzionale, la circolare trasferisce alle Sedi autonome di produzione gli adempimenti relativi alla riscossione degli oneri combattentistici del Fondo autoferrotranvieri. Gli oneri vengono distinti in tre categorie:

  • quelli già notificati, riferiti a pensioni liquidate con decorrenza anteriore alla legge n. 131/1983, per i quali residuano valori-capitali insoluti con interessi dal 15 maggio 1983;
  • quelli già addebitati per pensioni con decorrenza successiva alla legge n. 131/1983, ancora in corso di pagamento;
  • quelli conseguenti a nuove liquidazioni o ricostituzioni di pensioni, qualunque sia la decorrenza, per i quali gli interessi sono calcolati con valuta iniziale non anteriore al 15 maggio 1983.

Ruolo dei servizi centrali e documentazione da trasmettere

Per le posizioni di cui alla lettera a), il Servizio P.M.T. della Direzione generale deve inviare alle Sedi competenti comunicazioni e prospetti con l’ammontare del residuo credito da recuperare. Per le posizioni di cui alla lettera b), alle Sedi è affidata la gestione della riscossione delle residue rate semestrali non ancora pagate e non ancora scadute; anche in questo caso il Servizio P.M.T. trasmette la documentazione necessaria.

Per gli oneri di cui alla lettera c), il recupero avviene sulla base della documentazione localizzata dal Servizio EAD presso le competenti Sedi, costituita dalle note individuali relative ai singoli pensionati a carico del Fondo speciale per gli autoferrotranvieri.

Adempimenti delle Sedi competenti

Ricevute le comunicazioni e la documentazione, la Sede presso cui è aperta la posizione contributiva aziendale deve:

  • intestare per ogni ente debitore una cartella d’archivio, inserendovi la relativa documentazione e annotando la sigla "ET", che identifica il Fondo trasporti;
  • notificare alle aziende debitrici le situazioni debitorie e i piani di ammortamento predisposti dal Servizio P.M.T., indicando le modalità di pagamento e la causale "Legge 336/70 ET";
  • trasmettere agli enti debitori, con apposita nota di accompagnamento, le lettere di notifica individuali predisposte dal Servizio EAD, completandole con numero di riferimento, data e firma e curando in particolare il tabulato riepilogativo.

Istruzioni contabili

Per le direttive generali, la circolare rinvia alle istruzioni contenute nella circolare n. 2805 O. - 1118 S.A. - 280 Rag. - 52 I.B./210 del 12 ottobre 1974 e nella lettera circolare n. 162 B del 22 gennaio 1979.

Alla ricezione della documentazione, il reparto contabile deve:

  • accertare il credito trasferito dal Servizio P.M.T. al conto ETR 00/75, reso movimentabile dalle Sedi, in contropartita del conto di nuova istituzione ETR 55/10;
  • compilare il biglietto contabile ETR 00/75 a ETR 22/75 per la rilevazione di eventuali ulteriori interessi di preammortamento.

Registrazione degli incassi

Al momento della ricezione dell’attestato di pagamento, il reparto contabile deve distinguere tra due ipotesi:

  • in caso di versamento in unica soluzione, l’importo va registrato in avere del conto ETR 00/75; l’eventuale eccedenza rispetto al credito già accertato, dovuta agli interessi giornalieri per ritardato pagamento, deve essere stornata al conto ETR 22/75, al quale vanno imputate anche le somme versate per lo stesso titolo a seguito di specifica richiesta della Sede per tardivo pagamento;
  • in caso di versamento dilazionato, gli importi incassati devono essere ripartiti, sulla base delle tabelle dei coefficienti in possesso delle Sedi, tra quota capitale e quota interessi, imputandoli rispettivamente ai conti ETR 00/75 ed ETR 23/01.

Nuove liquidazioni e ricostituzioni di pensione

Per gli oneri derivanti da nuove liquidazioni o ricostituzioni di pensioni, la circolare dispone l’applicazione delle istruzioni già impartite con i precedenti richiami normativi e contabili, movimentando i conti relativi alla Gestione autoferrotranvieri secondo le regole fissate nel testo.

La nota finale precisa inoltre che il conto ETR 55/10, nella contabilità generale dell’Istituto, ha saldo pari a zero, poiché viene movimentato in dare dalla Sede Centrale al momento del trasferimento del credito alle Sedi interessate.

Punti principali

Quadro normativo e giurisprudenziale

La circolare richiama le leggi 24 maggio 1970, n. 336, e 9 ottobre 1971, n. 824, che riconoscono agli ex combattenti e alle qualifiche equiparate, già dipendenti da enti pubblici, benefici pensionistici consistenti in maggiori anzianità assicurative e incrementi delle retribuzioni pensionabili. Tali benefici si applicano anche al Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. Viene altresì ricordato che gli oneri finanziari corrispondenti sono posti a carico degli enti pubblici datori di lavoro e che i criteri di calcolo degli interessi erano stati determinati dall’Istituto e poi approvati con D.M. 10 febbraio 1987.

Definizione del problema degli interessi

La circolare evidenzia che il recupero dei crediti era stato ostacolato da contenziosi giudiziari, anche di natura costituzionale. La Corte di Cassazione ha poi stabilito che l’Istituto ha diritto agli interessi, a qualsiasi titolo, sui valori-capitale solo dalla data di entrata in vigore della legge 26 aprile 1983, n. 131, in particolare dagli articoli 30-bis e 30-ter, che hanno colmato il vuoto normativo successivo alla declaratoria di incostituzionalità dell’art. 6 della legge n. 824/1971.

Indirizzo operativo e decentramento alle Sedi autonome di produzione

In coerenza con il progetto di decentramento funzionale, la circolare affida alle Sedi autonome di produzione tutti gli adempimenti connessi alla riscossione degli oneri combattentistici di pertinenza del Fondo autoferrotranvieri. Le posizioni da gestire sono distinte in tre categorie: oneri già notificati e relativi a pensioni con decorrenza anteriore alla legge n. 131/1983, con interessi dal 15 maggio 1983; oneri già addebitati per pensioni con decorrenza successiva alla legge n. 131/1983, ancora in corso di pagamento; oneri derivanti da nuove liquidazioni o ricostituzioni di pensioni, qualunque sia la decorrenza, con interessi non anteriori al 15 maggio 1983.

Compiti del Servizio P.M.T. e del Servizio EAD

Per gli oneri di cui alla lettera a), il Servizio P.M.T. deve inviare alle Sedi competenti comunicazioni e prospetti con il residuo credito da recuperare. Per gli oneri di cui alla lettera b), le Sedi devono gestire la riscossione delle rate semestrali residue non ancora pagate o scadute, sulla base della documentazione inviata dal Servizio P.M.T. Per gli oneri di cui alla lettera c), il recupero avviene sulla base della documentazione localizzata dal Servizio EAD presso le competenti Sedi, costituita dalle note individuali relative ai singoli pensionati a carico del Fondo speciale.

Adempimenti delle Sedi e modalità di notifica

La Sede presso cui è aperta la posizione contributiva aziendale deve aprire una cartella d’archivio per ogni ente debitore, contrassegnata con la sigla "ET". Deve inoltre notificare alle aziende le situazioni debitorie e i piani di ammortamento, indicando le modalità di pagamento e la causale "Legge 336/70 ET". Per le lettere di notifica individuali predisposte dal Servizio EAD, la Sede deve inviare all’ente debitore una nota di accompagnamento, completando i documenti con numero di riferimento, data e firma e conservando in evidenza il tabulato riepilogativo.

Istruzioni contabili

Per le direttive generali si rinvia alle circolari del 12 ottobre 1974 e del 22 gennaio 1979. Alla ricezione della documentazione, il reparto contabile deve accertare il credito trasferito dal Servizio P.M.T. al conto ETR 00/75, movimentabile dalle Sedi, in contropartita del conto di nuova istituzione ETR 55/10, e compilare il biglietto contabile ETR 00/75 a ETR 22/75 per eventuali ulteriori interessi di preammortamento.

Contabilizzazione dei pagamenti

In caso di versamento in unica soluzione, l’importo va registrato in avere del conto ETR 00/75; l’eventuale differenza in eccesso rispetto al credito accertato, dovuta agli interessi giornalieri per ritardato pagamento, deve essere stornata al conto ETR 22/75. A tale conto vanno imputate anche le somme versate per il medesimo titolo a seguito di specifica richiesta della Sede per tardivo pagamento. In caso di versamento dilazionato, gli importi incassati devono essere ripartiti, sulla base delle tabelle dei coefficienti in possesso delle Sedi, tra quota capitale e quota interessi, imputandoli rispettivamente ai conti ETR 00/75 ed ETR 23/01.

Nuove liquidazioni o ricostituzioni di pensione

Per gli oneri derivanti da nuove liquidazioni o ricostituzioni di pensioni si applicano le disposizioni già impartite con le precedenti circolari richiamate, movimentando i conti relativi alla Gestione autoferrotranvieri secondo la presente circolare. La nota finale precisa inoltre che il conto ETR 55/10, nella contabilità generale dell’Istituto, presenta saldo zero e viene movimentato in dare dalla Sede Centrale al momento del trasferimento del credito alle Sedi interessate.

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